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Policy / Efficienza energetica, generazione distribuita e microcogenerazione

Cessione dei crediti – Disegno di Legge di conversione del DL 11/2023

Osservazioni Elettricità Futura con altre Associazioni (2 marzo 2023)

Elettricità Futura ha trasmesso al Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati una memoria scritta con il contributo di altre Associazioni (Aiget, Assoesco, Energia Libera, Proxigas, Utilitalia), in relazione al disegno di legge AC 889 di conversione del DL n. 11/2023 recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti, di cui all’articolo 121 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

Si evidenzia che anche per il settore energetico l’impatto del provvedimento risulta particolarmente rilevante, con conseguenze negative sull’intera filiera commerciale e il relativo indotto, con riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici domestici, pompe di calore o caldaie a condensazione ad alta efficienza, colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Per questo motivo le Associazioni propongono una serie di soluzioni per ottimizzare l’implementazione del DL 11/2023, in particolare per salvaguardare gli accordi sugli interventi di efficientamenti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del DL e per definire modalità adeguate per la gestione dei crediti già maturati, o che matureranno, per i lavori in corso. Oltre a ciò, chiedono dei chiarimenti sugli aspetti più critici o dubbi del medesimo Decreto.

Leggi il testo integrale della Memoria di Elettricità Futura scritta con il contributo di Aiget, Assoesco, Energia Libera, Proxigas, Utilitalia

Come è noto, è stato recentemente emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ora in fase di conversione presso le Camere.

Il decreto-legge modifica la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi, tra le altre, a spese per gli interventi in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche. In particolare, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non è più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Resta invece inalterata la possibilità di detrazione a carico del cittadino/impresa che sostiene la spesa.

Alla base della misura il Governo ha posto la necessità, pienamente condivisibile, di mettere in sicurezza i conti pubblici, impattati dal disallineamento rispetto alle previsioni attese, in materia di detrazioni fiscali in essere. Occorre tuttavia segnalare alcuni elementi di attenzione.

In primis, il provvedimento è stato adottato repentinamente senza alcun confronto con i comparti produttivi interessati e confermando, purtroppo, l’estrema mutevolezza del quadro normativo in cui le imprese si trovano ad operare. L’operatività delle imprese necessita, al contrario, di un quadro di riferimento condiviso e soprattutto stabile nel tempo, in particolare nella prospettiva degli sfidanti obiettivi di transizione energetica che il nostro Paese si pone. Il PNIEC 20191 , infatti, già prevede 51,4 Mtep di risparmi cumulati da realizzare tra il 2021 e il 2030, di cui circa il 30% (18 Mtep) attraverso detrazioni fiscali2 , ma tali obiettivi sono destinati a crescere in ragione dei più ambiziosi target fissati dall’UE attraverso il «Green Deal», il REPowerEU e, in particolare, la revisione della Direttiva Energy Performance of Buildings.

Il decreto-legge colpisce particolarmente il settore della riqualificazione energetica in ambito edilizio ed impiantistico con drastiche conseguenze che mettono a rischio l’intera filiera di sviluppo commerciale e il relativo indotto. Filiera che, peraltro, grazie al meccanismo della cessione del credito aveva beneficiato – per interventi di valore contenuto – di una forte limitazione del lavoro sommerso, reso non più conveniente, con i benefici di sistema riconducibili al conseguente incremento del gettito.

In quest’ottica, si ritiene necessario, nell’ambito del Tavolo tecnico già avviato dal Governo con i rappresentanti di alcune categorie di associazioni, il coinvolgimento anche degli operatori energetici al fine di identificare modalità condivise, certe e stabili nel tempo per traguardare gli obiettivi europei di efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici, garantendo al contempo la sostenibilità economica per lo Stato delle misure adottate. Si ritiene infatti opportuno trovare soluzioni nell’immediato che:

  • definiscano adeguate modalità per la gestione dei crediti già maturati, o che matureranno per i lavori in corso, che il sistema bancario al momento ha difficoltà ad assorbire (cd. crediti incagliati);
  • escludano dall’ambito di applicazione del provvedimento:
  • le detrazioni Superbonus per IACP - ed enti aventi le stesse finalità sociali - e ONLUS, nonché per soggetti incapienti, ovvero soggetti per i quali la presenza di un esborso economico impedirebbe di fatto la possibilità di accedere agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio;
  • gli interventi di riqualificazione energetica con detrazioni ECOBONUS 50%-75% o Superbonus con aliquote 70%-65%;
  • gli interventi antisismici realizzati in zone sismiche 1 e 2, con detrazioni SISMABONUS 50%- 85%;
  • tutti gli interventi Superbonus “trainati” effettuati sulle parti private in condomini con CILAS e delibera assembleare antecedenti al 17 febbraio 2023, e agli interventi di variante su parti comuni o private comunque collegati all’intervento avviato con CILAS antecedente al 17 febbraio 2023;
  • garantiscano la salvaguardia degli accordi in merito agli interventi di efficientamento sottoscritti dai beneficiari in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto-legge. Nello specifico, si ritiene che la data da prendere a riferimento sia quella di stipula del contratto. La firma del contratto sancisce infatti in maniera precisa ed inequivocabile l’avvio dei lavori per la singola commessa e quindi per lo specifico cliente beneficiario della detrazione. In alternativa, si ritiene che possa essere considerata come data di riferimento la data di delibera assembleare laddove prevista. Tale previsione è da considerarsi imprescindibile per mitigare gli impatti economici per le imprese energetiche che hanno eseguito una programmazione dei progetti e degli investimenti facendo affidamento sul quadro regolatorio previgente al decreto-legge, e per tutelare la loro reputazione presso i clienti finali che con esse hanno sottoscritto gli accordi;
  • permettano la fruizione del credito fiscale (originariamente disponibile in quattro quote annuali di pari importo) non utilizzato nell’anno, anche negli anni successivi fino a 10 anni.

Infine, si segnala che il decreto-legge presenta importanti incertezze interpretative. Se ne riporta di seguito una breve disamina, la cui risoluzione è indispensabile ad una compiuta valutazione degli impatti sul comparto.

È necessario confermare che i crediti ottenuti o in via di ottenimento relativi a CILAS aperte entro il 16 febbraio 2023 possano ancora accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, sia in merito a cantieri già in corso che nei casi in cui non siano stati avviati i lavori. - Secondo quanto riportato dall’articolo 2, comma 2: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del presente decreto: [a)omissis] b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. È necessario confermare la data da prendere come riferimento per “data di inizio lavori” dei lavori ante 17 febbraio 2023 in caso di lavori in edilizia libera. In particolare, si fa riferimento alle seguenti casistiche:

  • lavori eseguiti e fatturati nel 2022, ma con credito non ancora ottenuto;
  • lavori eseguiti e fatturati nel 2023, ma con credito non ancora ottenuto;
  • lavori in corso non ancora fatturati;
  • lavori contrattualizzati in data antecedente al 17 febbraio 2023, ma ancora non iniziati.

Per alcuni interventi, è comunque prevista una comunicazione nella quale si avvisa l’Ente Locale di riferimento della volontà di avviare i lavori. Si ritiene che la data di invio della comunicazione possa essere presa a riferimento come data di avvio dei lavori, in quanto la stessa comunicazione risulta certificata dall’invio a mezzo PEC (o dal portale dell’Ente) ed è normativamente del tutto assimilabile ad una comunicazione di inizio lavori.

In relazione ad altre tipologie di intervento che beneficiano delle detrazioni ordinarie, tra le quali ad esempio la sostituzione di una caldaia tradizionale con una a condensazione o l’installazione di un climatizzatore o di un impianto fotovoltaico, che non prevedono la necessità di un titolo abilitativo o di una comunicazione di avvio, si ritiene che tale data possa essere quella di stipula del contratto. Fermo restando che l’approvvigionamento dei materiali e l’organizzazione dell’intervento potrebbero essere state avviate anche prima della contrattualizzazione del cliente, la firma del contratto sancisce in maniera precisa ed inequivocabile l’avvio dei lavori per la singola commessa. Poiché tale firma non è sempre effettuata digitalmente, la modalità più agevole per certificare la data in cui il contratto è stato stipulato, dovrebbe essere quella di considerare la data di inserimento della pratica nei sistemi gestionali (tale data è certificabile e non modificabile). In alternativa, si ritiene che possa essere considerata come data di riferimento la data di delibera assembleare laddove prevista.

È necessario confermare la possibilità di accesso al precedente meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura nelle casistiche di seguito individuate:

  • clienti con contratti firmati, fatture emesse e pagate o pratiche di finanziamento per credito al consumo sottoscritte, in data antecedente al 17 febbraio 2023, ma con installazioni non ancora effettuate;
  • clienti con contratti firmati, fatture emesse, in data antecedente al 17 febbraio 2023, ma non ancora pagate, con installazioni non ancora effettuate;
  • clienti con contratti firmati in data antecedente al 17 febbraio 2023 o contratti con pagamento effettuato o pratica di finanziamento accettata), con fatture non ancora emesse e installazioni non ancora effettuate;
  • altri interventi “trainati” negli appartamenti di condomìni che hanno aderito al Superbonus con CILAS approvata nei tempi corretti.

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