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Policy / Efficienza energetica, generazione distribuita e microcogenerazione

Autoconsumo Diffuso: regole applicative

Osservazioni Elettricità Futura (giugno 2023)

Elettricità Futura ha trasmesso al GSE le proprie osservazioni in relazione alla Consultazione GSE recante Proposte di Regole Applicative per il Servizio di Autoconsumo Diffuso.

In generale, Elettricità Futura apprezza l’estensione della figura di Referente anche a un produttore terzo rispetto alla configurazione, sottolineando l’importanza che tale ruolo sia aperto anche a operatori energetici (membri o meno della CER), dotati di adeguati requisiti di professionalità, competenze tecniche e garanzie  patrimoniali verificabili, idonee a garantire la qualità nell’esercizio del ruolo.

Inoltre ritiene che:

  • la disponibilità/controllo dell’impianto da parte della CER possano essere dimostrati con un accordo tra la CER e il produttore;
  • il meccanismo di calcolo dell’acconto mensile teorico proposto dal GSE, con successivo conguaglio, debba rappresentare una soluzione transitoria, sottolineando l’importanza che il calcolo del corrispettivo avvenga quanto prima e puntualmente sulla base dei dati di misura ricevuti dai distributori, garantendo flussi di cassa il più possibile costanti nel corso dell’anno;
  • debbano essere ritoccati i parametri tecnici da utilizzare per garantire semplicità di calcolo, trasparenza ed adeguatezza del contributo erogato.

 

Leggi le osservazioni di dettaglio

 

A. Ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso

A1. Individuazione del soggetto Referente

Si condivide la proposta di individuare, in aggiunta a quanto già disciplinato nel TIAD, come soggetto Referente un produttore i cui impianti rilevino per la configurazione, anche terzo rispetto alla medesima configurazione? Si condivide di estendere questo ruolo anche ad ulteriori soggetti giuridici in possesso di specifici requisiti soggettivi (e.g. competenza specialistica nell'erogazione di servizi nel settore dell'energia) ed oggettivi (e.g. patrimonializzazione minima, altre forme di garanzia)? Nel caso si condivida la proposta, come rendere tali requisiti facilmente individuabili (e.g. codice ATECO, stato patrimoniale)? Quali ulteriori elementi/requisiti possono essere necessari per meglio identificare il Referente? Perché?

Condividiamo la proposta di estendere la figura di Referente anche ad un produttore terzo rispetto alla configurazione. In un’ottica di ottimizzazione della configurazione, oltre al produttore, è importante che il ruolo di Referente sia esteso anche a soggetti (membri o meno della CER), dotati di adeguati requisiti di professionalità e competenze tecniche nel settore energia, idonee a garantire la qualità nell’esercizio del ruolo.  Tra le figure professionali in grado di ricoprire il ruolo di Referente si potrebbero ipotizzare, ad esempio: l’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), le società ESCO, altri certificatori energetici con esperienza pluriennale pari ad almeno 3-5 anni, ecc.

Riteniamo importante che il referente terzo sia in possesso di garanzie patrimoniali verificabili, ad esempio, attraverso gli ordinari indicatori di solidità patrimoniale.

Potrebbero inoltre essere ipotizzate forme di garanzia proporzionate alla stima del valore dell’energia condivisa incentivata, per un periodo adeguato.

Il referente è infatti l’unico soggetto a gestire i flussi economici della CER, oltre che i rapporti con il GSE. Competenze tecniche e solidità economica tutelano quindi sia gli investimenti dei produttori, anche terzi, che hanno aderito alla CER, che i membri della CER stessa.

Al fine di ottimizzare il ruolo del Referente, è fondamentale che lo scambio di dati/informazioni tra GSE e referenti avvenga secondo modalità automatizzate ed informatizzate (ad esempio, tramite interfacce API, per consentire caricamenti massivi di dati/documenti anche considerati i volumi significativi che dovranno essere gestiti con la diffusione delle comunità energetiche) e soluzioni più semplici (interfacce utenti utilizzabili manualmente per singoli casi) per garantire la sostenibilità economica della gestione della configurazione.

 

A2. Definizione dei poteri di controllo per le comunità energetiche rinnovabili

Si condivide la proposta del GSE? Quali ulteriori elementi sarebbe necessario prendere in considerazione, nel rispetto delle previsioni contenute all'articolo 31, comma 1, lettera b) del d. lgs. 199/21? Motivare la risposta.

Condividiamo la definizione di “poteri di controllo” proposta dal GSE quale corretta applicazione dello statuto e del regolamento che la Comunità Energetica ha approvato nell’ambito della propria costituzione.

Più lo statuto e il regolamento sono dettagliati, meglio potrà essere esercitato il potere di controllo. Lo statuto e/o il regolamento, a titolo di esempio, dovrebbero sempre riportare in modo esaustivo e trasparente: le attività che la CER può ricoprire direttamente o indirettamente (mediante terzi), le modalità di ripartizione dei valori economici generati dalla CER, la definizione descrittiva dei profili di partecipazione, le regole che sottendono alle possibili variazioni dell’assetto comunitario (es. vincoli all’entrata e uscita di membri e/o tecnologie ed impianti, in ragione del contributo in produzione e/o consumo).

