Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni ad ARERA sul DCO 361/2021/R/com del 4 agosto 2021 260/2021/E/com del 28 giugno 2021 in relazione all’oggetto in titolo, .
L’Associazione condivide la proposta dell’ARERA di basare il meccanismo sulle modalità di riconoscimento anche per il mercato libero di un corrispettivo relativo al mercato tutelato, ma ritiene preferibile che questa impostazione non venga utilizzata di default nell’ambito di eventuali futuri meccanismi di riconoscimento, considerate le differenze intrinseche tra i due mercati.
Elettricità Futura ribadisce inoltre l’importanza di un intervento anche a copertura degli oneri finanziari a cui gli esercenti la vendita sono esposti per effetto dell’estensione a 120 mesi del periodo minimo di rateizzazione degli importi delle fatture sospese, intervento peraltro già preventivato nella Delibera 111/2021/R/com. Si ritiene infatti che le misure implementate con la Delibera 277/2021/R/com non siano ancora sufficienti a sanare la forte esposizione finanziaria a carico delle società di vendita, considerando che le misure di integrazione e armonizzazione dei meccanismi di anticipazione finanziaria dovrebbero essere di tipo strutturale.
Leggi il testo integrale del documento con le osservazioni di dettaglio.
Osservazioni generali
Accogliamo positivamente la proposta illustrata nella presente consultazione, che riteniamo di semplice implementazione e gestione anche da parte degli operatori e nella quale non rileviamo particolari criticità.
Pur comprendendo e condividendo la scelta di basare il meccanismo di cui al presente DCO sulle modalità di riconoscimento anche per il mercato libero di un corrispettivo relativo al mercato tutelato, riteniamo preferibile che, considerate le differenze intrinseche tra i due mercati, questa impostazione non venga utilizzata di default nell’ambito di eventuali futuri meccanismi di riconoscimento.
Approfittiamo della presente consultazione, che assieme al DCO 368/2021/R/com rappresenta una dei due ultimi interventi nell’alveo delle misure sul tema dei sismi del Centro Italia del 2016-17, per ribadire l’importanza di un intervento anche a copertura degli oneri finanziari a cui gli esercenti la vendita sono esposti per effetto dell’estensione a 120 mesi del periodo minimo di rateizzazione degli importi delle fatture sospese. Intervento peraltro già preventivato nei ritenuta della Delibera 111/2021/R/com, dove infatti è stato esplicitato che con successivo provvedimento sarebbero state definite «misure di integrazione e armonizzazione dei meccanismi di anticipazione finanziaria e di riconoscimento dei crediti non riscossi».
Riteniamo infatti che le misure implementate con la Delibera 277/2021/R/com non sono ancora sufficienti a sanare la forte esposizione finanziaria a carico delle società di vendita. A differenza del meccanismo vigente di anticipazione finanziaria previsto dalla Delibera 810/2016/R/eel, che è accessibile esclusivamente agli operatori per i quali il fatturato sospeso ha superato certe soglie e che rappresenta una misura di breve termine per il ripristino dell’equilibrio finanziario, e dell’esistente meccanismo di perequazione ricavi che, nonostante la possibilità degli acconti, consente alle società di vendita di recuperare solo i mancati ricavi per le agevolazioni relative al servizio di connessione (quote fisse), le misure di integrazione e armonizzazione dei meccanismi di anticipazione finanziaria dovrebbero essere di tipo strutturale.
Anticipiamo quindi che stiamo attualmente lavorando, anche in concerto con altre associazioni rappresentative degli operatori del settore, a una proposta di possibile modifica del meccanismo di reintegro crediti previsto dalla Delibera 252/2017/R/com, prevedendo in particolare il riconoscimento degli oneri finanziari ad un tasso convenzionale di lungo periodo.
Osservazioni di dettaglio
S.1. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di assumere i corrispettivi RCV e PCV per l’energia elettrica e QVD per il gas come riferimenti per la quantificazione dei mancati ricavi da riconoscere agli esercenti la vendita? In caso contrario, quale altro criterio si propone di utilizzare?
Concordiamo con la proposta illustrata nel DCO di applicare a tutte le utenze, anche quelle in MT e AT, la PCV
S.2. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità relativi al meccanismo di riconoscimento dei mancati ricavi? Se no, per quale motivo?
Condividiamo gli orientamenti proposti.
S.3. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità relativi alle tempistiche di attuazione del meccanismo di riconoscimento dei mancati ricavi? Se no, per quale motivo?
Condividiamo le tempistiche proposte. Evidenziamo solamente l’importanza che la liquidazione degli ammontari riconosciuti avvenga entro l’anno di riferimento.