Osservazioni generali
In linea generale, apprezziamo la volontà dell’Autorità di intervenire sulla disciplina della bolletta 2.0, occasione indubbiamente preziosa per rivedere e perfezionare gli attuali contenuti informativi alla luce dell’esperienza maturata nel settore a distanza di anni dalla prima formulazione. L’incremento della trasparenza e dell’efficacia della bolletta sintetica e l’efficientamento delle informazioni per la riscontrabilità dell’offerta sottoscritta, delle sue caratteristiche e della sua applicazione, sono condizioni fondamentali per aumentare il livello di capacitazione e di capacità negoziale dei clienti finali, in particolar modo di quelli domestici.
Ciò premesso, siamo tuttavia in disaccordo con gli orientamenti presi nel presente DCO. Riteniamo che la maggior parte delle modifiche e integrazioni proposte non solo non consentirebbero di raggiungere di tali obiettivi, ma addirittura rischierebbero, in generale, di ingenerare un uso scorretto della bolletta e in particolare di determinare ulteriore confusione nel cliente finale, con ripercussioni negative per gli operatori (es. in termini di aumento del numero dei reclami).
La funzione principale della bolletta e della bolletta sintetica è quella di rendicontare i consumi di energia del cliente, garantendo la maggiore chiarezza possibile nella riscontrabilità di quanto riportato con il contratto. Invece, le funzioni di confrontabilità dell’offerta sottoscritta dal cliente con le altre offerte disponibili sul mercato, oppure la comunicazione di dati di dettaglio sui consumi oppure di indicatori sintetici, dovrebbero essere perseguite con gli altri strumenti già previsti dalla regolazione.
Come specificato nel DCO stesso, la coerenza e la completezza dell’informazione verso il cliente, e i benefici che da ciò conseguono, sussistono in un utilizzo integrato degli strumenti e delle informazioni in essi contenuti e non nella replica integrale di tutte le informazioni in tutti gli strumenti, intervenendo miratamente in modo da mantenere distinti gli obiettivi specifici che caratterizzano ciascuno strumento e contenitore informativo.
La confrontabilità e, di conseguenza, la capacità del cliente di muoversi tra le numerose offerte presenti sul mercato dovrebbero essere perseguiti facendo ricorso a strumenti appositamente creati per tali obiettivi, quali il Portale Offerte e il Portale Consumi, evitando di inserire in bolletta elementi che in ultima analisi per il cliente finale si rivelerebbero poco utili e/o difficili da sfruttare.
In merito alle proposte sulle modalità di invio della bolletta riteniamo che, anche in considerazione dell’orientamento dei cittadini che ricorrono sempre più all’uso di strumenti digitali e dei conseguenti benefici economici e ambientali, la regolazione debba promuovere quanto più possibile l’utilizzo quantomeno degli strumenti di comunicazione più semplici (es. e-mail/PEC). In particolare, riteniamo che sul mercato libero la sottoscrizione di una previsione contrattuale che preveda esplicitamente la possibilità per il trader di inviare la bolletta a un indirizzo e-mail/PEC fornito dal cliente, in fase di conclusione del contratto o successivamente nell’ambito dei normali rapporti gestionali con il venditore, sia sempre una condizione sufficiente a certificare il consenso del cliente a ricevere la bolletta con modalità digitale. In assenza di tale esplicita previsione contrattuale, proponiamo che le e-mail del cliente acquisite dal trader a fini gestionali (come meglio specificato in risposta al Q9) vengano comunque utilizzate per l’invio della bolletta web a valle di apposite informative preventive e tutele rafforzate a favore del cliente (es. sospensione delle azioni di dunning).
Un ulteriore elemento critico del DCO è quello delle tempistiche di implementazione prospettate. Alcuni degli interventi proposti (eliminazione costo medio unitario, inserimento codice offerta, inserimento spesa annua) hanno una portata relativamente limitata, ma le tempistiche proposte, scaglionate nel tempo (alcune in vigore dal 1/7/21, altre dall’1/1/22) oppure non definite in dettaglio, sono particolarmente sfidanti per gli operatori. Gli interventi di adeguamento sul contenuto della bolletta sono uno tra gli interventi più impattanti sui sistemi informatici degli operatori e, anche se di piccola portata, hanno un costo non indifferente. Va poi considerato che le presenti modifiche vanno a sommarsi a quelle già in fase di implementazione previste da altre misure, quali ad esempio quelle previste per la revisione degli obblighi informativi previsti dal codice di condotta commerciale ed in vigore, almeno con riferimento agli obblighi informativi precontrattuali, a partire proprio dal prossimo luglio.
Da un punto di vista “gestionale”, la via migliore per poter procedere con la revisione della bolletta limitando il più possibile gli oneri e gli impatti per gli operatori sarebbe quella di optare per un intervento organico, attuando in una sola occasione tutte le modifiche regolatorie necessarie e implementandole in un’unica data (o al massimo scaglionandole in un breve periodo di tempo).
Ai fini della revisione della revisione della disciplina sulla bolletta, riteniamo indispensabile che l’Autorità istituisca un apposito Tavolo di lavoro tematico grazie al quale, in un’ottica di interazione e collaborazione con gli operatori e le relative associazioni e partendo dalle proposte illustrate nel
presente DCO, sia possibile valutare, identificare e concordare degli interventi di aggiornamento realmente efficaci per tutte i soggetti coinvolti coinvolte.
Continua a leggere