Elettricità Futura, Utilitalia e Proxigas hanno trasmesso osservazioni congiunte ad ARERA, accogliendo positivamente le proposte di intervento delineate nel Tavolo tecnico per il recepimento del DL n.210 del 8/11/2021 all’interno della regolazione in materia di incremento della trasparenza informativa nei confronti dei clienti finali, apprezzando lo sforzo per cercare di ottimizzare il recepimento. Destano invece maggiori perplessità gli interventi previsti per l’aggiornamento mensile della stima della spesa annua nei contratti di vendita.
In ultima analisi, Elettricità Futura non ritiene percorribile l’implementazione delle modifiche a decorrere dal 1° di agosto 2022 e pertanto chiede che le stesse trovino implementazione in concomitanza con l’aggiornamento tariffario trimestrale per il Q4, quindi non prima di inizio ottobre 2022.
Leggi il documento integrale con le osservazioni di dettaglio.
Accogliamo positivamente le proposte di intervento delineate nel Tavolo tecnico per il recepimento del DL 8 novembre 2021 n.210 all’interno della regolazione in materia di incremento della trasparenza informativa nei confronti dei clienti finali, apprezzando lo sforzo per cercare di ottimizzare il recepimento. Destano invece maggiori perplessità, come dettagliato nel seguito del documento, gli interventi previsti per l’aggiornamento mensile della stima della spesa annua nei contratti di vendita.
Di seguito le osservazioni di dettaglio agli interventi proposti.
Interventi del “primo filone” – Attuazione del D.lgs 210/21
Art. 5.8 – Metodi di pagamento
Chiediamo se occorra specificare tutte le modalità di pagamento, comprese quelle non ricorrenti (es. Satispay).
Art. 5.11 – Obblighi Servizio Pubblico Universale
Condividiamo la proposta, ma proponiamo di integrare la riformulazione della sezione “Altre informazioni” della Scheda sintetica con la seguente dicitura (al fine di rendere la dicitura valida per tutte le tipologie di clienti che ricevono la Scheda Sintetica): “tali informazioni sono relative anche ai diritti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico universale imposti ai fornitori nei confronti dei clienti titolari di tali diritti.”
Art. 7.5 – Penali per recesso anticipato
Condividiamo gli orientamenti proposti di integrare gli obblighi informativi vigenti nel Codice di condotta commerciale (CCC) al fine di dare chiara evidenza delle penali di recesso.
Con riferimento all’integrazione degli art. 9 e 11 del CCC, con “recesso anticipato” intendiamo la casistica in cui un cliente recede dal proprio contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato o a prezzo fisso prima del termine indicato nel medesimo contratto.
Interventi del “secondo filone” – Aggiornamento modalità calcolo spesa annua offerte indicizzate
In primo luogo, ribadiamo che l’obiettivo della confrontabilità delle offerte sia da perseguire mediante la valorizzazione degli strumenti dinamici, quale il Portale Offerte, e non con documenti che per loro natura sono statici, quali le schede di confrontabilità allegate ai contratti: due strumenti di questo tipo infatti non potranno mai essere costantemente allineati (si pensi ad esempio alla diffusione di plichi cartacei o in formato pdf che permangono nella disponibilità del cliente anche dopo l’avvenuto aggiornamento mensile delle stime). Per tale ragione chiediamo di valutare nuovamente il mantenimento delle attuali schede di confrontabilità posto che già nei ritenuta della Delibera 426/2020/R/com si rimandava a una loro eliminazione a seguito di successivi aggiornamenti in coerenza con il superamento delle tutele di prezzo.
Inoltre, è opportuno evidenziare come anche le modifiche introdotte dalla Delibera 426/2020/R/com si pongano proprio nella direzione di valorizzare l’uso del Portale Offerte promuovendo, sia in fase acquisitiva, sia in fase di rinnovo contrattuale, il ricorso allo stesso come strumento di comparazione. Pertanto, proprio in ragione della necessità di disporre di confronti il più possibile aggiornati, proponiamo di eliminare la stima della spesa annua dalle schede sintetiche (per le offerte variabili destinate ai clienti domestici) rimandando esclusivamente al Portale Offerte per la confrontabilità dell’offerta. Le proposte di intervento illustrate, invece, presentano diverse criticità, pertanto si presentano le seguenti osservazioni nel caso in cui la prima proposta (eliminazione della stima della spesa annua dai plichi contrattuali) non venisse accettata:
- Non concordiamo con la riduzione da 10 a 5 gg lavorativi delle tempistiche per l’aggiornamento delle schede di confrontabilità a valle della pubblicazione da parte di ARERA dei valori aggiornati della stima di spesa annua per le offerte a prezzo variabile, in quanto troppo ristretta e insufficienti per la predisposizione dei plichi contrattuali. Riteniamo che la tempistica attuale di 10gg sia già un buon compromesso tra le esigenze di aggiornamento del cliente finale e le tempistiche gestionali degli operatori per l’aggiornamento delle schede e quindi chiediamo che non venga sottoposta a modifiche.
- In generale, chiediamo che venga definita e resa nota preventivamente ai venditori una data certa di pubblicazione da parte di ARERA e di AU rispettivamente agli aggiornamenti mensili della spesa annua e degli indici forward utilizzati per calcolarla (es. pubblicazione entro il giorno X di ogni mese).
- Posto che le campagne commerciali degli operatori hanno delle tempistiche che variano in base alle strategie commerciali e di approvvigionamento dei singoli operatori, l’intervento prospettato di aggiornamento mensile della spesa annua non può interferire con tali tempistiche e strategie. Riteniamo pertanto che l’aggiornamento mensile prospettato non debba implicare la riedizione dei plichi contrattuali delle offerte pubblicate nell’intorno della data di aggiornamento della spesa annua: i venditori, in altre parole, sarebbero tenuti ad un aggiornamento mensile delle schede, utilizzando le ultime stime disponibili da almeno 10gg (come proposto al primo bullet), ma non anche ad un aggiornamento infra-mese. Qualora non si ritenesse accettabile questa modalità, ribadiamo che a nostro avviso l’unica modalità per garantire un aggiornamento costante delle stime è l’utilizzo del Portale Offerte come unico strumento di confrontabilità.
Tempistiche di applicazione
Per i motivi sopra citati e per la concomitanza con le già pianificate ferie aziendali, nonché degli altri adeguamenti già previsti, non riteniamo percorribile l’implementazione delle modifiche a decorrere dal 1° di agosto 2022. Non ravvisiamo infatti l’urgenza di adottare tale misura posto che il cliente finale può già ora utilizzare il PO per il confronto delle offerte in assortimento.
Chiediamo quindi che le modifiche, comprensive delle proposte sopra elencate, trovino implementazione in concomitanza con l’aggiornamento tariffario trimestrale per il Q4, quindi non prima di inizio ottobre 2022.