Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni ad ARERA in relazione al processo per l’istanza di accesso alla disciplina ex. Delibera 109/2021/R/eel. Tra le osservazioni si segnalano i seguenti temi:
- la retroattività dell’applicazione delle esenzioni previste dalla nuova disciplina;
- aspetti contrattuali fra utenti del dispacciamento;
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale ai sensi del testo unico delle accise;
- la separazione dei prelievi dell’accumulo finalizzati alla reimmissione e i servizi ausiliari di accumulo;
- la trasparenza dei portali DSO - sezioni istanze di accesso alla disciplina.
Sul medesimo tema, Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni a Terna. In particolare, partendo dal rigetto di Terna nei confronti delle istanze di accesso alla disciplina presentate da alcuni associati, con richiesta di azioni integrative, Elettricità Futura ritiene che tali integrazioni siano da ritenersi non sostanziali e pertanto chiede che la valutazione sia rivista da Terna, accettando le istanze degli operatori interessati. Le casistiche di integrazioni afferiscono a:
- assenza di firma sullo schema elettrico (tale firma non è richiesta esplicitamente da Terna in nessun documento);
- mancata indicazione del codice CENSIMP sullo schema (l’indicazione di tale non è richiesta esplicitamente da Terna in nessun documento).
Elettricità Futura chiede inoltre che, nel caso in cui l’istanza venga presentata entro il 30 giugno 2023, l’esenzione ex art.16 del TIT venga mantenuta fino al definitivo accoglimento dell’istanza e all’avvio del nuovo regime.
Leggi il testo integrale del documento inviato ad ARERA
Retroattività dell’applicazione delle esenzioni previste dalla nuova disciplina
Come ribadito nelle precedenti consultazioni, abbiamo accolto con favore la riforma prevista dalla deliberazione ARERA 109/2021, ritenendo la sua implementazione funzionale a una corretta trattazione tariffaria degli oneri di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso dell'energia elettrica prelevata per i consumi relativi ai servizi ausiliari di generazione (SA) e nel caso dell'energia elettrica prelevata e successivamente re-immessa in rete dai sistemi di accumulo (SdA).
Sottolineiamo nuovamente però, che a seguito degli ultimi aggiornamenti regolatori previsti dalla Delibera 285/2022/R/eel le tempistiche per l’applicazione della nuova tariffazione è stata ulteriormente spostata rispetto ai termini già prorogati dalla Delibera 560/2021/R/eel. Tale proroga, che consiste nel rinvio dell’accesso alla disciplina da marzo 2023, provoca per il produttore un ritardo all’accesso al corretto regime tariffario, con conseguente impatto economico, di almeno due mesi. Evidenziamo infatti, che nonostante la suddetta Delibera 285/2022 abbia rinviato l’abrogazione dell'articolo 16 del TIT al 1° gennaio 2024, fino all’effettivo accesso al regime della Delibera 109/2021/R/eel, il produttore sarà soggetto agli oneri di dispacciamento anche per la quota di energia “EIN”.
A tal fine, visto che le motivazioni della proroga sono riconducibili esclusivamente a motivazioni legate all’implementazione tecnica dei processi, chiediamo nuovamente che ARERA preveda l’applicazione dell’esenzione, da gennaio 2023 per tutte le UPSA, attualmente già esentate secondo l’articolo 16 del TIT e che hanno chiesto l’accesso fin dalla prima finestra utile.
Temi contrattuali fra utenti del dispacciamento
Per quanto attiene agli aspetti contrattuali che coinvolgono UdD e i produttori, riportiamo i seguenti quesiti: e alla gestione delle unità:
- I contratti di dispacciamento già siglati, una volta definita la nuova versione dovranno essere nuovamente siglati, oppure resteranno in vigore “as is” senza necessità di essere modificati?
- Per i servizi ausiliari, attualmente contrattualizzati con un venditore, nel momento in cui questi vengano convertiti in UPSA, viene garantito l’esonero da eventuali penali per l’uscita dal contratto di fornitura in essere? Ci sono obblighi (anche di sola comunicazione) che l’UdD in immissione deve rispettare nei confronti dell’UdD in prelievo?
- Anche per le UPSA, analogamente alle UP, deve essere fornito un mandato al dispacciamento all’UdD prescelto? Tale mandato è analogo a quello in uso per le UP? Quali sono i codici Censimp, UP/UPN, SAPR da indicare per le UPSA nel mandato? Chiediamo di chiarire questo aspetto anche in relazione ad UPSA relative a POD per alimentazione di utenze per servizi ausiliari aggiuntivi rispetto al POD bidirezionale di scambio dell’impianto.
