Tra gli elementi di criticità rilevato da Elettricità si segnala:
- le tempistiche per l’ottenimento delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina. A tal fine, Elettricità Futura chiede che ARERA preveda l’applicazione dell’esenzione da gennaio 2023 per tutte le UPSA attualmente già esentate secondo l’art. 16 del TIT e che chiederanno l’accesso al nuovo regime nella prima finestra utile. Tale esenzione potrebbe essere applicata anche retroattivamente;
- la necessità per i produttori di attivare nuovi contratti di fornitura per l’energia destinata ai sistemi ausiliari di generazione (SA). Si ritiene fondamentale evitare una penalizzazione ingiustificata degli operatori, attraverso un meccanismo che tuteli il passaggio alla nuova normativa senza ulteriori costi a carico dei produttori;
- un’incongruenza nella Disciplina 109/2021/R/eel, inerente la possibilità di redazione delle perizie asseverate per gli impianti in repowering esclusivamente quando l’impianto ha terminato l’iter di connessione e risulta in esercizio. Ciò però non si sposa con la nuova disciplina e si richiede di correggere questa incongruenza;
- non si condividono le motivazioni addotte da ARERA con cui viene rigettata la richiesta di verifica del superamento della PEIN per le configurazioni impiantistiche “semplici” sull’intero impianto e non sulla singola UP/UPSA. Si ribadisce l’opportunità di mantenere l’attuale approccio per le verifiche di superamento del 10% della potenza dichiarata in fase di perizia, considerando per le suddette verifiche lo stesso perimetro incluso nella perizia stessa e non obbligatoriamente a livello di singola UPSA.
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Osservazioni generali
Approfittiamo dell’occasione per ringraziare delle modifiche applicate al modello d’istanza di accesso in recepimento alle osservazioni trasmesse lo scorso settembre. In particolare, la conferma della possibilità del riutilizzo, ai fini dell’accesso alla disciplina ex. Delibera 109/2021/R/eel, delle certificazioni asseverate da perizia indipendente già redatte e utilizzate per usufruire di quanto disposto dall’art. 16 del TIT è sicuramente positiva, in quanto ridurrà notevolmente gli oneri e i costi “burocratici” per gli operatori. In merito alla perizia chiediamo comunque conferma che, per impianti costituiti da più UP rilevanti, sia possibile richiedere una sola perizia asseverata con l’evidenza delle singole PEIN (ognuna associata ad una UP rilevante)
Entrando nel merito delle nostre osservazioni, l’elemento principale che evidenziamo riguarda le tempistiche per l’ottenimento delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina. Con la proroga delle tempistiche disposta dalla Delibera 285/2022/R/eel, la data per l’applicazione della nuova tariffazione è stata ulteriormente spostata rispetto ai termini già prorogati dalla Delibera 560/2021/R/eel. Inoltre, eventuali ulteriori problematiche tecniche (ad esempio: definizione dei flussi informativi, adeguamento portale e procedure Gaudì etc.) potrebbero comportare ulteriori ritardi. Tali proroghe comportano per i produttori un ritardo all’accesso al nuovo regime tariffario, con conseguente impatto economico, di almeno due mesi. Nonostante la Delibera 285/2022/R/eel abbia rinviato l’abrogazione dell'articolo 16 del TIT al 1° gennaio 2024, fino all’effettivo accesso al regime della Delibera 109/2021/R/eel, il produttore sarà comunque soggetto agli oneri di dispacciamento anche per la quota di energia “EIN”. A tal fine, visto che le motivazioni della proroga sono riconducibili a motivazioni legate all’implementazione tecnica dei processi, chiediamo che ARERA preveda l’applicazione dell’esenzione da gennaio 2023 per tutte le UPSA attualmente già esentate secondo l’art. 16 del TIT e che chiederanno l’accesso al nuovo regime nella prima finestra utile.
Tale esenzione potrebbe essere applicata anche retroattivamente, cioè consentendo ai Gestori di Rete di adeguare sistemi e processi nei tempi previsti, ma consentendo all’operatore di ottenere comunque il beneficio economico anche per i mesi precedenti, attraverso la messa a disposizione successiva e retroattiva dei dati di misura relativi ai periodi in cui erano ancora in corso gli adeguamenti.
Un altro aspetto critico, strettamente connesso alla variabilità delle tempistiche di ammissione alla nuova disciplina, riguarda la necessità per i produttori di attivare nuovi contratti di fornitura per l’energia destinata ai sistemi ausiliari di generazione (SA). Viste le tempistiche incerte per il completamento delle procedure di accesso al nuovo regime a partire dal 1° gennaio 2023, risulta necessario per gli operatori stipulare dei nuovi contratti di trasporto, esponendo gli operatori al rischio di elevate penali (in alcuni casi proporzionali al PUN) per il recesso da tali contratti contestualmente al passaggio alla regolazione definita dalla Delibera 109/2021/R/eel. Riteniamo quindi fondamentale evitare una penalizzazione ingiustificata degli operatori, a causa di ragioni indipendenti dalla propria volontà, attraverso un meccanismo (di natura contrattuale e/o regolatoria) che tuteli il passaggio alla nuova normativa senza ulteriori costi a carico dei produttori.
