Durante l’esame, in sede di conversione, la legge di conversione del DL Agricoltura è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 il 13 luglio ed è entrata in vigore il 14 luglio 2024. Il provvedimento introduce importanti novità per il settore agricolo e pone, all’articolo 5, diversi limiti all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra nei terreni agricoli.
Durante l’esame in prima lettura al Senato, Elettricità Futura è stata audita in commissione Agricoltura per esprimere le proprie preoccupazioni in merito alle disposizioni previste dall’articolo 5, che limitano l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, definite come idonee dal D.Lgs 199/2021.
Nel corso dell’esame in Parlamento sono state introdotte svariate modifiche all'articolo 5 quali, ad esempio: le limitazioni all’installazione di impianti fotovoltaici (FV) con moduli collocati a terra in aree agricole non si applicano esclusivamente ai progetti sottoposti a DILA. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di installare gli impianti FV con moduli collocati a terra anche nelle cave già oggetto di ripristino ambientale e in quelle con un piano di coltivazione terminato non ancora ripristinate, nonché nelle discariche o nei lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati.
Come proposto da Elettricità Futura, vengono tutelati i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2024 (16 maggio 2024), sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse o nel caso in cui sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi (articolo 5 comma 2).
È stata introdotta una norma sulla concessione del diritto di superficie per gli impianti FER, secondo cui la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni per l'installazione di impianti FER non può essere inferiore a sei anni, automaticamente rinnovati per sei anni alla scadenza. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia. La disposizione si applica anche ai contratti non ancora scaduti all'entrata in vigore della legge, salva facoltà di recesso. (articolo 5, comma 2 bis)
Il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di “agrarietà” previsto dalla legislazione vigente, determinerà il reddito di impresa nei modi ordinari (articolo 5 commi 2 ter e quater).
Inoltre, è previsto che gli impianti di biogas i cui incentivi siano terminati entro il 31 dicembre 2027, ricadano nella disciplina dei Prezzi Minimi Garantiti regolati da ARERA.
Decreto Legge Agricoltura pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163