Considerazioni di carattere generale
Il presente DCO si inserisce nel procedimento avviato da ARERA con la deliberazione 105/2018/R/eel, finalizzato ad introdurre revisioni regolatorie riguardanti le modalità di determinazione dei corrispettivi a copertura degli oneri di collaudo di impianti di rete per la connessione, realizzati in proprio dai soggetti richiedenti la connessione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento alle reti elettriche di distribuzione di media e alta tensione.
Nel documento, l’Autorità affronta i due seguenti aspetti:
a) Perimetro delle attività coperte dal corrispettivo per il collaudo;
b) Struttura e quantificazione del corrispettivo di collaudo.
L’identificazione dei suddetti aspetti appare utile e auspicabile anche perché, attualmente, il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) prevede soltanto l’esistenza del corrispettivo di collaudo e che gli stessi siano a carico del produttore, senza fornire ulteriori dettagli a riguardo. Peraltro, come sarà dettagliato in risposta agli spunti di consultazione, riguardo a quanto indicato alla lettera a), vanno tenute in considerazione le previsioni contenute nel Regolamento attuativo che recepisce il Codice degli Appalti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Artt. 215 e seguenti), in particolare per quanto riguarda l’esecuzione delle attività di verifica in corso d’opera. In generale Elettricità Futura apprezza le proposte dell’Autorità, che vanno nella direzione di una maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti degli operatori del settore della produzione da fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento, ancor più importante nella fase attuale di crescente diffusione di tale tipologia di impianti. Tuttavia, Elettricità Futura evidenzia una criticità con riferimento alla previsione di un conguaglio del corrispettivo di collaudo, che dovrebbe essere effettuato dal distributore nel caso di costi effettivi diversi da quanto riportato nel preventivo. Tale previsione appare critica per una serie di motivazioni, in primis poiché in questo modo i soggetti richiedenti, pur avendo accettato il preventivo, non avrebbero la certezza sull’importo definito del corrispettivo di collaudo, la cui variazione potrebbe influire anche in maniera non indifferente sul costo complessivo dell’impianto, soprattutto nel caso di impianti di piccola taglia. Il distributore, inoltre, sarebbe costretto ad affrontare una serie di costi gestionali necessari a ottemperare a tale attività di conguaglio dei costi di collaudo, addirittura dovendo ricalcolare in maniera separata ogni voce di dettaglio che costituisce il corrispettivo. I costi così sostenuti dai distributori comporterebbero, in ultima analisi, un incremento degli oneri sostenuti dalla generalità degli utenti, dal momento che verrebbero riconosciuti in tariffa. Tale conguaglio, inoltre, potrebbe essere foriero di ulteriori contenziosi tra i soggetti, con il risultato che, anche nel caso di impianti di rete per la connessione già realizzati ed entrati in esercizio, potrebbero verificarsi ritardi nell’iter di acquisizione di tale impianto da parte del distributore. Sempre con riferimento alla certezza degli importi inseriti a preventivo, si fa presente che un eventuale conguaglio rispetto al corrispettivo di collaudo riportato nel preventivo andrebbe in direzione opposta a quanto previsto dal TIQE, secondo il quale i preventivi proposti e accettati dal cliente non possono essere successivamente modificati. Peraltro si evidenzia che, come riportato dall’Autorità stessa alla lettera d) del paragrafo 3.2 del DCO, l’importo del corrispettivo di collaudo inserito a preventivo dal distributore viene aggiornato ogni qualvolta il preventivo di connessione subisce una variazione, con conseguente modifica della soluzione tecnica in esso contenuta, derivante ad esempio da una richiesta di modifica proveniente dal produttore o da variazioni/prescrizioni specifiche introdotte dalle Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni all’iter autorizzativo dell’impianto di rete da realizzare..
Per le suddette motivazioni si ritiene che il preventivo del corrispettivo di collaudo debba rappresentare direttamente l’importo definitivo, inserito all’interno del complessivo preventivo di connessione che viene accettato dal cliente. Ciò andrebbe a vantaggio sia del produttore, che avrebbe maggiore chiarezza e certezza degli importi da corrispondere (anche nell’eventualità che abbia intenzione/necessità di richiedere dei finanziamenti) sia del gestore di rete, che non dovrebbe effettuare ricalcoli successivi del corrispettivo di collaudo, evitando così ulteriori possibili contenziosi che non gioverebbero a nessuno. Infine, la mancata implementazione del meccanismo di conguaglio consentirebbe di evitare l’incremento delle tariffe di distribuzione conseguente ai nuovi costi gestionali sostenuti dai distributori. A valle della presente consultazione, l’Autorità pubblicherà una delibera che modificherà il TICA: per dare maggiori certezze agli operatori interessati, si chiede che tale delibera riporti le tempistiche entro le quali i gestori di rete dovranno adeguare le proprie MCC.
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