- Quali sono le casistiche in cui si dovrà procedere con l’esclusione di UP dal contratto di dispacciamento di un UdD e in quali modalità dovrà essere effettuata tale attività?
- Nel caso in cui fosse obbligatorio prevedere l’invio delle comunicazioni di recesso agli attuali venditori, segnaliamo altresì la difficoltà di definire preventivamente la data di efficacia del relativo recesso, dal momento in cui le tempistiche di ammissione alla nuova regolamentazione potrebbero non essere sufficientemente prevedibili (ad es. la Delibera 109/2021/R/eel e s.m.i. non definisce i tempi necessari per l’eventuale installazione di nuove AdM o per la gestione di eventuali integrazioni).
- A seguito dell’integrazione delle UPSA nel contratto di dispacciamento in immissione, anche la fatturazione delle UPSA verrà integrata o rimarrà separata?
- A fronte di quale contrattualistica (esistente o da creare) il responsabile delle operazioni di rilevazione delle misure svolge il servizio di misura?
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale ai sensi del testo unico delle accise
Attualmente i consumi dei servizi ausiliari sono esenti dal pagamento delle accise (in forza dell’art. 52, comma 3, lettera a), del testo unico), ma per essi vige l’obbligo di riportarli nella dichiarazione che annualmente viene presentata all’Agenzia delle Dogane nella voce “L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA”. Con l’accesso alla disciplina della Delibera 109/2021/R/eel, essendo tali prelievi equiparati a immissioni, si suppone che tale obbligo informativo venga superato. Chiediamo conferma di tale interpretazione.
Separazione dei prelievi dell’accumulo finalizzati alla reimmissione e i servizi ausiliari di accumulo
Da una lettura della Delibera sembra che i prelievi ausiliari dei sistemi di accumulo debbano essere quantificati nella stessa UPSA dove vengono quantificati i prelievi dell’accumulo destinati alla reimmissione. In successivi confronti con il TSO, tale aspetto sembra poco chiaro perché sono emerse visioni differenti. Chiediamo di dare conferma delle modalità di gestione dei servizi ausiliari d’accumulo e delle UP/UPSA da configurare in presenza di accumuli (sia elettrochimici che pompaggi).
Trasparenza portali DSO sezioni istanze accesso disciplina
Segnaliamo inoltre che in data odierna nei portali di alcuni DSO non sono ancora sufficientemente esplicitate le modalità operative di presentazione dell’istanza di accesso al nuovo regime regolatorio disciplinato dalla Delibera 109/2021/R/eel, per cui chiediamo che sia tempestivamente definito anche a livello di rete di distribuzione un processo trasparente che consenta il caricamento dei documenti richiesti per l’adesione alla nuova disciplina.
La procedura dovrà consentire sia la richiesta di adesione per i POD principali di impianto connessi alla rete di distribuzione, che per i POD secondari (servizi ausiliari di centrale) connessi alla rete di distribuzione ma parte dei servizi ausiliari dell’impianto di generazione il cui POD principale è connesso alla RTN.
Ulteriori quesiti
Rispetto a quanto previsto dalla regolazione, chiediamo un chiarimento anche sui seguenti aspetti:
- Con riferimento alla gestione delle unità:
- L’attività di inserimento dei dati associati alle UP dovrà essere effettuata solo per le UP in entrata nel dispacciamento dell’UdD o anche per le UP attualmente presenti nel contratto in corso?
- In caso di variazione dei dati associati alle UP (esempio cambio del produttore), sarà l’UdD a dover aggiornare i dati o sarà Terna ad acquisire l’aggiornamento tramite GAUDÌ?
- La gestione di eventuali prestazioni tecniche (variazioni di potenza, volture, cessazioni,..) sarà effettuata dall’UdD, su richiesta del soggetto titolare dell’UPSA, analogamente alla gestione attuale, o sono previste modalità differenti?
- Ai fini della presentazione dell’istanza di accesso, è necessario inviare al distributore solo le perizie dei POD aggiuntivi connessi in media tensione oppure è necessario presentare tutta la documentazione a Terna?
- I POD secondari di cui alla Tabella B del modello di istanza di accesso (i.e., POD non soggetti alla gestione a saldo di Terna, aggiuntivi rispetto al POD bidirezionale) vanno comunque considerati, a livello della perizia, nel valore di potenza massima asservita ai servizi ausiliari?
- Nella stessa Tabella B è richiesto il codice UP per i POD secondari. Dal momento che questi POD aggiuntivi non hanno un proprio codice UP, come vengono gestiti nell’istanza?