È importante che i soggetti che possono esercitare i poteri di controllo siano dotati di idonei requisiti reputazionali da attestare attraverso una documentazione valida (es. certificato antimafia, mancato inserimento nel registro informatico dei protesti). È inoltre importante precisare che il soggetto che esercita il potere di controllo non possa essere il Referente o altro soggetto sottoposto esso stesso a controllo.

Chiediamo, inoltre, esplicita conferma che la partecipazione alle Comunità energetiche è aperta a tutti i consumatori (come previsto all’articolo 31 comma 1 lett. d) del d.lgs. 199 del 2021), ivi incluse le grandi imprese (con fatturato annuo superiore a 50mln€; numero di dipendenti superiore a 250, etc..). Le grandi imprese dovrebbero peraltro avere la possibilità di mettere i propri POD a disposizione delle comunità energetiche ai fini del calcolo dell'energia condivisa (ad esempio attraverso un mandato) senza dover obbligatoriamente far parte della configurazione. Per quanto riguarda la partecipazione delle imprese private, riteniamo che, perché le regole tecniche siano coerenti con il dettato normativo, debba essere superato il criterio secondo cui è necessario che il codice ATECO prevalente delle imprese sia diverso dai codici 35.11.00 (produzione di energia elettrica) e 35.14.00 (commercio di energia elettrica); il d.lgs. 199/2021, infatti, prevede che è l’attività di partecipazione alle comunità energetiche a non dover costituire l’attività commerciale e industriale principale dei membri che fanno parte delle configurazioni stesse

In ultimo, con riferimento al ruolo dei singoli membri delle comunità energetiche, auspichiamo aperture sui benefici che le stesse possano portare anche a soggetti terzi. Ad esempio, si auspica confermata la possibilità di offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici non solo ai membri della CER ma anche a soggetti terzi rispetto alla comunità stessa, in coerenza con l’orientamento nazionale ed europeo volto a valorizzare la diffusione della mobilità elettrica, e rendendo così possibile la diffusione di attività economiche nei territori che possano beneficiare dell’essere parte di una comunità energetica quale anche la mobilità elettrica.

 

A3. Disponibilità dell’impianto di produzione per le comunità energetiche rinnovabili

Si condivide la proposta di semplificazione individuata dal GSE? Quali elementi dovrebbero essere inseriti nell’accordo tra produttore e CER perché risultino verificate le previsioni di cui al comma 3.4, lettera g) del TIAD? Motivare la risposta.

Condividiamo la proposta di semplificazione individuata dal GSE secondo cui la disponibilità/controllo dell’impianto da parte della CER possano essere dimostrati con un accordo “privato” tra la CER e il produttore.

Concordiamo con la definizione da parte del GSE di alcuni contenuti minimi, purché non siano vincolanti ma sia lasciata libertà alle Parti nella definizione delle condizioni contrattuali e circostanziato il contenuto dell’accordo prevalentemente alla determinazione dell’energia condivisa ed eventualmente alla definizione delle modalità di controllo della configurazione sul funzionamento dell’impianto.

A mero titolo esemplificativo, il contenuto dell’accordo potrebbe includere:

  • impegno del produttore ad esercire l’impianto compatibilmente con le esigenze di gestione dello stesso e nell’ottica di rendere disponibile alla condivisione l’energia immessa, nel rispetto degli accordi definiti con la comunità;
  • modalità di determinazione della disponibilità temporale minima dell’impianto o dell’energia prodotta e immessa in rete resa disponibile da parte del produttore nei confronti della CER e criteri di quantificazione ed erogazione del contributo dovuto dalla CER al produttore;
  • conferimento di un mandato senza rappresentanza da parte del produttore alla CER, affinché la stessa - direttamente o indirettamente per il tramite del referente - compia tutte le attività e tutti gli atti giuridici prodromici alla presentazione al GSE dell’istanza di accesso al servizio di valorizzazione e di incentivazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, così come al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici successivi all’eventuale accesso al predetto servizio;
  • se necessario, l'impegno del produttore a segnalare in Gaudì la partecipazione alla CER e a stipulare contratti di dispacciamento per i volumi di energia immessa;

Precisiamo che, lo schema contrattuale di cui sopra ha per oggetto la messa a disposizione, in favore di una Comunità Energetica Rinnovabile, dell’impianto di produzione da parte di un terzo in relazione all’energia prodotta e immessa in rete ai soli fini dell’ottenimento degli incentivi che saranno riconosciuti alla comunità stessa; non contempla invece le modalità attraverso le quali il produttore gestirà la vendita sul mercato dell’energia prodotta e immessa in rete. 

Rispetto alla durata minima dell’accordo, proposta dal GSE, pari ad un anno, riterremmo auspicabile che fosse più ampia , per consentire una maggiore stabilità di gestione da parte della CER e una maggiore certezza rispetto agli investimenti realizzati per il produttore. Tuttavia dovrebbe essere fatta salva la facoltà delle Parti di stipulare accordi non vincolati alla durata minima proposta.

