Elettricità Futura ha trasmesso ad ARERA le proprie osservazioni al DCO 388/2023/R/tlr recante “Orientamenti per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento".
L’Associazione ritiene innanzitutto utile riportare un’analisi di contesto delle scelte regolatorie a livello internazionale per poi analizzare il caso italiano.
Per il caso italiano, si ritiene che un modello fully-regulated potrebbe portare a distorsioni concorrenziali, poiché l’operatore del TLR si troverebbe a competere con altri soggetti, non regolati, che forniscono il medesimo servizio.
Per costruire un modello tariffario basato sul principio del cost-reflective, Elettricità Futura ritiene necessaria un’indagine preliminare che entri nel dettaglio della struttura dei costi delle diverse fasi che compongono la catena del valore del settore del TLR (produzione, distribuzione e vendita), valutando anche meccanismi di incentivazione tariffaria per gli investimenti virtuosi (come il recupero di cascami termici o la cogenerazione).
E’ importante, inoltre, che l’eventuale applicazione dei costi standard assicuri l’adeguata remunerazione full-cost degli asset, per evitare il rischio di frenare le evoluzioni tecnologiche che il mercato potrebbe proporre.
Data la complessità del tema, secondo Elettricità Futura sarebbe utile posticipare l’introduzione della metodologia tariffaria, rispetto al 1° ottobre 2023, prolungando la fase consultiva. Diversamente, sarà necessario un periodo transitorio per collaudare la metodologia del costo evitato, con opportuni correttivi, e verificarne l’applicazione.
Infine, poiché la filiera del teleriscaldamento non è sempre verticalmente integrata e gestita da un singolo soggetto, l’Associazione ritiene che tale casistica dovrebbe essere meglio declinata all’interno della regolazione.
Si condivide, invece, l’applicazione del regime speciale per gli esercenti di minori dimensioni, che risponde ai principi di economicità, efficacia e proporzionalità.
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Con il presente documento si intende esprimere alcune considerazioni di carattere generale rispetto al documento di consultazione 388/2023/R/TLR (di seguito DCO) recante gli “Orientamenti per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento”.
Si ritiene innanzitutto utile riportare un’analisi di contesto delle scelte regolatorie a livello internazionale per poi analizzare il caso italiano.
Preliminarmente occorre considerare che il mercato di riferimento nella situazione attuale dovrebbe essere quello del riscaldamento urbano, poiché per la fornitura di tale servizio non è indispensabile l’utilizzo di una rete di teleriscaldamento, ma esistono modalità alternative quali, ad esempio, caldaie tradizionali o pompe di calore.
La prassi regolatoria internazionale mostra come le caratteristiche del mercato di riferimento - cioè il servizio di riscaldamento/raffrescamento e della fornitura di acqua calda sanitaria - siano determinanti nella scelta dell’approccio regolatorio sul prezzo nel settore del teleriscaldamento.
Di seguito alcune considerazioni a valle di un primo screening:
- nei Paesi dove il TLR copre una porzione limitata del fabbisogno di calore (<15%), i regolatori hanno preferito meccanismi di mercato con interventi ex post (Germania) o approcci benchmark (Paesi Bassi), eventualmente affiancati a soglie di materialità o menù regolatori se in presenza di numerosi operatori;
- i paesi in cui il TLR soddisfa una porzione rilevante del fabbisogno di calore (>30%) sembrano prediligere un approccio di regolazione basata sul costo (es. Polonia, Ceca);
- approcci regolatori sul prezzo più stringenti (cost-plus o benchmark) sono spesso associati a obblighi di allacciamento o condizioni di accesso alle reti che limitano la concorrenza con sistemi alternativi. Laddove, invece, sussiste un certo grado di concorrenza (Svezia, Germania), i regolatori spesso integrano o sostituiscono la regolazione tariffaria con regole di trasparenza.
