Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazione ad ARERA in merito alla consultazione 705/2022/R/eel del 23 dicembre 2022, recante “Primi orientamenti in merito alla riforma del processo di cambio fornitore “in 24 ore” nel settore elettrico, da attuare entro l'1 gennaio 2026, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210”.
In generale, Elettricità Futura chiede che:
- nei futuri DCO e tavoli tecnici di confronto si tengano in considerazione e si aggiornino anche quei processi interdipendenti o che hanno un impatto con lo switching in 24h (es. risoluzioni contrattuali; gestione dei recessi; gestione servizi ultima istanza, ecc.);
- si individuino soluzioni per arginare il fenomeno della morosità e del turismo energetico che, verosimilmente, tenderà ad acuirsi;
- si mantengano le attuali modalità di richiesta di cambio fornitore, prevedendo cioè che siano solo gli UdD, soggetti regolati ed impegnati verso la filiera a monte a gestirle;
- sia potenziato il set informativo del pre-check e la possibilità di utilizzarlo anche prima dell’esecuzione dello switching per verificare lo stato del POD oggetto di cambio fornitore. In particolare, si ritiene che potrebbero essere attuate sin da subito alcune migliorie al set di dati restituito dal TIMOE .
In conclusione, vista la delicatezza del tema e soprattutto le correlazioni che il processo di switching ha con altri ambiti commerciali e contrattuali, Elettricità Futura auspica che ARERA istituisca quanto prima dei tavoli di lavoro congiunti con la presenza di Acquirente Unico e degli operatori la vendita per un confronto sulle soluzioni da implementare.
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Osservazioni generali
Ringraziamo ARERA per la presente consultazione con cui si avvia il procedimento per il recepimento di quanto previsto da Direttiva UE 2019/944 e D.lgs. 210/21 in materia di switching in 24 ore. Particolarmente positivo il valore dato nel DCO da ARERA alle diverse richieste associative e interassociative in tema di pre-check, per il quale si prospetta finalmente un’evoluzione.
In generale, come primo aspetto da evidenziare, prendendo atto che il presente documento è solamente il primo passaggio di un processo più lungo, chiediamo che nei futuri DCO e tavoli tecnici di confronto tra i soggetti di riferimento mirati a definire con chiarezza e precisione gli aggiornamenti alla regolazione per permettere l’esecuzione dello switching in 24h si tengano in considerazione e si aggiornino anche quei processi con esso interdipendenti e sui quali lo switching in 24h avrebbe impatti, quali:
- Gestione degli adempimenti e obblighi delle fasi pre-contrattuale e contrattuale con i clienti oggetto di switching in 24h (modalità di contrattualizzazione, diritto di ripensamento e gestione della revoca/non revoca).
- Risoluzioni contrattuali.
- Gestione dei recessi (ponendo attenzione agli effetti sulle varie tipologie di utenza): tale aspetto è di notevole importanza se si pensa ad esempio alla programmazione degli acquisti che oggi gli Utenti fanno anche alla luce dei c.d. “switch out”, ovvero dei punti di fornitura in uscita dal proprio portafoglio. In questi casi infatti è proprio l’informazione del recesso, comunicata con almeno 3 settimane di anticipo rispetto alla decorrenza che consente gli aggiustamenti alla succitata attività di programmazione.
- Gestione servizi ultima istanza.
- Gestione delle garanzie con i distributori: oggi, infatti, le logiche sottese alla verifica di capienza delle garanzie seguono le cadenze mensili degli switching. A nostro avviso tali logiche andranno riviste, sulla scorta di quanto avviene per la PMA verso Terna, per riadattarle alle logiche future.
- Logiche di settlement coi DSO.
- Gestione delle misure per i clienti con ancora installati contatori 1G.
Un tema di grande rilevanza che si ricollega all’oggetto del presente DCO e che occorrerà necessariamente affrontare è quello relativo al fenomeno della morosità e del turismo energetico che, verosimilmente, tenderà ad acuirsi. Al fine di arginare il fenomeno del turismo energetico, a tutela degli operatori e dell’intero sistema, proponiamo sin da ora, l’utilizzo di uno strumento simile a quanto attuato in UK con la Supplier Objection, ovvero una sorta di limitazione allo switching, da applicarsi solo in condizioni di effettiva morosità del cliente finale. A nostro avviso infatti tale riflessione è d’obbligo anche in considerazione di quanto previsto dalla normativa primaria (art. 7.7 del DL 210/21), oggetto pure già di recepimento nel procedimento avviato con la Delibera 121/2021/R/eel.
