Elettricità Futura ha trasmesso ad ARERA le proprie osservazioni al DCO 546/2023/R/tlr recante “Orientamenti per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento nel periodo transitorio", in continuità con il lavoro svolto nell'ambito del precedente DCO 388/2023/R/tlr.
L'Associazione, nell'apprezzare i significativi miglioramenti rispetto all'impostazione iniziale del metodo, ivi inclusa la previsione di un periodo transitorio per tutto il 2024, ha altresì evidenziato alcune ulteriori proposte, quali: introdurre una clausola di salvaguardia a garanzia della redditività minima degli investimenti effettuati; rivedere la formula del RCE (ad esempio, escludendo gli ammortamenti della caldaia dal costo evitato); differenziare il cap al RCE in base alla tecnologia di generazione termica alternativa al gas. Si è inoltre richiesto di escludere dall'applicazione del metodo gli esercenti fino a 30 MW di potenza convenzionale.
Leggi di seguito le osservazioni integrali
Con il presente documento si intende esprimere alcune considerazioni, sia di carattere generale che puntuale, rispetto agli spunti di consultazione di cui al DCO 546/2023/R/TLR (di seguito DCO) recante “Orientamenti per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento nel periodo transitorio”.
In primo luogo, si valuta positivamente la proposta di regolazione tariffaria del TLR di cui al DCO 546/2023/R/tlr, che rivede significativamente l’impostazione adottata nel precedente DCO 388/2023/R/tlr, rispetto al quale Elettricità Futura ha trasmesso il proprio contributo.
In particolare, considerando che il settore è esposto a concorrenza con altre tecnologie nel mercato del riscaldamento urbano, si valuta positivamente il superamento dell’inclusione del costo riconosciuto nella formula del vincolo ai ricavi (VR) nel periodo transitorio, e l’adozione di un vincolo ai ricavi corrispondente al costo evitato della tecnologia alternativa per il cliente finale. Parimenti si apprezza l’approccio graduale nell’introduzione dei nuovi criteri di regolazione, prevedendo un regime transitorio per l’anno 2024 e l’avvio del Metodo Tariffario Teleriscaldamento (MTT) a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Preme evidenziare che, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati (e in coerenza con le previsioni del DL 13/2023) l’applicazione della regolazione tariffaria deve avvenire in maniera graduale per preservare l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni. A tal fine, si suggerisce di inserire una “clausola di salvaguardia” - valida per il 2024 e comunque fino all’adozione dell’assetto “a regime” fondato sul cost to serve - che definisca una redditività minima tale da garantire la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni.
Con riferimento alla formula di calcolo del RCE efficiente, si apprezza l’inclusione delle componenti fiscali e delle accise; tuttavia, alcuni elementi rendono la formula non completamente rappresentativa dell’effettivo valore del costo evitato efficiente.
In particolare si evidenzia che: (i) non si ritiene corretto escludere dal calcolo del costo evitato il valore degli ammortamenti della caldaia tipo, in quanto il valore del contributo di allacciamento è spesso nullo o comunque scontato rispetto al reale costo sostenuto dall’operatore per realizzare le opere di allaccio dell’utenza; (ii) i costi di gestione del sistema alternativo (caldaia a gas) andrebbero definiti tenendo conto anche delle spese di manutenzione straordinaria; (iii) il valore di rendimento della sottostazione di scambio termico proposto risulta non coerente con le attuali prestazioni delle sottostazioni d’utenza.
Inoltre, si evidenziano alcuni punti di attenzione rispetto al calcolo del VR (nel periodo transitorio). La presenza di un cap nel calcolo del RCE per l’energia termica prodotta con combustibili diversi dal gas naturale (applicato al prezzo del gas sul mercato finale) può essere distorsiva per alcune tecnologie alternative: ad esempio, i cogeneratori a due gradi di libertà, come già rappresentato in risposta al precedente DCO, scontano dei costi variabili di generazione termica maggiori e legati alla perdita di produzione elettrica, indipendenti dal combustibile utilizzato (costi che come già più volte evidenziato sono fortemente correlati all’andamento dei prezzi del gas naturale). Sul punto si evidenzia che anche la biomassa (in qualsiasi assetto produttivo) sconta costi variabili più elevati del valore di cap proposto nel presente DCO. L’applicazione al CEav di un price cap al di sotto dei valori attualmente espressi dal mercato per il 2024 (valori ben al di sotto del cap individuato come congruo dalla CE nel 2022) potrebbe condurre a distorsioni di programmazione della produzione dei cogeneratori non alimentati a gas, con possibili effetti negativi sulla decarbonizzazione poiché tali impianti tenderebbero a massimizzare la produzione elettrica a detrimento di quella termica, con l’effetto di massimizzare l’apporto delle fonti di generazione termica a gas naturale: una possibile soluzione potrebbe essere quella di differenziare il livello del cap a seconda della tecnologia di generazione termica alternativa al gas.
