Elettricità Futura ha trasmesso una lettera al MASE per chiedere un chiarimento sulle modalità operative per la registrazione all’EVE con particolare riferimento alla verifica dei requisiti di onorabilità.
In particolare Elettricità Futura chiede conferma che l’art. 4.3 del DM 164/2022 possa riferirsi alle sole società appartenenti al Gruppo della società di vendita che, ai sensi degli articoli 2497- 2497-septies del codice civile, esercitano su di esse un'attività di direzione e coordinamento.
Leggi il testo integrale della lettera
A valle dell’istituzione dell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (EVE) e del relativo Regolamento, con il DM n. 164/2022 (entrato in vigore il 17/11/2022), e della più recente pubblicazione del Decreto direttoriale n. 1294, chiediamo un chiarimento sulle modalità operative per la registrazione all’EVE con particolare riferimento alla verifica dei requisiti di onorabilità.
Come noto l’art. 4.3 del DM prevede che i requisiti di onorabilità debbano essere rispettati, oltre che dall’impresa di vendita che chiede l’iscrizione all’Elenco, anche dalle “imprese appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile, delle imprese di vendita”. Tali articoli del c.c. disciplinano la fattispecie della “Direzione e coordinamento di società”.
Chiediamo quindi conferma che tale previsione, in linea con la ratio del dettato normativo inerente al requisito in parola (previsioni del DM 164/2022 e indicazioni contenute nel Parere del Consiglio di Stato rilasciato il 14 luglio 2021) possa riferirsi alle sole società appartenenti al Gruppo della società di vendita che, ai sensi dell'art. 2497 a 2497-septies del codice civile, esercitano su di esse un'attività di direzione e coordinamento.
Certi dell’attenzione che vorrete riservare alla nostra richiesta, in attesa di gentile riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.