In altri termini, lo studio delle soluzioni per implementare il blocco dello switching, o in ogni caso di strumenti che contrastino l’incremento della morosità del settore, non può che essere complementare alle attuali riflessioni sullo switching a 24h.
Tra le possibili soluzioni per arginare il rischio di turismo energetico, si potrebbe pensare a prevedere un numero limite di switching che il cliente può chiedere in un determinato lasso di tempo, a vincolare la possibilità di uno switching in 24h al versamento di un deposito cauzionale da parte del cliente, alla presenza della domiciliazione delle utenze nel precedente contratto. La misura del “numero limite di switching” peraltro, sarebbe di aiuto anche nell’arginare un altro fenomeno che temiamo possa facilmente prendere piedi anche in Italia, come sta già avvenendo in alcuni paesi: quello gli switching “a ripetizione”, ovvero switching automatici per il tramite di provider specifici e quasi giornalieri che si basano su pure logiche di “Prezzo a ribasso”, che come detto favoriscono il turismo energetico, non valorizzano gli aspetti di qualità delle offerte dei fornitori né tantomeno della loro affidabilità e non consentono agli operatori nemmeno di effettuare una corretta fatturazione.
Tra le varie proposte avanzate nel DCO, quella sicuramente più critica e che non condividiamo riguarda l’orientamento di prevedere che siano le controparti commerciali (CC) a effettuare la richiesta di cambio fornitore, indipendentemente dalla variazione o meno dell’utente del dispacciamento. Le modalità di richiesta di cambio fornitore dovrebbero essere mantenute allo stato attuale, prevedendo cioè che siano solo gli UdD, soggetti regolati ed impegnati verso la filiera a monte a gestirle.
Di particolare importanza è anche il percorso evolutivo tracciato per il servizio di “pre-check”. Come già espresso nelle nostre precedenti lettere/posizioni in materia, cui rimandiamo integralmente, il potenziamento del set informativo del pre-check e la possibilità di utilizzarlo anche prima dell’esecuzione dello switching per verificare lo stato del POD oggetto di cambio fornitore è un’esigenza urgente per gli operatori, indipendentemente dal processo per l’esecuzione dello switching in 24h.
Riteniamo pertanto che le migliorie e le evoluzioni al pre-check possano essere apportate il prima possibile (anche nel corso dell’anno corrente), almeno limitatamente alla possibilità di invocare del servizio in via anticipata e di arricchirne il set con i dati tecnici della fornitura (uso fornitura, potenza e tensione), eventualmente anticipando l’integrazione nel set informativo eventualmente anche di alcune delle informazioni di cui all’art. 6.4 del TIMOE (numero di switching negli ultimi 12 mesi e presenza del Sistema Indennitario) ad esclusione cioè del numero di richieste di sospensioni effettuate negli ultimi 12 mesi., per le quali si prevede invece l’integrazione a fine 2024.
Su quest’ultimo aspetto evidenziamo infatti che alcune migliorie al set di dati restituito dal TIMOE potrebbero essere attuate sin da subito:
- Il numero di richieste di switcing effettuate negli ultimi 12 mesi dovrebbe essere restituito dal SII e non ancora dal DCO, in quanto è il SII il responsabile del cambio fornitore e il gestore del processo. Tale numero dovrebbe inoltre essere depurato dalle richieste che risultano annullate per motivi “tecnici”, viceversa si rischierebbe di falsare l’informazione restituita ai venditori e di “etichettare” come potenziale “turista energetico” un cliente che invece non lo è.
- La presenza di una pratica di Sistema Indennitario aperta. Ad oggi infatti la visibilità della presenza o meno di un indennizzo non viene restituita dal SII in funzione delle proprie informazioni, ma viene ancora richiesta al distributore che però, secondo il TISIND, viene a conoscenza della presenza della c.d. CMOR solo 7 mesi dopo l’attivazione del processo. Ciò comporta un vero e proprio “buco” temporale di visibilità che non consente ai venditori di analizzare la tendenza alla morosità del cliente finale e quindi di esercitare correttamente la facoltà di revoca dello switching. In altri termini se il SII restituisse l’informazione sulla CMOR di cui già dispone “in casa”, il venditore non solo saprebbe subito se attivare o meno il cliente finale in funzione della sua propensione alla morosità, ma, a differenza di oggi, avrebbe visibilità di un dato effettivamente aggiornato.
