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Disegno di Legge di Bilancio 2023

Osservazioni Elettricità Futura (5 dicembre 2022)

Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni sul disegno di legge di Bilancio 2023 (AC 643) alle Commissioni parlamentari Bilancio di Camera e Senato.

In generale l’Associazione ritiene che il testo presenti forti criticità e richieda un immediato intervento per allineare le disposizioni in esso contenute relative ai cosiddetti Extra-profitti con le misure già vigenti ed i principi europei dettati dal Regolamento UE 2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia.

Le proposte di intervento di Elettricità Futura, in sintesi:

  1. superare il meccanismo ex art.15-bis del DL Sostegni-ter, applicando a tutti gli impianti rinnovabili (ad eccezione di quelli con costi di generazione più elevati) il price-cap di 180 €/MWh;
  2. escludere dalla base di calcolo i profitti che le imprese hanno generato da cessioni di beni e servizi che non risultano correlati alle finalità della norma;
  3. utilizzare un sistema di calcolo che eviti fenomeni di doppia/tripla imposizione sul medesimo reddito per gli operatori del settore elettrico;
  4. allineare i parametri a quelli indicati nel Regolamento UE 2022/1854.

 

Leggi il testo integrale della Memoria depositata

Considerazioni generali

Elettricità Futura, l’Associazione che rappresenta oltre il 70% dell’energia elettrica prodotta e consumata nel Paese, ritiene che il testo del disegno di legge di Bilancio 2023 (AC 643) presenti forti criticità e richieda un immediato intervento per allineare le disposizioni in esso contenute relative ai cosiddetti Extra-profitti con le misure già vigenti ed i principi europei dettati dal Regolamento UE 2022/1854.
Nei paragrafi che seguono riportiamo i principali profili di criticità della norma e le proposte di intervento.

Osservazioni di dettaglio

(i) l’articolo 9 che introduce, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, un tetto di 180 €/MWh ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell’energia elettrica per i soli impianti non coperti dall’15-bis del D.L. n. 4/2022;

(ii) l’articolo 28 che introduce a carico dei soggetti che esercitano l’attività di produzione e vendita di energia elettrica un contributo di solidarietà straordinario per l’anno 2023 pari al 50 per cento del reddito complessivo dell’anno 2022 (per i soggetti che presentano bilancio nell’anno solare) che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti, contributo che in ogni caso non può eccedere il 25% del patrimonio netto dell’operatore.


Le disposizioni sopra indicate si sommerebbero agli ulteriori provvedimenti in materia assunti, nel corso del 2022, dal legislatore sempre con riferimento alle aziende operanti nel settore energetico e ci riferiamo nello specifico:


(iii) all’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 che ha istituito per il periodo dal 1° febbraio 2022 e fino al 30 giugno 2023 un prelievo a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ove i prezzi da essi applicati siano superiori ad un ammontare predefinito dal legislatore;


(iv) all’art. 37 del D.L. n. 21/2022 che ha previsto un contributo straordinario, riferito all’incremento di saldo delle operazioni di vendita di energia elettrica per il periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022, rispetto al periodo 1° ottobre 2020 e 30 aprile 2021.


Numerosi operatori del settore energetico hanno presentato ricorsi contro le ultime due norme di cui sopra evidenziando, tra l’altro, l’incapacità di tali disposizioni di intercettare l’effettivo extra-reddito prodotto dai soggetti interessati.


Il nuovo articolo 28 del disegno di legge di Bilancio 2023, così come attualmente formulato, non supera le problematiche finora sorte, e include nella propria base di calcolo (al pari dell’articolo 37 del D.L. n. 21/2022) anche proventi quali i ricavi derivanti da operazioni straordinarie (i.e. la cessione di beni strumentali, rami di azienda o altri immobili/asset delle società) o quelli derivanti da attività di investimento svolte nel 2022 (i.e. acquisizione o avviamento di nuovi asset) che non hanno nulla a che vedere con i presunti extra profitti, creando, in tal modo, nuovamente, un’ingiusta disparità tra soggetti operanti nel settore elettrico e soggetti operanti in altri settori merceologici, in possibile violazione dei principi dedotti dagli art. 3 e 53 della Costituzione.

