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Policy / Mercato e Reti

Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del codice di condotta commerciale

Osservazioni di Elettricità Futura (07/06/2018)

Considerazioni di carattere generale


Il DCO 289/2018 si inquadra nell’ambito del procedimento avviato da ARERA con la deliberazione 30 agosto 2017, 610/2017/R/com per la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato retail che gli operatori della vendita sono tenuti a trasmettere per la loro pubblicazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 61 della legge 124/17 (legge Concorrenza 2017).
Il Codice di condotta commerciale prevede, alla lettera l del comma 9.1, che in occasione della proposta di un’offerta di un contratto di fornitura, e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura, il cliente finale domestico debba ricevere, tra l’altro, la cosiddetta scheda di confrontabilità di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del medesimo Codice di condotta commerciale, applicabile alla proposta stessa.
Le schede di confrontabilità sono nate con il fine di fornire un paragone con un riferimento univoco rappresentato dal regime di tutela. Pertanto, in vista del prossimo e definitivo superamento del regime di tutela e della completa apertura dei mercati, le schede di confrontabilità perderanno presto la principale funzione per cui furono istituite.
Elettricità Futura evidenzia che le modifiche proposte comportano, lato venditore, dei consistenti costi e difficoltà implementative (oneri gestionali, nuovi algoritmi di stima, ecc.), e, lato clienti, una potenziale maggiore confusione e complessità rispetto alle schede attuali, che quasi mai sono state oggetto di problematiche. Tali criticità appaiono decisamente maggiori rispetto ai possibili benefici, soprattutto considerando che le eventuali schede aggiornate avrebbero una vita di meno di 12 mesi. Inoltre, il profilo del cliente che effettua un confronto tramite uno strumento statico come le schede di confrontabilità appare piuttosto diverso rispetto al cliente che si informa tramite il Portale Offerte online, che si presume molto più interessato ad informazioni con un maggior livello di dettaglio e di precisione che nelle schede di confrontabilità non potrebbe trovare in ogni caso. Peraltro, un allineamento completo non appare nemmeno raggiungibile, considerando alcune inevitabili differenze che caratterizzeranno l’algoritmo di stima (vedi il trattamento di tasse e imposte) e che il Portale Offerte potrà utilizzare anche i dati di consumo effettivi del cliente, a differenza delle schede di confrontabilità che saranno sempre basate su profili di consumo standard.
In generale, si chiede pertanto all’Autorità di valutare l’effettiva opportunità di tali modifiche, mantenendo invece la disciplina attuale e rimandando la revisione delle schede a valle del prossimo superamento del regime di tutela.
Nell’eventualità che l’Autorità, effettuata la suddetta valutazione, ritenesse comunque di procedere nell’intento di allineare le informazioni riportate nel Portale Offerte con quelle riportate nelle Schede di Confrontabilità, i venditori dovrebbero affrontare diverse criticità e difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la stima della spesa annua per ognuna delle proprie offerte. Qualora non fossero trovate delle adeguate soluzioni a queste criticità, come proposto nel prosieguo del presente documento, riteniamo che mancherebbero i presupposti affinché i venditori siano posti nelle condizioni di fornire nelle schede stime di spesa coerenti con quelle indicate sul Portale Offerte. Continua a leggere...

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