In conclusione, vista la delicatezza del tema e soprattutto le correlazioni che il processo di switching ha con altri ambiti commerciali e contrattuali, auspichiamo che ARERA istituisca quanto prima dei tavoli di lavoro congiunti con la presenza di Acquirente Unico e degli operatori la vendita per un confronto sulle soluzioni da implementare.
Osservazioni di dettaglio
S1 Quali sono gli aspetti maggiormente critici che si ritiene debbano essere risolti per consentire che la procedura tecnica di cambio fornitore, con o senza switching, possa essere gestita nelle 24 ore di un giorno lavorativo?
S2 In linea generale si concorda con le ipotesi di intervento delineate sulla base dei primi orientamenti in materia di cui al presente documento per la consultazione? Se no, motivare.
Consentire la gestione della procedura di cambio fornitore in 24h è un’operazione che richiederà interventi anche su diversi altri processi. È quindi importante che la nuova regolazione per switching in 24h sia completata aggiornando, ove necessario, anche gli altri ambiti impattati, quali quelli indicati in premessa. Particolare importanza avrà l’esame delle soluzioni per implementare il blocco dello switching, che a nostro avviso è una misura da sviluppare complementarmente allo switching in 24h, in quanto rappresenterà lo strumento chiave per la tutela degli operatori da comportamenti scorretti da parte dei clienti finali.
Una proposta nel DCO su cui ci interroghiamo è il passaggio di cui al punto 3.5 in cui è previsto che “l’intero processo, a partire dalla sottoscrizione del contratto da parte del cliente finale, si concluda sempre entro 3 settimane”. Questa proposta, infatti, non sembra tenere conto delle prassi consolidate a oggi, le quali lasciano a disposizione al venditore 45gg di tempo per decidere se accettare o meno la richiesta di sottoscrizione di un contratto di fornitura ricevuta da un cliente), delle attività propedeutiche all’accettazione e al consolidamento del contratto (welcome call o chiamate di conferma per accertare la volontà del cliente e la ricezione del kit contrattuale). Chiediamo quindi conferma che in questo caso di richiesta di sottoscrizione di contratto da parte del cliente, le “3 settimane” citate nel punto 3.5 rappresentano le 3 settimane a partire dalla conclusione del contratto con il cliente, ovvero a partire dalle suddette attività di conferma contrattuale.
Un altro aspetto di dettaglio che ci preme sottolineare è che si intende che le 24h per lo switching decorrono a partire dalla richiesta di switching al SII.
S3 Si concorda con l’opportunità di diversificare la procedura tecnica di cambio fornitore in base al fatto che ci sia o meno una sottoscrizione di un nuovo contratto da parte del cliente finale? Se no, motivare.
Concordiamo con l’orientamento.
Dal punto di vista tecnico dei processi con il SII, segnaliamo l’importanza di codificare l’innovazione nei tracciati SII individuando soluzioni di semplice implementazione e il meno impattanti possibili per gli operatori.
S4 Si ravvedono criticità nell’innovazione di processo per cui la richiesta di cambio fornitore, con o senza switching, basata sulla scelta del cliente finale, venga effettuata dalla controparte commerciale? Se sì, indicare quali.
S5 Nel caso in cui la richiesta di cambio fornitore con switching venga effettuata dalla controparte commerciale si concorda con l’opportunità di prevedere che debba esserci una qualche forma di conferma esplicita o implicita, preventiva o di risposta, da parte dell’utente del dispacciamento indicato nella richiesta? Se no, motivare.
Come anticipato in premessa, non concordiamo con la proposta di assegnare il compito di richiedere il cambio fornitore alle CC, in quanto soggetti non sottoposti a regolazione e di non verificata solidità economico-finanziaria e capacità operativo-gestionale. Quindi chiediamo che, in continuità con la regolazione attuale, la richiesta di cambio fornitore debba essere inoltrata esclusivamente dall’UdD.
Peraltro, l’apertura della richiesta di switching alle controparti commerciali renderebbe molto complicato il controllo sulla congruenza delle garanzie (PMA vs Terna o future revisioni delle garanzie con i distributori). Sono infatti esclusivamente gli Utenti del Trasporto ad impegnarsi verso la filiera a monte con delle specifiche garanzie e non si capisce come un semplice preavviso di 24 ore da parte della controparte commerciale possa consentire all’Utente di adeguare le stesse garanzie per consentire il buon esito del cambio fornitore.