Oltre quanto sopra, ci preme porre alla Vostra attenzione che l’articolo 28 del disegno di legge di Bilancio 2023, così come attualmente formulato, si sostanzia in un contributo che le imprese andranno a corrispondere sì nell’anno 2023 ma su redditi di competenza dell’esercizio 2022 andando a sommarsi i) all’imposizione che si è già generata sulle medesime imprese ai sensi dell’art. 37 del D.L. 21/2022, che interessa, come già evidenziato, anche il primo quadrimestre del 2022, e, ii) in taluni casi, anche all’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 che interessa l’anno 2022 a partire dal 1° febbraio.

Riteniamo inoltre significativo porre l’accento sul fatto che il contributo di solidarietà di cui all’art. 28 opera in attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, ma differisce in modo sostanziale da quest’ultimo nelle parti in cui:

a) prevede che tale onere sia applicato anche agli utili generati dai produttori di energia elettrica mentre avrebbe dovuto interessare le sole imprese o stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75% del loro fatturato da attività economiche nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione (come indicato nel Regolamento UE 2022/1854);

b) indica che il contributo straordinario sia previsto nel caso in cui il reddito complessivo per il 2022 risulti essere superiore del 10% della media dei redditi complessivi registrati annualmente dal 2018 al 2021. Nell’articolo 15 del Regolamento UE, invece, è disposto che la percentuale di eccedenza del reddito 2022 rispetto alla media dei redditi 2018-21 che determina il versamento o meno del contributo straordinario sia del 20% e che il contributo straordinario sia applicato solo ai redditi eccedenti tale franchigia. Questo disallineamento rende quindi la misura di cui all’articolo 28 del disegno di legge di Bilancio 2023 ingiustificatamente più penalizzante rispetto a quanto concordato e disposto a livello unionale;

c) richiede il contributo anche ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili i quali, invece, sempre stante il Regolamento UE, potrebbero essere individuati dagli Stati UE tra i soggetti verso i quali destinare parte dei proventi del contributo di solidarietà per creare misure volte a ridurre gli effetti dannosi della crisi energetica (paragrafo n. 59 del Regolamento). In questo modo si finisce per penalizzare gli investimenti nelle fonti di energia rinnovabile (FER) le quali sempre di più vanno ad assumere un ruolo strategico per l’indipendenza energetica del Paese.

Con riferimento ai price-cap imposti dal legislatore, le norme introdotte dovrebbero essere, quanto meno, disapplicate nei confronti degli intermediari borsistici al fine di evitare ulteriori distorsioni e instabilità del mercato di riferimento. Riteniamo, inoltre, essenziale che l’articolo 37 del D.L. 
21/2022 venga modificato prevedendo un tetto del 25% del patrimonio netto dell’operatore analogo a quello previsto nell’art. 28 del disegno di legge di Bilancio 2023.

Proposte di intervento

Alla luce di quanto rappresentato al paragrafo precedente, riteniamo necessario modificare le norme in esame:

  • superando il meccanismo ex art.15-bis del DL Sostegni-ter ed applicando a tutti gli impianti rinnovabili (ad eccezione di quelli con costi di generazione più elevati) il price-cap di 180 €/MWh definito dall’art. 9 del disegno di legge di Bilancio 2023, alla luce anche del recentissimo dispositivo di sentenza del TAR Lombardia (Sez. I, n. 2677/2022) pubblicato ieri, con il quale il Tribunale “accoglie il ricorso, nei limiti di quanto esposto in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati” (Delibera ARERA n. 266/2022/R/EEL, documento ARERA n. 133/2022/R/EEL, note e Regole tecniche GSE),

  • escludendo dalla base di calcolo i profitti che le imprese hanno generato da cessioni di beni e servizi che non risultano correlati alle finalità della norma, vale a dire l’imposizione di natura straordinaria su (supposti) extra profitti, derivanti all’incremento dei prezzi di vendita dell’energia,

  • utilizzando un sistema di calcolo che eviti fenomeni di doppia/tripla imposizione sul medesimo reddito per gli operatori del settore elettrico,

  • allineandone i parametri a quelli indicati nel Regolamento UE 2022/1854.

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