Il caso italiano rientra nella casistica di cui al primo punto (il TLR copre il 2,3% della domanda del servizio di riscaldamento/raffrescamento e della fornitura di acqua calda sanitaria); ricordiamo poi che, ad oggi, non vige un obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento né a livello nazionale né a livello locale. L’assenza di tale obbligo determina una concorrenza nel mercato del riscaldamento per l’acquisizione dei clienti tra il TLR e sistemi di riscaldamento alternativi, non rendendo così essenziale l’utilizzo della rete TLR ai fini dell’erogazione del servizio. I consumatori, infatti, possono scegliere fra una moltitudine di opzioni disponibili (caldaia a gas, stufa a pellet, pompa di calore, etc.) e quindi non vi è una condizione di monopolio sul servizio calore su un territorio, né tantomeno si tratta di attività in regime concessorio.
In un contesto di mercato, come quello descritto, l’introduzione di un modello fully-regulated potrebbe portare a distorsioni nell’attuale sistema in cui il TLR si trova in competizione con altre opzioni tecniche per il riscaldamento degli immobili, poiché l’operatore del TLR (soggetto regolato) si troverebbe a competere con altri soggetti che forniscono il medesimo servizio (riscaldamento) con modalità non soggette a regolazione.
Infine, per costruire un modello tariffario basato sul principio del cost-reflective è necessaria un’indagine preliminare che entri nel dettaglio della struttura dei costi delle diverse fasi che compongono la catena del valore del settore del TLR (produzione, distribuzione e vendita).
Il settore del TLR, infatti, è caratterizzato da un’estrema eterogeneità fra i diversi ambiti territoriali per quanto riguarda le tecnologie con cui il calore viene prodotto e per il livello di sviluppo/maturità delle infrastrutture di rete. Tale indagine preliminare dovrà intercettare questi importanti aspetti e fornire all’Autorità gli elementi necessari ad assicurare ai soggetti che operano nelle diverse fasi della filiera una copertura effettiva dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati. Ai fini del raggiungimento di obiettivi di carattere ambientale il regime tariffario dovrebbe ricomprendere un meccanismo incentivante per gli investimenti virtuosi, come il recupero di cascami termici o la cogenerazione.
Andrebbero, inoltre, fornite alcune precisazioni in merito a:
- calcolo del Costo Riconosciuto relativo per fasi di filiera del TLR,
- valore dei costi di produzione e tipologia di generazione cui si riferiscono i costi standard;
- Il fattore di sharing α per il calcolo del vincolo ai ricavi.
L’applicazione dei costi standard per l’attività di generazione di calore dovrebbe essere ben valutata in considerazione della variabilità delle caratteristiche dell’attività stessa (asset installati, prestazioni, ridondanza di componenti per maggior affidabilità, vincoli realizzativi connessi a specifiche prescrizioni ambientali e/o architettoniche, etc..) al fine di assicurare un’adeguata remunerazione full-cost degli asset e senza incorrere nel rischio di frenare le evoluzioni tecnologiche che il mercato potrebbe proporre per rendere più efficienti le reti ed incrementare la sostenibilità ambientale delle stesse.
In via generale, si ritiene che il principio del cost-reflective dovrebbe essere coniugato con il principio del costo opportunità intrinseco alla generazione di calore in luogo della produzione elettrica.
La perdita di produzione elettrica non dovrebbe essere utilizzata come driver di ripartizione dei costi ma per valorizzare il calore che il generatore cede alla rete di teleriscaldamento. Per ogni MWh di calore prodotto da impianti cogenerativi, anche da biomassa o da rifiuti, la valorizzazione del calore all’interno del vincolo ai ricavi sia posta pari al mancato ricavo elettrico valorizzato al prezzo del mercato elettrico.
Il cosiddetto costo-opportunità o costo dell’alternativa per il produttore.
