Gentili Signori,
Elettricità Futura e FederIdroelettrica desiderano sottoporre alla vostra attenzione una richiesta di chiarimento, rivolta loro dai propri Associati produttori di energia idroelettrica operanti nel territorio regionale piemontese, e avente a oggetto la disposizione di cui all’articolo 96 del R.D. n. 523/1904 (testo unico delle opere idrauliche). Tale norma dispone che “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”. In relazione alla citata norma, i predetti Associati segnalano qualche difficoltà interpretativa in cui parrebbero incorrere alcuni funzionari dei Settori Tecnici Regionali piemontesi.
Dall’analisi delle discipline ambientali e incentivanti che, successivamente al 1904, si sono susseguite nel tempo, emerge che la realizzazione di impianti idroelettrici in alveo (e, segnatamente, nel corpo della traversa), non solo è consentita ma è addirittura favorita.
Infatti:
- il D.P.G.R. Piemonte n. 8/R del 17 luglio 2007 - Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale, all’articolo 3, comma 4, addirittura esonera dall’applicazione della disciplina sul DMV gli impianti idroelettrici con turbine collocate nel corpo della traversa (Art. 3. (Ambito d'applicazione) 4. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento: b) gli utilizzi dell’acqua per uso energetico attuati mediante turbine collocate nel corpo della traversa, a condizione che la continuità idraulica sia assicurata da un’apposita scala di risalita della fauna ittica);
- la Legge Regionale Lombardia 15 marzo 2016, n. 4 - Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua, all’articolo 15 ha precisato che “le limitazioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904 non si applicano alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione delle acque, principali e accessorie, ai manufatti e agli edifici realizzati per l'attuazione di concessioni di derivazione rilasciate ai sensi del r.d. 1775/1933”;
- il D.M. 6 luglio 2012 art. 4, comma 3 lettera b) e art.10, comma 3 lettera e) e il successivo D.M. 23 giugno 2016 art. 4, comma 3, lettera b) e art. 10, comma 3, lettera e), incentivano, assegnandogli finanche un criterio di priorità, la costruzione di impianti idroelettrici realizzati sul DMV o che utilizzano traverse esistenti (e, quindi, anche in alveo).
Oltre al dato squisitamente normativo, esistono molteplici impianti idroelettrici con turbine collocate nel corpo della traversa ovvero collocate in corrispondenza delle sponde, sia nel territorio della Regione Piemonte sia in altre Regioni, ai quali, pertanto, non è stato applicato il disposto di cui all’art. 96 citato. Tanto premesso, le Associazioni chiedono che venga confermato che le limitazioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del R.D. n. 523/1904 non si applicano alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione delle acque, principali e accessorie, ai manufatti e agli edifici edificati per la realizzazione ed esercizio di impianti idroelettrici.
In attesa di una cortese risposta e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.
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