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Policy / Emissioni climalteranti, tutela ambientale ed economia circolare / 18-06-2018

Applicazione A.I.A, di cui alla parte II D.Lgs. 152/06, ad impianti di trattamento biologico

Gentile Direttore,

Elettricità Futura desidera sottoporre alla Sua cortese attenzione la problematica dell’interpretazione non uniforme dei limiti di applicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale agli impianti di digestione anaerobica di rifiuti.
Ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.Lgs. 152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale è necessaria per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.
Il predetto Allegato VIII - come modificato dal D.Lgs. 46/2014, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” - stabilisce, al punto 5.3, lett. b), che sono soggette ad A.I.A. “ (…) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più” delle attività elencate, tra cui, al punto 1) quella di “trattamento biologico”. In particolare inoltre, specifica che “Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno. Continua a leggere...

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