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Policy / Efficienza energetica, generazione distribuita e microcogenerazione

Osservazioni EF DCO GSE Regolamento operativo ristoro RETee

GSE: Regolamento operativo per il ristoro dell’elemento RET EE ai sensi della Deliberazione ARERA 96/2020/R/com del 26 marzo 2020. Documento per la consultazione GSE (5 agosto 2020)


Osservazioni di Elettricità Futura
(14 settembre)

In linea generale riteniamo fondamentale che l’iter burocratico associato al nuovo impianto regolatorio definito dalla Delibera ARERA 96/2020/R/com, che prevede la facoltà per i produttori termoelettrici di presentare istanza di accesso ad un meccanismo di ristoro ex-post della componente RETEE, assicuri un giusto equilibrio tra la necessità per il GSE di verificare i requisiti degli impianti che richiedono il ristoro e la garanzia di un processo di qualifica e un esercizio non eccessivamente onerosi e complessi per i produttori.

In questa ottica, per non appesantire eccessivamente il carico burocratico nei confronti degli operatori che faranno richiesta di accesso al beneficio, richiediamo che per quanto riguarda la fase di domanda di acquisizione della documentazione ci si attenga unicamente a quanto indicato dalla Delibera 96/2020/R/com, senza richiedere ulteriori informazioni/dati non indicati dall’Autorità.

Alcuni passaggi del Regolamento Operativo, esaminati di seguito nelle nostre osservazioni di dettaglio, dovrebbero essere semplificati (in particolare per i titolari di impianti CAR) in modo da ridurre gli oneri gestionali in capo ai produttori che presentano richiesta di accesso al beneficio e, non ultimo, permettere di snellire le tempistiche delle procedure seguite dal GSE in fase di elaborazione delle richieste.

Nelle nostre osservazioni di dettaglio affrontiamo anche altre tematiche quali il riconoscimento del beneficio per gli impianti cogenerativi, le modalità di gestione dell’esercizio con riferimento agli impianti di produzione connessi ad una Rete Interna d’Utenza (RIU)e la quantificazione del contributo una tantum d’istruttoria.

 

Osservazioni di dettaglio

Capitolo 3.3: Richiesta di accesso al beneficio

Riprendendo quanto espresso in premessa, rileviamo una ridondanza tra le informazioni richieste in fase di accesso al beneficio (pag.9 del Regolamento), connesse agli impianti di produzione, e i medesimi dati relativi alla configurazione impiantistica caricati dagli operatori nel sistema GAUDÌ, gestito da Terna. 

Nell’ottica di semplificare l’iter processuale, riteniamo utile che il GSE esegua un’operazione di recupero, quantomeno parziale, dei dati già caricati nel sistema di Gestione Anagrafica Unica degli Impianti, richiedendo poi ai produttori di modificare e/o integrare un format già precompilato con i dati recuperati. Questa soluzione permetterebbe di ridurre gli oneri gestionali di caricamento e di verifica in capo ai produttori e allo stesso GSE. 

Reputiamo inoltre opportuno che, in fase di invio della documentazione obbligatoria richiesta a corredo delle informazioni impiantistiche dichiarate (es. schema elettrico, schema generale di impianto, ecc...), si strutturi un processo flessibile che, assicurando in ogni caso la conformità alle linee guida indicate dal GSE, consenta agli operatori di selezionare i format ritenuti maggiormente idonei, senza imporre una formattazione rigida che non permetta di utilizzare i documenti idonei già in loro possesso. 

In aggiunta a ciò, nel Regolamento dovrebbero essere precisatele modalità di gestione dell’esercizio con riferimento agli impianti di produzione connessi ad una Rete Interna d’Utenza (RIU), assenti in questa versione. In particolare, sarebbe utile dettagliare come in queste particolari configurazioni gli operatori che fungono da gestori della rete elettrica possano coincidere con i produttori degli impianti connessi alla RIU, facendo sì che la comunicazione dei dati necessari al calcolo mensile e, eventualmente, al conguaglio annuale venga realizzata da un unico interlocutore. 

Con riferimento alle RIU in “configurazione aperta”, riteniamo che debba essere qualificata come energia immessa in rete dai produttori ai fini del ristoro dell’elemento RETEE tutta la quota parte di energia prodotta e immessa nella RIU, indipendentemente dalla quota parte di energia consumata dai clienti connessi alla RIU stessa. Con questa particolare configurazione, infatti, l’energia prodotta dagli impianti all’interno della RIU risulta totalmente ceduta al mercato, facendo sì che gli oneri generali sostenuti per il prelievo del gas naturale necessario alla produzione di energia elettrica vengano considerati, nella loro integrità, nella definizione del prezzo dell’energia offerta, con i conseguenti maggiori costi per i clienti finali del settore elettrico identificati da ARERA e alla base dei provvedimenti adottati con la Delibera 96/2020/R/com.

