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Smaltimento RAEE impianti fotovoltaici - osservazioni e richieste di chiarimento

Osservazioni e richieste di chiarimento (24 ottobre 2022)

Elettricità Futura ha trasmesso una lettera al GSE contenente osservazioni e richieste di chiarimento in merito alle tematiche di smaltimento RAEE di impianti fotovoltaici, in virtù del recente aggiornamento delle “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”.

In particolare, Elettricità Futura ribadisce la necessità di una proroga del termine entro il quale gli operatori devono scegliere se versare il corrispettivo a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici direttamente al GSE o in alternativa ad un Sistema Collettivo privato.

Inoltre, l’Associazione ha sottoposto alcune osservazioni e richieste di chiarimento in merito a dubbi interpretativi emersi dall’analisi delle citate Istruzioni, in materia di:

  • Contributo ambientale e garanzia GSE, anche per Nuovi moduli;
  • Restituzione trattenuta – Tempistiche finali e Furto
  • Revampig parziale - Trattenuta
  • Revamping - Vendita e Immagazzinamento moduli
  • Tempistiche selezione Sistema Collettivo
  • Scorta Tecnica

A tal proposito, infatti, gli operatori rappresentati dalla scrivente associazione sono chiamati a scegliere, in tempistiche stringenti,

Come noto, tale scelta comporta una serie di valutazioni strategiche circa i possibili risvolti economici che possono derivarne e, come previsto dalle recenti Istruzioni, va operata entro la fine del corrente anno per tutti gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Pertanto, oltre a ribadire la necessità di prorogare tale termine, come richiesto con nota interassociativa dello scorso 15 settembre, si coglie l’occasione per allegare un documento contenente alcune.

A tale scopo, Elettricità Futura si rende disponibile ad avviare un tavolo di confronto sul tema al fine di contribuire alla definizione delle risposte ai dubbi degli operatori.

 

Leggi il testo integrale della lettera e delle osservazioni

 

Gentile Dott. Ripa Di Meana,

 

con la presente Elettricità Futura intende sottoporre all’attenzione del GSE alcune osservazioni e richieste di chiarimento in merito alle tematiche di smaltimento RAEE di impianti fotovoltaici, in virtù del recente aggiornamento delle “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”.

 

A tal proposito, infatti, gli operatori rappresentati dalla scrivente associazione sono chiamati a scegliere, in tempistiche stringenti, se versare il corrispettivo a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici direttamente al GSE o in alternativa ad un Sistema Collettivo privato.

 

Come noto, tale scelta comporta una serie di valutazioni strategiche circa i possibili risvolti economici che possono derivarne e, come previsto dalle recenti Istruzioni, va operata entro la fine del corrente anno per tutti gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

 

Pertanto, oltre a ribadire la necessità di prorogare tale termine, come richiesto con nota interassociativa dello scorso 15 settembre, si coglie l’occasione per allegare un documento contenente alcune osservazioni e richieste di chiarimento in merito a dubbi interpretativi emersi dall’analisi delle citate Istruzioni.

 

A tale scopo, Elettricità Futura si rende disponibile ad avviare un tavolo di confronto sul tema al fine di contribuire alla definizione delle risposte ai dubbi degli operatori.

Cordiali saluti



La gestione dei RAEE fotovoltaici, più volte oggetto di segnalazioni ed occasioni di confronto di Elettricità Futura con GSE, presenta numerosi aspetti dubbi o critici, purtroppo non completamente risolti dalla pubblicazione delle Istruzioni Operative GSE di agosto 2022, né dal webinar di presentazione del 20 settembre.

Nel seguito riportiamo le principali richieste di chiarimento sollevate dagli operatori fotovoltaici associati ad Elettricità Futura.

1.Contributo Ambientale e Garanzia GSE

Non ci è chiara l’effettiva correlazione tra la garanzia a carico del SR trattenuta alla fonte dal GSE (o eventualmente versata ai Sistemi Collettivi in esercizio dell’opzione introdotta dal D. Lgs.118/202020 e s.m.i.) e il contributo ambientale versato ai Consorzi dai produttori AEE, in applicazione della responsabilità estesa del produttore di cui al D.Lgs. 49/2014 e ai sensi del Disciplinare Tecnico del 2012. Chiediamo in particolare che sia espressamente chiarito se, in caso di esercizio dell’opzione di adesione ad un Sistema Collettivoi moduli installati su impianti incentivati debbano essere coperti da una garanzia complessivamente pari all’importo della trattenuta, indipendentemente da quali siano i soggetti dei diversi versamenti.