- Chiediamo di confermare se, al fine dell’adesione alla nuova disciplina, sarà sufficiente che i contatori abbiano la possibilità di gestire misure orarie/quarto orarie, senza necessariamente ricorrere all’installazione di smart meter 2G.
- In caso di AdM non tele-leggibili da parte di Terna, chiediamo di chiarire le implicazioni per il produttore se il distributore territorialmente non provveda ad inviare a Terna i dati di misura entro le tempistiche previste. In caso di mancata trasmissione di tali misure, non si riterrebbe infatti corretto prevedere delle penali per il produttore o la mancata applicazione delle esenzioni degli oneri sulla EIN.
- Quali saranno i canali di comunicazione tra il gestore di rete e Terna ai fini dell’applicazione delle penali ai produttori?
- Infine, riguardo i SDC, occorre chiarire:
- Le modalità di creazione della richiesta di adesione per gli impianti connessi ai sistemi SDC (la procedura rileva solo per impianti connessi alla RTN oppure impianti su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi MT/BT), attualmente non disciplinate all’interno dei documenti pubblicati da Terna.
- Le motivazioni per le quali deve essere trasmessa dal gestore di rete a Terna l’istanza di adesione, da parte del produttore, per le UP in AT non allacciate alla RTN (si veda la determina e schema domanda di adesione in allegato).
- Come il gestore di SDC come potrà recuperare i costi del trasporto sulla propria rete di competenza dell’EIN.
Leggi il testo integrale del documento inviato a Terna
In base a quanto previsto dalla Delibera ARERA 285/2022/R/eel, il gestore di rete deve concludere il procedimento funzionale alla redazione degli algoritmi e alla concessione dell’accesso al regime previsto dalla deliberazione 109/2021/R/eel entro e non oltre 4 mesi dalla ricezione dell’istanza, al netto dei tempi necessari al richiedente per installare nuove AdM o sostituire quelle esistenti e dei tempi impiegati dai richiedenti per integrare la documentazione presentata o rispondere alle richieste di integrazione documentale avanzate dal gestore.
Nei primi giorni di marzo scadono i termini per le verifiche e le accettazioni delle prime istanze presentate da alcuni associati al TSO a novembre 2022. Nella seconda metà del mese di febbraio 2023 alcuni associati hanno iniziato a ricevere i primi riscontri in merito alle istanze di accesso alla disciplina. Segnaliamo che tali istanze sono state rigettate da Terna con richiesta di azioni integrative (richiesta di integrazione dello schema unifilare con l’indicazione del codice CENSIMP e firma). A nostro avviso tali integrazioni sono da ritenersi non sostanziali e pertanto chiediamo che la valutazione dell’istanza sia rivista da Terna, in quanto – su questi specifiche casistiche di integrazione – segnaliamo che:
- Assenza di firma sullo schema elettrico: tale firma non è richiesta esplicitamente da Terna in nessun documento. Gli schemi presentati sono identici a quelli che gli operatori inviano al TSO attraverso l’Allegato5 delle Unità Produttive. Evidenziamo inoltre che lo schema è un allegato (e dunque parte integrante) della istanza già firmata dal Legale Rappresentante;
- Mancata indicazione del codice CENSIMP sullo schema: l’indicazione di tale non è richiesta esplicitamente da Terna in nessun documento. Gli schemi presentati sono identici a quelli che gli operatori inviano al TSO attraverso l’Allegato5 delle Unità Produttive.
Tale segnalazione ha un carattere di particolare importanza, in quanto, con le stesse procedure, sono state presentate anche la maggior parte delle istanze di alcuni operatori.
Confidiamo dunque che tali motivazioni non siano causa di pretestuosi rigetti da parte del TSO e che le suddette istanze vengano accettate per via di quanto esposto.
In ogni caso, alla luce dei riscontri sopra riportati (tempistiche ampie e ritardi in alcuni casi non preventivabili dai produttori) chiediamo che, nel caso in cui l’istanza venga presentata entro il 30 giugno 2023 (6 mesi sono le tempistiche standard per la gestione della pratica e l’avvio della nuova regolazione), l’esenzione ex art.16 del TIT venga mantenuta fino al definitivo accoglimento dell’istanza e all’avvio del nuovo regime.
Confidiamo che Terna stia ultimando di completare l’adeguamento del portale Gaudì a tale scopo e che – entro i termini previsti – non ci siano ulteriori problemi per i produttori nel portare a termine il processo di accesso alla disciplina, già compromesso da varie proroghe.