Difatti, tale cap risulterebbe particolarmente limitante e non incentivante per la produzione di calore da fonti rinnovabili o l’utilizzo di calore di recupero. Con riferimento al perimetro di applicazione, si richiede di confermare l’esclusione degli operatori di minori dimensioni (< 30 MW) dall’applicazione del metodo tariffario, così come ipotizzato nell’ambito del DCO 388/2023, alla luce dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità nella definizione della nuova regolazione tariffaria. L’estensione del nuovo metodo tariffario anche agli esercenti più piccoli comporterebbe, infatti, un incremento degli oneri economici, operativi e gestionali legati anche alla formazione ed organizzazione di una struttura dedicata allo svolgimento di tale attività.
Si osserva, inoltre, che per l’adeguamento a nuove disposizioni della regolazione, alcuni operatori potrebbero dover apportare delle modifiche ai contratti con i clienti finali (già in essere); in alcuni casi i contenuti di tali contratti sono definiti nelle convenzioni (che possono essere di durata anche trentennale) con le quali è stato stabilito l’affidamento del servizio di teleriscaldamento.
Da ultimo si segnala un tema di elevata criticità ed estrema attualità collegato ai regimi IVA ovvero la necessità che il coefficiente non possa arrivare a valori inferiori a 1, almeno per il periodo transitorio, in virtù di effetti di normative o leggi transitorie sui regimi IVA applicabili ai clienti gas e teleriscaldamento.
Si rappresentano, di seguito, le osservazioni puntuali agli spunti di consultazione.
Il ruolo del teleriscaldamento nella transizione energetica e l’approccio per la regolazione tariffaria
S1. Si condivide la valutazione del ruolo del teleriscaldamento nella transitone energetica? Motivare la risposta.
R1. Si condivide la valutazione del ruolo del teleriscaldamento nella transizione energetica, come anche ribadito ne provvedimenti UE del Green Deal già definti (Direttiva EED recast, Direttiva RED III).
Impostazione generale del sistema tariffario del servizio di teleriscaldamento
S2. Si condivide la valutazione degli effetti dell’introduzione di un regime di tariffe regolate per le prospettive di sviluppo del settore? Motivare la risposta
R2. Si condivide la valutazione degli effetti dell’introduzione di un regime di tariffe regolate per le prospettive di sviluppo del settore, pur consapevoli che la tariffa finale che risulterà dalla regolazione dovrà confrontarsi sul libero mercato.
Tuttavia, si rappresentano alcune potenziali criticità. In primo luogo, con riferimento alla possibilità di adeguare la tariffa da corrispondere ai clienti finali per la copertura del rischio volume, si evidenzia che il cliente finale (che corrisponde la tariffa) si orienterà verso le offerte più convenienti sul libero mercato. Rimane pertanto il vincolo, di natura commerciale, nell’applicazione di una tariffa paragonabile alle alternative di mercato. Ne consegue che il rischio volume rimane in capo all’esercente della rete in quanto, stante il concetto di vincolo ai ricavi:
- in caso di volumi di vendita minori, il gestore ha la possibilità di aumentare le Tuttavia, l’aumento del prezzo a fronte di un minor consumo orienterebbe il cliente verso tecnologie alternative sul mercato;
- in caso di volumi di vendita maggiori, il vincolo ai ricavi impedisce di recuperare i minori margini relativi agli anni caratterizzati da minor consumo.
In secondo luogo, per quanto riguarda la possibile crescita del livello di investimenti auspicata con l’introduzione del regime tariffario cost reflective, nel documento si fa riferimento al rischio di sovrainvestimento, ma non si tiene conto dell’aspetto negativo legato al debole incentivo per migliorare l’efficienza del processo.
S.3 Si condividono i parametri utilizzati per il calcolo del costo evitato?