Nel caso in cui invece si decidesse di aprire alla possibilità per le CC di inoltrare richiesta di switching, chiediamo che si preveda che, per poter essere correttamente espletata, l’UdD debba necessariamente dare il suo benestare.
S6 Si ravvedono criticità nella gestione dei dati di misura di switching, nell’ipotesi prospettata di evento infra-mese? Se sì, indicare quali.
Concordiamo che la sempre maggiore diffusione dei SM2G e la presenza di contatori 1G teleletti, ma la presenza nonostante ciò di contatori non teleletti renderà inevitabilmente complessa, per quei determinati POD, il reperimento e la gestione delle misure per lo switching infra-mese. importante che le misure vengano messe a disposizione dei venditori in modo molto celere
S7 Si ravvedono criticità in una gestione maggiormente dinamica delle anagrafiche funzionali alle attività di settlement? In generale, si ravvedono criticità impattanti sulle attività funzionali al settlement? Se sì, indicare quali.
Considerata la riduzione delle tempistiche di switching, riteniamo importante che le anagrafiche siano integrate con dei campi dati aggiuntivi, ad esempio data inizio/fine fornitura e data inizio/fine dispacciamento, al fine di far sì che l’UdD sia subito informato di quando un cliente entra/esce dal proprio contratto di dispacciamento.
S8 Si concorda con il percorso evolutivo delineato con riferimento al servizio di precheck? Se no, motivare.
S9 Si ritiene possa essere utile prevedere una funzionalità che consenta il caricamento di una “pre-richiesta” di cambio fornitore al fine di permettere al richiedente di verificare prima di effettuare la richiesta effettiva, che non ci siano elementi che determinino l’esito negativo della stessa? Se no, motivare.
S10 Con riferimento alla possibilità che il servizio di pre-check possa essere richiesto prima della sottoscrizione del contratto da parte del cliente finale, come si ritiene possa essere gestita l’acquisizione del consenso esplicito da parte del medesimo anche ai fini della verifica di un corretto utilizzo del servizio di pre-check?
S8/9: In linea generale, concordiamo con il percorso evolutivo proposto per il servizio di pre-check e la proposta di prevedere una “pre-richiesta” di cambio fornitore. Come richiesto nelle nostre precedenti posizioni sul tema, il pre-check è uno strumento che agevola notevolmente la contrattualizzazione dei clienti finali e alleggerisce il processo di switching. In ottica di uno switching a 24h, quindi, pre-check con rafforzamento del set informativo messo a disposizione del venditore e pre-richiesta per la verifica che non sussistano elementi ostativi allo switching rappresenteranno due strumenti chiave per i venditori.
S10: Per quanto riguarda l’acquisizione del contesto esplicito del cliente finale ai fini dell’utilizzo del pre-check, mutueremmo la prassi già consolidata per la voltura con switching secondo cui viene richiesta al cliente consensuale una dichiarazione contenente i dati minimali per il riconoscimento (es. per lo switching si potrebbero prevedere anche solo i dati fiscali e POD). In particolare, il cliente interessato a cambiare fornitore potrà contattare il venditore con i diversi canali messi a disposizione dallo stesso e, informato esplicitamente della necessità di accedere al servizio di pre-check, potrà indicare i dati per il riconoscimento rendendo così possibile la verifica delle informazioni relative al POD. È importante che l’acquisizione del consenso possa avvenire con le modalità definite dal venditore sulla base dell’organizzazione dei propri processi di acquisizione senza introdurre modalità vincolanti che rendano meno fluidi i processi.
S11 Quali sono gli interventi ritenuti prioritari relativi al servizio di pre-check e al processo di cambio fornitore, funzionali anche al raggiungimento dell’obiettivo di gestire la procedura tecnica di cambio fornitore, con e senza switching, entro 24 ore di un giorno lavorativo?
S12 Pur sulla base dei primi orientamenti delineati nel presente documento per la consultazione, quali si ritiene possano essere le tempistiche per consentire l’implementazione degli interventi delineati nel processo di cambio fornitore, con e senza switching?
S11/12. In generale, concordiamo con le tempistiche proposte.
Lasciando a dicembre 2024 le modifiche per consentire la visualizzazione con il pre-check delle informazioni di cui all’art. 6.4 del TIMOE (magari modificando le modifiche sulla restituzione dei campi di cui al precedente spunto), riteniamo che si possano anticipare le modifiche del servizio di pre-check almeno limitatamente alla possibilità di invocare del servizio in via anticipata e di arricchirne il set con i dati tecnici della fornitura (uso fornitura, potenza e tensione).