Osservazioni di dettaglio
Pompaggi
Chiediamo a Terna di indicare gli adempimenti che l’UdD deve fare per rendere conforme alla Delibera 109/21 le unità di pompaggio. Per tali impianti, già esentati dell’attuale disciplina, occorre fare un’istanza analoga a quella degli impianti di produzione o vengono ritenuti già qualificati ai sensi della del.109/21? Chiediamo di specificare gli eventuali adempimenti da compiere per tali impianti.
Presenza di sezioni di accumulo
Qualora l’UdD sia titolare di unità di produzione costituite da sezioni di accumulo e sezioni di generazione, vi è l’obbligo di costituire un’unica UPSA o è possibile associare alla singola UP due distinte UPSA?
Per le Unità di produzione co-locate, ma distinte, verranno costituite invece UP distinte.
Separazione dei prelievi dell’accumulo finalizzati alla reimmissione e i servizi ausiliari di accumulo
Da una lettura della Delibera sembra che i prelievi ausiliari dei sistemi di accumulo debbano essere quantificati nella stessa UPSA dove vengono quantificati i prelievi dell’accumulo destinati alla reimmissione. In successivi confronti con il TSO, tale aspetto sembra poco chiaro: sono emerse visioni differenti. Chiediamo di dare conferma delle modalità di gestione dei servizi ausiliari d’accumulo e delle UP/UPSA da configurare in presenza di accumuli (sia elettrochimici che pompaggi).
Pratiche di connessione per impianti nuovi
Per gli impianti che entreranno in esercizio nei prossimi mesi chiediamo di chiarire:
- Come viene gestita la pratica di connessione dei SA in assenza di un venditore?
- Qualora l’immissione negativa relativa al SA avvenga in un punto non elettricamente connesso al punto di scambio (esempio: opere di presa, colonnine di rilevazione ambientali), qual è la procedura per attivare la fornitura? Ci sono delle modifiche nella procedura di assegnazione POD e attivazione dello stesso?
Rilevanza delle UPSA > 10 MVA
Si presuppone che UPSA con potenze superiori ai 10 MVA non siano però considerate delle UPR e dunque la loro configurazione non prevederà assetti o fasce. Chiediamo conferma della correttezza o meno di questa interpretazione.
Qualità della misura
Nel caso in cui il produttore ritenga che le misure per il calcolo della EIN risultino palesemente incoerenti, comportando penalizzazioni sottoforma di sbilanciamenti o applicazione delle penali per superamento del 110% della potenza asseverata in perizia, proponiamo di valutare l’utilizzo delle misure “secondarie” (come già avviene nel caso dell’energia immessa) quali le informazioni rese disponibili dalla telelettura dei contatori del produttore: tali informazioni saranno utilizzate per la fatturazione salvo eventuale conguaglio a seguito della verifiche di coerenza effettuate dal responsabile della misura.
Ulteriori quesiti
Rispetto a quanto previsto dalla regolazione, chiediamo un chiarimento sui seguenti aspetti:
- Con riferimento alla contrattualistica e alla gestione delle unità:
- Anche per le UPSA, analogamente alle UP, deve essere fornito un mandato al dispacciamento all’UdD prescelto? Tale mandato è analogo a quello in uso per le UP? Quali sono i codici Censimp, UP/UPN, SAPR da indicare per le UPSA nel mandato? Chiediamo di chiarire questo aspetto anche in relazione ad UPSA relative a POD per alimentazione di utenze per servizi ausiliari aggiuntivi rispetto al POD bidirezionale di scambio dell’impianto.
- L’attività di inserimento dei dati associati alle UP dovrà essere effettuata solo per le UP in entrata nel dispacciamento dell’UdD o anche per le UP attualmente presenti nel contratto in corso?
- In caso di variazione dei dati associati alle UP (esempio cambio del produttore), sarà l’UdD a dover aggiornare i dati o sarà Terna ad acquisire l’aggiornamento tramite GAUDÌ?
- Quali sono le casistiche in cui si dovrà procedere con l’esclusione di UP dal contratto di dispacciamento di un UdD e in quali modalità dovrà essere effettuata tale attività?
- La gestione di eventuali prestazioni tecniche (variazioni di potenza, volture, cessazioni,..) sarà effettuata dall’UdD, su richiesta del soggetto titolare dell’UPSA, analogamente alla gestione attuale, o sono previste modalità differenti?
- Quali saranno i canali di comunicazione tra il gestore di rete e Terna ai fini dell’applicazione delle penali ai produttori?