S4. Si condivide la proposta di utilizzare la caldaia a pellet come riferimento per il calcolo del costo evitato nelle aree non metanizzate o si ritiene che ci siano evidenze di mercato che posano giustificare il riferimento ad altre tipologie di impianto? Motivare la risposta.
R3. Non si condividono in toto i parametri utilizzati per il calcolo del costo evitato:
- con riferimento ai costi di ammortamento della caldaia, non si ritiene corretto escluderli dal calcolo del Costo Evitato, per due ragioni: (i) i costi relativi al contributo di allacciamento richiesto all’utente non son paragonabili, ma sensibilmente inferiori (a volte anche nulli), all’investimento per una caldaia a gas, (ii) la mancata inclusione nel RCE degli ammortamenti della caldaia impedirebbe ex post agli operatori di recuperare i costi di allacciamento precedentemente sostenuti e non ancora completamente ammortizzati.
Si propone pertanto di aggiungere alla formula del costo evitato una componente di ammortamento della caldaia.
- Con riferimento al rendimento della caldaia sostituita, in caso di caldaie ad uso promiscuo (con produzione di energia termica per riscaldamento e per acqua calda sanitaria), per i mesi fuori stagione termica il funzionamento della caldaia si attesta su rate ridotti, con sensibili decrementi dei Si propone pertanto un valore pari a 85%.
- Con riferimento alla componente manutentiva, i costi di gestione della caldaia sostituita dovrebbero ricomprendere anche una componente riferita alla manutenzione straordinaria.
- Con riferimento al valore di rendimento della sottostazione di scambio termico, quanto proposto nel DCO risulta non coerente con le attuali prestazioni delle sottostazioni d’utenza: si propone pertanto un valore pari a 99%.
- Infine, la formula del costo evitato non tiene debitamente conto delle esternalità ambientali del servizio teleriscaldamento, con particolare riferimento alle emissioni di CO2 che, alle quotazioni attuali e previste, mostrano rilevanti costi aggiuntivi a fronte dei benefici ambientali che il TLR assicura.
Modalità di applicazione del vincolo ai ricavi nel periodo transitorio
S5. Si condividono le modalità applicative del vincolo ai ricavi? Motivare la risposta.
R5. Con riferimento al cap al valore del costo evitato, al fine di evitare distorsioni, sul pro-quota (1-γ) di energia termica prodotta da impianti diversi da quelli alimentati a gas naturale si propone di integrare la formula introducendo un fattore di proporzionalità da applicarsi agli incrementi/decrementi di riduzione del Pgas (anziché un cap espresso come valore assoluto), eventualmente articolato in fasce su tutta la curva dei prezzi del gas sia al di sopra che al di sotto dell’intervallo indicativo proposto da Arera e pari a 0,3/0,4 €/smc.
Considerando gli obiettivi vincolanti di incremento della quota di fonti rinnovabili nell’energia termica distribuita dalle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento previsti dall’Art.27 del D.Lgs 199/21, sarebbe, inoltre, utile per il settore prevedere un sistema di incentivazione/premialità che tenga conto dell’uso di calore di scarto e del contributo delle fonti rinnovabili, ad esempio, includendoli all’interno del fattore γ.
Si segnala, infine, che nel caso di superamento del vincolo ai ricavi definito nel DCO a causa delle attuali tariffe, ne deriverebbe una modifica degli attuali contratti di vendita del telecalore ai clienti. Tuttavia, stante il quadro normativo vigente, non sono definiti i tempi né per l’invio delle comunicazioni di modifica unilaterale né per le necessarie preventive modifiche dei sistemi di CRM, prodotti e fatturazione. Pertanto, si chiede di definire le conseguenze per i contratti che risultassero con un prezzo non in linea con il vincolo ai ricavi proposto e quali comunicazioni - e relative tempistiche - saranno necessarie per informare i clienti delle modifiche imposte dal nuovo assetto regolatorio.
S6. Si condivide il perimetro proposto per l’applicazione delle tariffe? Motivare la risposta.
R6. Si condivide.
Obblighi informativi
S7. Si condividono gli obblighi informativi proposti? Motivare la risposta.
R7. Si condividono.
Monitoraggio ed ulteriori misure a tutela dei clienti finali
S.8 Osservazioni rispetto al monitoraggio.
R8. Non ci osservazioni.