B. Attivazione del servizio per l’autoconsumo diffuso

B1. Gestione contratto

Si condivide la proposta GSE di valorizzare, nell'ambito della medesima convenzione: i) il servizio per l'autoconsumo diffuso ai sensi del TIAD (incentivo e corrispettivi ARERA); ii) il ritiro dedicato dell'energia elettrica? Motivare la risposta.

Condividiamo la proposta di valorizzare tanto il servizio per l’autoconsumo diffuso quanto il servizio di ritiro dedicato per gli impianti che abbiano deciso di avvalersi della possibilità di conferire alla CER il mandato per la stipula del contratto RID. 

Al riguardo ritieniamo tuttavia utile precisare che tale possibilità non dovrebbe essere subordinata all’inclusione di tutti gli impianti di produzione rilevanti per la configurazione essendo ugualmente possibile, per il singolo produttore, scegliere di valorizzare l’immissione in rete del proprio impianto secondo diverse modalità.

Quanto precede al fine di non limitare la libertà di gestione della CER. Infatti, come i membri della CER possono scegliere il proprio fornitore, anche gli autoproduttori dovrebbero poter decidere la miglior modalità per la vendita dell’energia, non vincolando tutti gli altri. Si ritiene debba essere garantita la possibilità per il produttore di valorizzare autonomamente la quota di energia immessa in rete , con formule quali a titolo esemplificativo PPA, e accedere al meccanismo delle Garanzie d'Origine. Evidenziamo comunque la necessità di garantire una fatturazione separata tra gli importi derivanti dal ritiro dedicato e quelli relativi all’incentivo e alla valorizzazione economica, considerando il diverso regime fiscale applicato.

C. Erogazione dei contributi per il servizio per l’autoconsumo diffuso

C1. Meccanismo di acconto e conguaglio

Si condivide la proposta del GSE di erogare un contributo di acconto mensile sulla base di parametri tecnici della configurazione, garantendo in ogni caso la messa a disposizione dei dati di misura di tutti i punti di connessione ricompresi nella configurazione come ricevuti dal gestore di rete? Come dovrebbero essere identificati i parametri tecnici della configurazione al fine di garantire al contempo semplicità di calcolo, trasparenza ed adeguatezza del contributo erogato? Si condividono le tempistiche proposte di erogazione dei contributi riconosciuti a conguaglio?

Il meccanismo di calcolo dell’acconto mensile teorico proposto dal GSE, con successivo conguaglio, deve rappresentare una soluzione transitoria. È importante che il calcolo del corrispettivo mensile avvenga quanto prima e puntualmente sulla base dei dati di misura ricevuti dai distributori, sempre garantendo flussi di cassa il più possibile costanti nel corso dell’anno; risulta fondamentale anche che siano minimizzati i tempi di pubblicazione ed erogazione degli incentivi.  

Per quanto riguarda i parametri tecnici, Il fattore H (ore di funzionamento) che dovrebbe considerare aree geografiche e stagioni di riferimento, e il coefficiente di contemporaneità α sembrano adeguati a impianti di piccola taglia (fino a 200 kW di potenza), fatta salva la pubblicazione di opportune specifiche tecniche che dettaglino le singole fattispecie.

Mentre per gli impianti di potenza superiore:

  • il fattore H dovrebbe essere incrementato soprattutto per gli impianti che adottano tecnologie in grado di far funzionare per molte più ore l’impianto fotovoltaico alla massima potenza (ad es. tracker)
  • il coefficiente di contemporaneità α dovrebbe essere incrementato da 0,49 a 0,60-0,80, per tener conto del fatto che tali impianti sono gestiti per realizzare livelli di condivisione molto più elevati. Infatti, un livello di condivisione basso (come 0,49) non garantirebbe un’adeguata economicità dell’iniziativa e renderebbe dunque gli investimenti non percorribili;
  • il Referente, in fase di richiesta di attivazione del servizio per la CER, dovrebbe avere facoltà di comunicare un parametro “β” che esprima una stima dell’autoconsumo. Tale richiesta deriva dal fatto che applicando la formula in assenza di autoconsumo fisico il sistema anticiperebbe somme maggiori a quanto spettante generando anche conguagli negativi verso i partecipanti alla CER.

Riteniamo, in aggiunta, opportune specifiche tecniche che dettaglino il meccanismo e consentano anche a soggetti terzi di sviluppare le tecnologie per il calcolo degli anticipi e dei conguagli nella fase transitoria.

Non condividiamo infine la proposta di effettuare conguagli fino all’anno a+3. Tale proposta rischia di causare ritardi nella ridistribuzione dell’incentivo all’interno dei membri della CER e di lasciare aperte partite economiche per troppo tempo. Ricordiamo che la CER per sua natura può variare il numero dei partecipanti senza vincoli temporali, si ritiene pertanto sufficiente fissare il termine del conguaglio al 15 maggio dell’anno a+1.

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