SI consideri, infatti, che un generatore che può produrre energia elettrica o calore, per ogni MWh di calore non prodotto avrebbe un ricavo pari al pieno valore del MWh valorizzato nel mercato elettrico e solo se questo valore è uguale o superiore al ricavo da produzione di calore deciderà di produrre calore. Alternativamente sarebbe conveniente ridurre il più possibile la produzione di calore e massimizzare la produzione di energia elettrica che è un’attività a mercato libero.
Tenendo conto di tutte le considerazioni espresse fino ad ora, si ritiene opportuno che l’introduzione della metodologia tariffaria venga posticipata rispetto al 1° ottobre 2023 per poter avviare un’ulteriore fase consultiva in cui codesta Autorità indichi i propri orientamenti specifici sulle misure che non sono completamente esplicitate nel DCO 388/23. Rispetto al contesto in cui è stata condotta l’indagine dell’Autorità (i.e. 2022), il quadro normativo ed energetico è variato e le proiezioni dei costi del gas si sono abbassate in maniera significativa, non giustificando i tempi tanto repentini proposti dall’Autorità.
Se l’Autorità ritenesse di non poter posticipare l’introduzione della metodologia, sarebbe opportuno applicare nel periodo transitorio la metodologia del costo evitato attraverso la formula proposta dall’associazione AIRU modificata come da DCO - purché il CE del domestico includa accise, Iva, costo di investimento e costo di disinvestimento nonché in futuro il costo co2 - in modo tale da avere il tempo per completare il processo di definizione della nuova tariffa e verificarne l’applicazione.
L’applicazione della formula proposta nel periodo transitorio, infatti, non costituirebbe alcuna semplificazione amministrativa perché presuppone comunque il calcolo del costo riconosciuti. Inoltre, tale formula presenta delle criticità metodologiche tra cui la condizione per cui, in caso il costo riconosciuto sia superiore al costo evitato, il vincolo dei ricavi venga forzato ad un valore pari al costo evitato risulta penalizzante per le nuove reti e per quelle reti su cui si sono fatti investimenti per incrementare l’efficienza e l’uso di fonti rinnovabili, le quali avranno probabilmente un valore del capitale residuo elevato: in tali casi si porterebbe artificiosamente il vincolo al di sotto del costo riconosciuto.
In ogni caso si osserva che il vincolo dei ricavi non costituisce necessariamente la tariffa applicata al cliente finale in quanto è, appunto, un mero vincolo che definisce il cap dei ricavi: in un contesto competitivo l’operatore razionale è dissuaso dalla possibilità di fissare livelli tariffari superiori a quello del costo evitato, anche questo fosse inferiore al costo riconosciuto, per scongiurare una perdita di competitività del servizio di teleriscaldamento rispetto a servizi di riscaldamento alternativi.
Infine, si ritiene opportuno evidenziare che la filiera del teleriscaldamento non è sempre verticalmente integrata e gestita da un singolo soggetto che produce/acquista calore, lo trasporta e lo cede al cliente finale per riscaldamento/raffrescamento e acqua sanitaria. Molteplici sono i casi in cui ci sono più soggetti ad operare nelle diverse fasi della filiera, tale casistica dovrebbe essere meglio declinata all’interno della regolazione.
Resta fermo che si condivide l’applicazione del regime speciale per gli esercenti di minori dimensioni, che risponde ai principi di economicità, efficacia e proporzionalità seguiti da ARERA nella definizione della nuova regolazione tariffaria. L’estensione del nuovo metodo tariffario anche agli esercenti più piccoli comporterebbe, infatti, un incremento degli oneri economici, operativi e gestionali legati anche alla formazione ed organizzazione di una struttura dedicata allo svolgimento di tale attività.
Da ultimo si segnala che, anche in coerenza con quanto già deciso dall’autorità con la delibera 344/2023 in materia di trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, il perimetro di calcolo del vincolo tariffario possa, a facoltà dell’esercente, essere esteso al perimetro delle reti servite in modo da fornire un segnale coerente agli utenti.