 

Capitolo 3.4: Valutazione delle richieste ricevute

In concerto con le semplificazioni processuali sopra proposte, proponiamo che vengano ridotti a 60 giorni a partire dalla data di richiesta di accesso al beneficio (dai 90 proposti) i periodi di tempo entro cui dovranno essere effettuati sia la valutazione della richiesta che l’eventuale invio del preavviso di rigetto, nel caso si rivelassero necessarie delle integrazioni nelle richieste stesse. Considerato che il diritto alla restituzione per i produttori decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene presentata la richiesta al GSE, il termine massimo di90 giorni proposto per la valutazione delle richieste di accesso al beneficio esporrebbe l’operatore al rischio di dover valorizzare i propri impianti sul mercato senza la certezza di aver diritto, o meno, al meccanismo di ristoro della componente RETEE.

 

Capitolo 3.4.2: Impianti termoelettrici cogenerativi

Anche per quanto riguarda gli impianti CAR, riteniamo che uno snellimento dell’iter amministrativo ne permetterebbe l’effettiva partecipazione al meccanismo di ristoro. Questi impianti sono tipicamente progettati ai fini dell’autoconsumo e immettono in rete solo una quota residuale di energia elettrica eccedente le necessità del sito, di conseguenza l’ammontare della restituzione è particolarmente contenuto. Riteniamo quindi che, coerentemente con la minore portata del potenziale beneficio, la procedura per l’accesso al meccanismo e per la restituzione dell’elemento RETEE debba essere il più possibile semplificata per i produttori CAR, allineandovi il più possibile gli adempimenti e obblighi documentali previsti per il riconoscimento della qualifica CAR, al fine di minimizzare l’onere economico e gestionale da questi sostenuto.

Per questa tipologia di produttori proponiamo in particolare che:

  • La procedura per l’accesso al meccanismo di restituzione dell’elemento RETEE sia incorporata nell’ambito della procedura per il riconoscimento dei certificati bianchi. In particolare, si potrebbe prevedere che il produttore CAR, in occasione dell’invio annuale (entro fine marzo) della documentazione necessaria all’ottenimento dei certificati bianchi, possa allegare anche un modulo predefinito ai fini della richiesta di restituzione dell’elemento RETEE, evitando una procedura di qualifica ad hoc. Tutti i dati necessari al GSE ai fini della valutazione dell’ammissibilità della richiesta e del calcolo dell’ammontare RETEE da restituire sarebbero infatti già ricompresi nella richiesta annuale di riconoscimento dei certificati bianchi.
  • In alternativa, alla soluzione di cui sopra e con riferimento agli impianti che richiedono annualmente la qualifica CAR, l’istanza di qualifica presentata dal produttore costituisca contemporaneamente istanza di conguaglio ai fini del meccanismo di ristoro dell’elemento RETEE;
  • Sia ridotto il contributo una tantum, dovuto all’atto della prima richiesta, e il contributo annuale di partecipazione al meccanismo, proporzionandolo ai minori oneri di gestione a carico del GSE.

Inoltre, nei casi in cui vi sia differenza tra il produttore dell’impianto CAR intestatario dell’officina elettrica di produzione e il titolare del punto di prelievo del gas naturale, ai fini di semplificare l’iter burocratico associato alla richiesta di rimborso, evitando allungamenti delle tempistiche legati a processi di delega, richiediamo che sia data facoltà al produttore stesso dell’impianto CAR di presentare istanza per il riconoscimento dell’elemento RETEE, incorporando tale richiesta nell’ambito della procedura per il riconoscimento dei certificati bianchi come sopra indicato.

Relativamente poi alla determinazione del beneficio, richiediamo che per gli impianti cogenerativi che non sottendono utenze elettriche differenti dai servizi ausiliari di centrale il volume di gas ammesso al meccanismo di rimborso della componente RETEE sia quello calcolato con riferimento all’energia elettrica “prodotta” e non a quella “prodotta e immessa in rete”, includendo quindi anche il gas utilizzato per la produzione di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari di centrale. In tal modo sarebbe possibile evitare una disparità di trattamento con quanto previsto per gli impianti termoelettrici “puri”, per i quali è ammessa al meccanismo di rimborso la totalità del gas prelevato dalla rete di trasporto o distribuzione.


Capitolo 5.4: Corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal GSE

Non concordiamo con la struttura proposta per la quantificazione del contributo una tantum d’istruttoria, che prevede un aumento esponenziale del corrispettivo in funzione della taglia di generazione, senza apparente legame con la complessità del dossier. Al posto di tale soluzione, riteniamo più opportuna una ripartizione più omogenea dei costi di istruttoria tra le diverse tipologie di operatori



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