A tale proposito, chiediamo di chiarire il caso di un impianto in repowering (procedura di adeguamento di connessione in corso e modifica del precedente punto di connessione) che abbia già un contratto di fornitura per l’energia in prelievo e sia sotteso al regime stabilito dall’art. 16 del TIT. Chiediamo conferma se, pur presentando l’istanza per l’accesso alla disciplina ex. Delibera 109/2021/R/eel prima della conclusione dell’iter di connessione come previsto dalla normativa, l’operatore avrà la facoltà di scegliere se aderire alla nuova disciplina sin dall’entrata in esercizio del nuovo assetto impiantistico o se rimanere sotteso al regime stabilito dall’art.16 del TIT sino alla sua abrogazione (data la presenza di un contratto in essere).
Evidenziamo inoltre una possibile incongruenza presente nella Disciplina 109/2021/R/eel. In particolare, segnaliamo che per gli impianti in repowering le perizie asseverate possono essere redatte esclusivamente quando l’impianto ha terminato l’iter di connessione e risulta in esercizio. Ciò però non si sposa con la nuova disciplina, in quanto si prevede che l’istanza debba essere presentata prima della conclusione dell’iter di connessione e attivazione dell’impianto. A tale proposito, onde evitare il rigetto delle istanze di accesso per via dell’assenza della perizia asseverata, chiediamo di correggere questa incongruenza e di consentire che, in tali casistiche, l’adesione alla nuova disciplina possa essere avanzata anche in presenza della sola istanza di accesso, con l’impegno da parte dell’operatore di presentare la perizia asseverata non appena possibile.
Questo processo implica una revisione dell’iter di connessione e qualifica delle UP per gli impianti di nuova costruzione: attualmente per il processo di qualifica al mercato di una nuova unità di produzione è necessario attivare un contratto di fornitura per i servizi ausiliari. Alla luce di tale disciplina, tale contratto non dovrebbe essere più necessario per l’attivazione dell’unità di produzione, poiché si necessiterà della contestuale attivazione dell’UPSA dei servizi ausiliari.
Da ultimo, non condividiamo le motivazioni addotte da ARERA (contenute nei ritenuta della Delibera 472/2022/R/eel a pag. 13) con cui viene rigettata la richiesta di verifica del superamento della PEIN per le configurazioni impiantistiche “semplici” sull’intero impianto e non sulla singola UP/UPSA. Coerentemente con la possibilità accordata da ARERA di utilizzare le certificazioni da perizie asseverate già esistenti ed in linea con quanto regolamentato dalla Disciplina Vigente, ribadiamo l’opportunità di mantenere l’attuale approccio per le verifiche di superamento del 10% della potenza dichiarata in fase di perizia, considerando per le suddette verifiche lo stesso perimetro incluso nella perizia stessa (es. un intero impianto con sottese diverse UP rilevanti che condividono lo stesso punto di connessione alla rete) e non obbligatoriamente a livello di singola UPSA. Tale possibilità dovrebbe essere garantita per le configurazioni impiantistiche “semplici” come quelle descritte nella tipologia “A” dell’Allegato A.78 al Codice di Rete, difatti, in assenza di Unità di consumo con prelievi per usi finali dell’energia, tutte le quantità di energia assorbite al punto di connessione sono certamente associate a prelievi di energia finalizzati alla successiva re-immissione in rete.
Osservazioni di dettaglio
In merito al modello di adesione alla disciplina ex. Delibera 109/21 non risulta chiaro:
- Per gli impianti AT, non connessi alla RTN, il motivo per cui l’istanza debba essere trasmessa dal GdR a Terna (non si comprende l’intestazione “Al Gestore di Rete [per gli impianti su rete AT non RTN il GdR trasmette tempestivamente l’istanza a Terna]” riportata nel modello di istanza di accesso, in quanto all’interno della Disciplina non è menzionata questa casistica).
- La definizione di prelievi circuitalmente connessi con l’impianto di generazione (i dettagli forniti in occasione dell’incontro di settembre hanno chiarito alcuni dubbi, ma riteniamo che il concetto debba essere definito univocamente e con maggior precisione).
Occorre inoltre chiarire:
- A fronte di quale contrattualistica il responsabile delle operazioni di rilevazione delle misure svolge il servizio di misura.
- Se dovrà essere realizzato un nuovo contratto per la misura dell’EIN. In caso affermativo, occorre che se ne specifichi la tipologia e quali sono le parti interessate dal contratto.
- Chiediamo di confermare se, al fine di adesione alla nuova disciplina, sarà sufficiente che i contatori abbiano la possibilità di gestire misure orarie/quarto orarie, senza necessariamente ricorrere all’installazione di smart meter 2G.
- Sempre al fine di ultimare in tempi brevi tutti gli step necessari per l’avvio della nuova disciplina, auspichiamo che venga avviata quanto prima la consultazione Terna/AU per la definizione dei flussi informativi.