Considerazioni di carattere generale
Elettricità Futura prende atto delle proposte dell’Autorità contenute nel presente documento di consultazione, conseguenti alla revisione del Meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) definito in maniera molto vincolante dal decreto interministeriale del 10 maggio 2018. In generale, si ritiene necessario evidenziare che le modifiche introdotte dal suddetto decreto non risolvono il problema principale rappresentato dalla scarsità di offerta di TEE sul mercato: il nuovo meccanismo sembra infatti spostare il rischio di variazione dei prezzi e volumi sui soggetti obbligati, con il potenziale effetto di incidere negativamente sulla sostenibilità nel medio/lungo termine di un meccanismo. In particolare la previsione di un cap rischia di portare a un contributo non rappresentativo del valore dei titoli acquistato dai distributori sul mercato. Inoltre, la possibilità di riscatto dei TEE non derivanti da progetti di risparmio energetico presuppone una situazione di eccesso di certificati rispetto agli obblighi annuali, ma in base al contesto attuale non si prevedono situazioni simili, con l’effetto quindi di allocare sui soggetti obbligati il rischio di costi non recuperabili.
Inoltre, in base al testo del decreto, per la stima del contributo tariffario devono essere presi in considerazioni anche gli scambi (e i relativi prezzi) dei contratti bilaterali. Come l’Autorità, anche Elettricità Futura ritiene che i prezzi degli scambi regolati tramite accordi bilaterali possano non essere realmente rappresentativi del valore dei TEE, in tal senso l’algoritmo per la stima del prezzo dei bilaterali da considerare ai fini del calcolo del contributo dovrebbe garantire il miglior allineamento possibile con il prezzo medio ponderato degli scambi avvenuti invece sul mercato. Pertanto, per la stima di tale prezzo andrebbero considerati solo i prezzi e le relative quantità che ricadono all’interno di un range di variabilità definito rispetto al prezzo medio ponderato degli scambi avvenuti sul mercato nel mese precedente, riducendo ogni effetto distorsivo di tali contrattazioni. Tale range di variabilità dovrebbe essere il più ristretto possibile, prevedendo ad esempio una soglia non superiore al 2%. Anche per la stima complessiva del contributo tariffario, inoltre, dovrebbero essere considerate solo le quantità di scambi bilaterali incluse nel suddetto range di variabilità, piuttosto che il volume complessivo, al fine di effettuare una corretta ponderazione.
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