Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni all’Acquirente Unico in merito alla consultazione in titolo.
In generale l’Associazione ribadisce il proprio apprezzamento per l’intervento di aggiornamento dei tracciati di misura Misure EE e SMIS al fine di integrare i campi relativi all’energia reattiva immessa.
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere generale, è necessario esplicitare che non sarà prevista alcuna bonifica massiva dei dati di misura già in possesso dei venditori e che il termine di entrata in vigore del 1° luglio 2022 è riferito al momento a partire dal quale dovranno essere acquisiti e gestiti i valori di energia reattiva immessa quindi con data misura successiva a luglio 2022.
L’Associazione ritiene inoltre necessario che l’invio dei nuovi dati legati alle grandezze di energia reattiva immessa sia limitato esclusivamente ai POD non domestici con potenza disponibile superiore o uguale a 16,5 kW, considerato che la futura regolazione circoscriverà l’obbligo di applicare eventuali penali/corrispettivi proprio a tale insieme di clienti. Inoltre, si evidenzia che i nuovi dati di energia reattiva immessa verranno scambiati solo se disponibili ovvero solo se i misuratori sono effettivamente idonei e configurati ad acquisire tali segnanti.
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Osservazioni generali
In generale, ribadiamo il nostro apprezzamento, già espresso in occasione del GdL Standard Misure Elettriche dell’ARERA, per l’intervento di aggiornamento dei tracciati di misura Misure EE e SMIS al fine di integrare i campi relativi all’energia reattiva immessa.
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere generale, è necessario esplicitare che, così come chiarito dalla stessa Autorità al GdL Standard Misure Elettriche, non sarà prevista alcuna bonifica massiva dei dati di misura già in possesso dei venditori e che il termine di entrata in vigore del 1° luglio 2022 è riferito al momento a partire dal quale dovranno essere acquisiti e gestiti i valori di energia reattiva immessa quindi con data misura successiva a luglio 2022.
Riteniamo inoltre necessario che l’invio dei nuovi dati legati alle grandezze di energia reattiva immessa sia limitato esclusivamente ai POD non domestici con potenza disponibile superiore o uguale a 16,5 kW considerato che la futura regolazione circoscriverà l’obbligo di applicare eventuali penali/corrispettivi proprio a tale insieme di clienti. Inoltre, è opportuno evidenziare che i nuovi dati di energia reattiva immessa verranno scambiati solo se disponibili ovvero solo se i misuratori sono effettivamente idonei e configurati ad acquisire tali segnanti (pertanto sono da escludersi ad esempio i contatori elettromeccanici o quelli non configurati).
Nel caso di misuratori idonei la comunicazione dovrà sempre avvenire, e quindi anche:
- in caso di assenza di quantitativi di reattiva (quindi esplicitando il segnante già comunicato precedentemente);
- in caso di flussi di misura periodici relativi a consumi stimati (quindi trasmettendo il valore stimato).
Infine, teniamo a sottolineare che le presenti consultazioni riguardano il mondo della distribuzione in linea generale, ma non è chiaro se rientrano anche i sistemi di distribuzione chiusi (ed in particolare le RIU, nate principalmente in contesti industriali rilevanti); in questi casi le attività di adeguamento dei sistemi avrebbero un impatto significativo sulle attività ordinarie in capo al Gestore della RIU, in qualità di responsabile delle misure.
A tal proposito si auspica che, a seguito della definizione dei criteri regolatori, sia garantita una tempistica sufficiente (almeno 6 mesi) per l’adeguamento dei sistemi[1].
Osservazioni di dettaglio
- Condizioni di Obbligatorietà dei nuovi TAG di Reattiva
Come indicato in premessa occorre chiarire che i nuovi tag sono da intendersi obbligatori se il dato è disponibile, ovvero per misuratori effettivamente idonei ad acquisire segnanti di energia reattiva come descritto in premessa, per tutti i POD non domestici con potenza disponibile maggiore o uguale a 16,5 kW.
Pertanto, occorre aggiornare e rendere coerenti le specifiche tecniche e la rappresentazione tabellare xls. Tale aspetto riguarda sia i flussi di misura periodici / rettifica che lo SMIS (le condizioni di obbligatorietà devono essere coerenti tra tutti i flussi). Tali chiarimenti sono rilevanti per poter, in un’ottica futura, registrare a sistema ed utilizzare i nuovi dati di misura.
È opportuno, inoltre, chiarire se e in quali casi sono inviati entrambi i dati di misura oppure solo i Totalizzatori, ad esempio in base alla tipologia di flusso (PDO2G_R, PDO2G_NR PNO2G_NR, …), al tipo trattamento e tipo misuratore 1G/2G in coerenza con quanto oggi già riportato per la grandezza di energia reattiva prelevata.
In coerenza con quanto già riportato in premessa, occorre ribadire che la data del 1° luglio 2022 rappresenta il momento a partire dal quale dovranno essere acquisiti e quindi gestiti i valori di energia reattiva immessa. Pertanto, è opportuno esplicitare (anche tramite appositi esempi specifici) i casi d’uso per meglio chiarire le modalità di invio dei nuovi tag (ad esempio la situazione in cui vengono trasmessi i nuovi valori di energia reattiva immessa su una fornitura che ha letture precedenti senza tali tag, il caso di un cambio misuratore tramite SMIS oppure il caso in cui il contatore rimane invariato, etc…).
- Comunicazione dati di misura in caso di voltura TIT IV
Nel caso di POD non orari, al fine di evitare duplicazioni nella trasmissione dei flussi, riteniamo sufficiente prevedere l’invio del flusso periodico con il campo raccolta valorizzato con “V” per il venditore uscente. Specifichiamo inoltre che il flusso VNO non deve essere previsto per il venditore entrante nel caso di misuratori orari 1G, in quanto non applicabile.
Chiediamo infine di specificare che la dicitura “flusso periodico” riportata negli esempi di pag.59 è da intendersi come il flusso periodico di fine mese che viene inviato al venditore entrante.
[1] Come indicato nella risposta del DCO 515/21 pubblicato da ARERA, sarebbe preferibile individuare un’unica data (esempio, 1 gennaio 2023 o 2024) per l’attuazione di tutte le modifiche inerenti la disciplina dell’energia reattiva applicata alle reti di distribuzione.