Elettricità Futura prende atto delle proposte dell’Autorità finalizzate a prevedere specifiche modalità di recesso per i clienti finali che hanno consumi rilevanti di energia elettrica e di gas, che spesso riscontrano difficoltà nel negoziare con i venditori un nuovo contratto di fornitura con molto anticipo rispetto alla data di attivazione della stessa a causa dei lunghi termini di preavviso previsti proprio per tale tipologia di clienti.
Secondo la proposta dell’Autorità, il cliente di grandi dimensioni avrebbe la possibilità di scegliere se esercitare il diritto di recesso per cambio fornitore contestualmente alla richiesta di switching oppure se comunicarlo direttamente al fornitore uscente, indipendentemente dalla nuova contrattualizzazione.
Ciò comporterebbe che, al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto, il fornitore entrante dovrebbe accertarsi se il cliente abbia già inviato il recesso all’uscente e quindi se può gestire la richiesta di switching svincolata dai termini di preavviso, per evitare di far incorrere il cliente in possibili penali da parte del venditore uscente per il mancato rispetto di tali termini.
Riteniamo necessario pertanto valutare l’opportunità che, limitatamente ai clienti oggetto della consultazione, sia previsto l’obbligo, e non la facoltà, di comunicare in anticipo il recesso per cambio fornitore al venditore corrente, al fine di evitare complicazioni operative al fornitore entrante e di tutelare il cliente da possibili errori degli esercenti (switching con decorrenze disallineate rispetto al recesso); inoltre tale obbligo potrebbe rendere maggiormente consapevoli i clienti finali con riferimento alle eventuali penali che gli potrebbero essere addebitate in caso di non rispetto delle tempistiche di preavviso verso il venditore uscente. Nell’ambito del flusso di switching, si potrebbe valutare un eventuale alert (soltanto informativo) che segnali al venditore entrante che la data di switching inserita non coincide con la data di recesso comunicata dal venditore uscente, per evitare eventuali errori di eventuali errori di compilazione rispetto alla data richiesta e sottoscritta dal cliente.
Cogliamo infine l’occasione per segnalare un’ulteriore potenziale criticità nell’attuale disciplina del recesso, con riferimento a tutte le tipologie di clientela. La delibera 783/2017/R/com introduce modalità semplificate di invio della comunicazione di recesso per cambio fornitore, prevedendo che l’invio della richiesta di switching al SII costituisca ipso facto anche esercizio del recesso: in tal senso,il recesso del cliente finale viene notificato alla controparte commerciale uscente senza la possibilità, per quest’ultima, di avere evidenza della controparte entrante.
Ora, si ritiene che affidare la notifica del recesso al SII - soggetto terzo e neutrale - produca ricadute positive in relazione al contrasto di fenomeni anomali del mercato della vendita (vd potenziali winback mirati su singolo venditore). D’altra parte, la messa a disposizione al venditore uscente del dato aggregato in relazione ai punti acquisiti dalle controparti entranti potrebbe agevolarlo nel valutare, contestualmente alla ricezione di puntuali segnalazioni dei clienti in fornitura, l’entità di eventuali condotte scorrette di altri concorrenti e - qualora sussistano i presupposti - tutelare la clientela e i propri interessi aziendali.
Per tali ragioni, si richiede ad Arera di valutare la possibilità per ciascuna controparte di consultare, con riferimento agli switch-out, un documento sintetico mensile contenente l’indicazione dell’identità delle controparti entranti e del numero (in valore assoluto o, in alternativa, in percentuale) dei punti da queste acquisiti. In tal modo, tramite il dato aggregato, si preserverebbero i principi che hanno ispirato la riforma della disciplina (delibera 783/17), mettendo al contempo a disposizione dei venditori uno strumento necessario per le motivazioni di cui sopra.
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