2.Contributo Ambientale e Garanzia GSE - Nuovi Moduli

In riferimento ai due diversi contributi menzionati al punto precedente, riteniamo in particolare fondamentale chiarire se, ai sensi delle norme vigenti, per i nuovi moduli immessi sul mercato, installati a seguito di revamping su impianti incentivati (es. II conto energia), il valore del contributo ambientale già versato a cura del Produttore AEE (ai sensi del D.lgs. 49/2014 e s.m.i. e della Legge 2021/2015) , debba essere adeguato al valore della garanzia prevista dalle Istruzioni Operative GSE.

In caso di conferma del versamento della garanzia pari a 10€/modulo anche per i nuovi moduli, immessi sul mercato da parte di un produttore AEE ed installati su impianti incentivati, chiediamo in particolare di chiarire se il Soggetto Responsabile:

  • possa effettuare tale adeguamento senza obbligo di assumere la qualifica di produttore AEE;
  • possa versare tale integrazione ad un Sistema Collettivo anche diverso rispetto a quello scelto dal produttore AEE per il pagamento del contributo ambientale effettuato al momento dell’immissione sul mercato.

3.Retribuzione trattenuta - Nuovi moduli

Nel testo delle nuove Istruzioni Operative non viene precisato un termine ultimo entro cui il GSE è tenuto alla restituzione dell’importo della garanzia versata dal Soggetto Responsabile, una volta accertato l’avvenuto smaltimento dell’impianto. Nella precedente versione delle Istruzioni Operative invece era previsto un termine di 180 gg. Chiediamo che il termine sia reso esplicito.

4.Retribuzione trattenuta - Furto

Chiediamo che vengano chiarite le modalità di restituzione della quota trattenuta dal GSE nel caso di un impianto incentivato che abbia subito il furto di moduli.

5.Revamping parziale - Trattenuta

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile effettui la sostituzione parziale in un singolo intervento per oltre la metà dei pannelli originariamente installati, chiediamo di chiarire se il GSE tratterrà le quote a garanzia (o provvederà a rimodulare la trattenuta, nel caso in cui  il processo di trattenimento fosse già iniziato) esclusivamente con riferimento alla percentuale rimanente dei moduli originari e quali condizioni dovranno essere rispettate per questa specifica casistica. In altre parole, se ad esempio il revamping parziale riguardasse l’80% dei moduli originariamente installati, chiarire che la trattenuta sarà rimodulata al rimanente 20% del numero originario dei moduli dell’impianto.

Non comprendiamo inoltre le motivazioni per le quali anche secondo l’ultima versione delle procedure, la quota trattenuta a garanzia del corretto smaltimento dei moduli verrebbe restituita al Soggetto Responsabile “accertato l’avvenuto smaltimento dell’impianto fotovoltaico, anche se verificatesi dopo la scadenza del periodo di incentivazione”, disposizione in contrasto con quanto stabilito dall’art. 40 del D.lgs. 49/2014 secondo il quale “La somma trattenuta (…) viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore.” Riteniamo in particolare che la norma sia chiara nel prevedere le restituzioni delle relative quote anche in caso di sostituzioni parziali dei moduli, durante la vita utile dell’impianto. Apprezzando le novità sulla gestione del trattenimento delle quote in garanzia per revamping parziali che interessino oltre la metà dei moduli originariamente installati, evidenziamo come il vincolo della soglia del 50% dei pannelli in un unico intervento sia potenzialmente molto impattante. In caso, infatti, di intervento sull’impianto con sostituzione di una parte <50% dei pannelli (es. 45%), avvenuto dopo l’undicesimo anno, il SR si troverebbe all’atto pratico a dover versare l’importo ad un Consorzio per ottenere un immediato e corretto smaltimento all’atto della sostituzione, pur avendo optato in origine per la trattenuta GSE, che al momento dell’intervento risulterebbe già applicata. Non sostituendo però almeno il 50% dei moduli, il GSE non restituirebbe l’importo fino a quel momento trattenuto, esponendo di fatto il SR ad un doppio pagamento per la porzione di moduli sostituita.

