Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione Europea in relazione alla proposta di revisione della Direttiva ETS nell’ambito del pacchetto Fit for 55.
In linea generale, l’Associazione condivide la revisione della Direttiva EU ETS, indispensabile per assicurarne il ruolo centrale nelle politiche climatiche europee e fornire segnali stabili e prevedibili sul prezzo delle quote di emissione. I maggiori contributi e sforzi richiesti ai settori ETS per raggiungere i nuovi target di riduzione delle emissioni sono condivisibili, ma ciò dovrà avvenire in un’ottica di just transition, poiché il costo marginale di abbattimento delle emissioni in tali settori è destinato ad aumentare.
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Revisione Direttiva EU ETS
Elettricità Futura condivide la revisione della Direttiva EU ETS, indispensabile per assicurarne il ruolo centrale nelle politiche climatiche europee e fornire segnali stabili e prevedibili sul prezzo delle quote di emissione. Vista la grande portata della riforma, è cruciale valutarne gli impatti in termini di sostenibilità, competitività ed equità sociale.
I maggiori contributi e sforzi richiesti ai settori ETS per raggiungere i nuovi target di riduzione delle emissioni sono condivisibili, ma ciò deve avvenire in un’ottica di just transition, perché il costo marginale di abbattimento delle emissioni in tali settori è destinato ad aumentare. Condividiamo appieno la previsione per cui gli Stati Membri dovranno investire tutti i proventi dalle aste non destinati al budget EU in progetti a scopo climatico (art. 10.3). Ciò andrebbe rafforzato prevedendo che i proventi delle aste possano essere impiegati anche per investimenti a supporto della decarbonizzazione dei settori ETS compresi i progetti di riconversione industriale verso prodotti green.
Condividiamo la scelta di adottare rapidamente un Linear Reduction Factor (LRF) rafforzato e il rebasing del cap equivalente all’applicazione del nuovo LRF al 2021 (art. 9), indispensabile per incrementare il livello di ambizione dell’ETS e garantire un contesto regolatorio trasparente per gli operatori. Il rebasing garantirà agli operatori la prevedibilità del cap e quindi dell’onere di compliance fornendo un adeguato segnale di prezzo. Per evitare distorsioni significative e repentine sui prezzi delle quote, un’alternativa sarebbe quella di evitare l’applicazione del rebasing implementando da subito (anche prima del 2024) un LRF più alto, allineato alla traiettoria al 2030.
È altrettanto positiva la revisione della Market Stability Reserve (MSR), di cui all’art. 1.5 della Decisione UE 2015/1814. Le nuove regole sull’intake rate permetteranno di contenere il surplus e mantenere stabilità e prevedibilità e ridurre la volatilità del prezzo. I valori soglia del nuovo range risultano adeguati alle nuove regole di assorbimento, ai trend attesi e all’estensione dell’ETS. Positiva l’inclusione dei settori marittimo e aviazione nel calcolo del surplus (art. 1.4a Decisione UE 2015/1814).
Riguardo l’applicazione del carbon pricing a nuovi settori, condividiamo la proposta di estendere l’attuale ETS al settore della navigazione marittima (Chapter II): rafforzerà le possibilità di decarbonizzare un settore che dal 1990 ha visto crescere le proprie emissioni in modo costante e si incentiverà l’industria della navigazione ad adottare soluzioni più virtuose e sostenibili, inclusa l’elettrificazione dei propri consumi nei porti attraverso il cold-ironing.
Accogliamo positivamente anche la revisione dello scope della Direttiva per estenderne l’applicazione alla produzione di idrogeno (Annex I), valorizzando le diverse tipologie di idrogeno in base al contributo all’abbattimento delle emissioni e permettendo agli impianti che utilizzano elettrolizzatori di beneficiare delle quote gratuite. Questa modifica è infatti utile per promuovere la penetrazione nel mercato europeo degli elettrolizzatori e, in generale, una riduzione sempre maggiore delle emissioni di gas serra nei processi industriali.
Condividiamo la creazione di un ETS separato per i settori trasporti e edifici (Chapter IV). Il provvedimento è molto pragmatico perché propone di usare lo stesso approccio dell’ETS esistente, lasciando aperta la possibilità di collegare i due sistemi nel medio termine. La decarbonizzazione andrà supportata con misure complementari per mitigare gli impatti di prezzi elevati della CO2 sui consumatori e ridurre i costi di abbattimento, anche alla luce delle barriere non economiche e delle possibili sovrapposizioni con altre misure di policy vigenti. Inoltre, con riferimento ai settori residenziale e dei trasporti, sarà fondamentale evitare fenomeni di doppia tassazione legati alla contestuale revisione della ETD.
Accogliamo l’introduzione della MSR per i due settori, perché contribuirà a evitare un incremento eccessivo dei prezzi. Ancora più rilevante sarà l’avvio del Social Climate Fund. Mentre la MSR è attivata in caso di picchi dei prezzi, il Fondo dovrà proteggere i clienti più vulnerabili nel caso di incrementi graduali superiori a valori considerati sostenibili. In base all’art. 30h(1) e (2) la MSR immetterà quote nel caso in cui il prezzo dovesse crescere il doppio/triplo rispetto al prezzo medio delle quote registrato nei 6 mesi precedenti. Dato che in caso di incremento graduale con tale meccanismo la MSR non si attiverebbe, occorre un altro intervento tramite il Social Climate Fund.
In linea generale occorrerà, inoltre, supportare l’accesso per i settori produttivi a tutte le opzioni di decarbonizzazione e, in particolare, a quelle a minor costo. Per determinati settori hard to abate, qualora la penetrazione rinnovabile e l’elettrificazione non consentissero di ottenere adeguati livelli di abbattimento a fronte di costi sostenibili, potranno essere valutate soluzioni alternative, come l’idrogeno verde o la CCUS, da supportare attraverso meccanismi del tipo Contracts for Difference (previsti nella proposta di revisione della Direttiva ETS) che hanno il pregio di adattarsi alle dinamiche di mercato senza generare sovra compensazioni.
Infine, condividiamo il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni per l’utilizzo della biomassa (art.14(1)), ma, criteri più restrittivi di quelli definiti nella Direttiva (EU) 2018/2001, rischiano di marginalizzare il contributo della produzione elettrica da questa fonte, distogliendo un consistente apporto rinnovabile e programmabile dai mix generativi dell’UE, con pericolosi effetti sulle filiere connesse.
Vedi anche le Osservazioni di Elettricità Futura alla consultazione EU di febbraio 2021 (link): https://www.elettricitafutura.it/Policy/Emissioni-climalteranti-tutela-ambientale-ed-economia-circolare/Aggiornamento-del-sistema-di-scambio-di-quote-di-emissione-dell-UE-ETS_2765.html