6. Revamping - Vendita moduli

Chiediamo che sia chiarito se, in caso di revamping totale, il mancato trattenimento della quota da parte del GSE o la restituzione di quanto fino a quel momento trattenuto si applichi anche al caso in cui il Soggetto Responsabile decida di vendere una parte dei moduli originari a soggetti terzi, nell’ipotesi in cui comunque venga assicurata per tali moduli la garanzia finanziaria per le future operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento.

In generale, riteniamo opportuno che sia definita una disciplina ad hoc per la vendita dei pannelli che tenga conto, anche in ottica di economia circolare, dell’opportunità di vendere pannelli ancora funzionanti per l’installazione in impianti in grid parity. Nelle Istruzioni operative il tema è affrontato in modo marginale e non particolarmente chiaro.

Si potrebbe, ad esempio, pensare ad un sistema che preveda che:

  • chi vende recuperi il valore di quanto versato mediante il contratto di vendita;
  • chi compra assuma l’obbligo di versare la quota rimanente del deposito a garanzia a integrazione di quanto già versato dal venditore;
  • GSE sia obbligatoriamente informato del contratto di vendita;
  • l’acquirente possa decidere di sostituire il deposito a garanzia presso il GSE con una garanzia presso il trust di un SC riconosciuto dal GSE, esattamente come avrebbe potuto farlo il venditore, concedendo all’acquirente un tempo congruo per lo switch e garantendo al tempo stesso la restituzione di quanto versato al GSE.

Suggeriamo al riguardo che sia avviato un confronto per stabilire le modalità più opportune per la gestione della vendita dei moduli fotovoltaici incentivati.

7. Revamping - Immagazzinamento moduli

Nel caso di revamping totale, non ci è chiaro se i moduli rimossi possano essere immagazzinati e venduti (o smaltiti) in un secondo momento, non necessariamente dunque contestualmente all’intervento. Tali moduli - regolarmente iscritti ad un Consorzio - potrebbero essere riutilizzati su impianti non incentivati, o all’estero, o alienati con finalità sociali.

Sono previsti termini precisi entro i quali i moduli devono essere ceduti/venduti/smaltiti?

8. Tempistiche selezione Sistema collettivo

I termini previsti dal GSE per consentire ai Soggetti Responsabili di impianti professionali entrati in esercizio dal 2006 al 2012 di presentare la comunicazione di adesione ad un eventuale Sistema Collettivo, risultano piuttosto stringenti e in contrasto con le esigenze organizzative e decisionali necessarie agli operatori per valutare tale possibilità. Sarebbe quindi auspicabile che questa scadenza - non prevista dal decreto legislativo di riferimento - non venisse introdotta, ma fosse possibile esercitare in qualsiasi momento l’opzione prevista dal D.Lgs. 118/2020 ricevendo da parte del GSE la restituzione delle eventuali quote a garanzia già trattenute.

Chiediamo in particolare che sia chiarito quali conseguenze avrebbe la richiesta di non applicazione della trattenuta GSE da parte di un operatore che, per sopraggiunte esigenze, decidesse di aderire ad un Sistema collettivo successivamente alle scadenze imposte.

Chiediamo infine di chiarire se le tempistiche per l’adesione all’opzione prevista dal D.lgs. 118/2020 siano da calcolare rispetto alla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto.

9. Scorta Tecnica

Riteniamo che, sulla base delle disposizioni normative vigenti, la quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici incentivati non dovrebbe essere calcolata considerando anche gli eventuali moduli costituenti la scorta tecnica di impianto. Chiediamo pertanto di rimuovere tale obbligo o in alternativa di prevederlo solo per i moduli per i quali non risulti già essere stato versato il contributo ambientale a cura del Produttore AEE ai sensi del D.lgs. 49/2014 e s.m.i. e della Legge 2021/2015.


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