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Legge federale svizzera sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE)

Osservazioni Elettricità Futura (31 marzo 2023)

Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni al Consiglio federale Svizzero rispondendo alla procedura di consultazione 2022/93 del 1 marzo 2023 in relazione a una proposta di legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso (LVTE).

In generale, Elettricità Futura ritiene che la nuova regolamentazione LVTE sia stata predisposta per incrementare il monitoraggio sulle attività degli operatori di mercato relativamente ai prodotti energetici svizzeri nei mercati dell’energia all’ingrosso e andrà a sostituire la vigente LAiSE (Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica), che rimarrà in vigore sino alla fine del 2026.

A questo proposito, Elettricità Futura ritiene fondamentale conoscere con congruo anticipo l’effettiva data dell’entrata in vigore della LVTE, per permetterne la necessaria organizzazione delle attività di compliance aziendali e rendere efficace il rispetto delle nuove regole. Inoltre, reputa che l’implementazione degli obblighi inclusi nella LVTE renda necessario definire un periodo non inferiore a di 24 mesi tra l’adozione del testo finale e l’effettiva implementazione.

Inoltre, Elettricità Futura segnala che il previsto allineamento con le disposizioni dell’UE debba tenere in considerazione la revisione della regolazione europea REMIT, attualmente in corso.

 

Leggi il documento integrale, che include le osservazioni di dettaglio

 

Osservazioni generali

Ringraziando dell’opportunità fornita agli operatori energetici di poter partecipare alla consultazione, riportiamo alcuni spunti in relazione alla proposta di legge per la LVTE che pensiamo possano essere utili a rendere la nuova regolamentazione più completa e con un impatto proporzionato alle necessità di trasparenza dei mercati energetici all’ingrosso.  Oltre una sezione di considerazioni generali, abbiamo raggruppato le nostre osservazioni sulla base dei capitoli della proposta di legge così come pubblicata.

Dal nostro intendimento la nuova regolamentazione LVTE è stata predisposta per incrementare il monitoraggio sulle attività degli operatori di mercato relativamente ai prodotti energetici svizzeri nei mercati dell’energia all’ingrosso e andrà a sostituire la vigente LAiSE (Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica) la quale rimarrà in vigore sino alla fine del 2026.

Ci pare dunque di capire che l’entrata in vigore effettiva di LVTE sia prevista per il prossimo 01/01/2027. In ogni caso, riteniamo opportuno sottolineare che per gli operatori di mercato è fondamentale conoscere con congruo anticipo la data dell’entrata in vigore della LVTE per permetterne la necessaria organizzazione delle attività di compliance aziendali al fine di rendere efficace il rispetto delle nuove regole. Inoltre, riteniamo che l’implementazione degli obblighi inclusi nella LVTE renda necessario definire almeno un periodo di non meno di 24 mesi tra l’adozione del testo finale e l’effettiva implementazione.

Oltre a quanto rappresentato con riferimento alle tempistiche, segnaliamo quale considerazione di carattere generale che il previsto allineamento con le disposizioni dell’Unione Europea non possa prescinde dal tenere in considerazione la revisione, ad oggi in corso, della regolazione europea REMIT.


Osservazioni di dettaglio


Capitolo 1: Disposizioni Generali

Prodotti energetici svizzeri: nella nostra comprensione degli obiettivi della LVTE, l’ambito di applicazione della normativa dovrebbe essere il monitoraggio dei mercati del gas e dell’energia elettrica svizzeri. Tale monitoraggio non dovrebbe pertanto essere esteso ai prodotti energetici relativi ad altre aree geografiche. In coerenza con ciò, evidenziamo come nella definizione di prodotti energetici svizzeri (art. 2.b) debba essere escluso ogni riferimento ai prodotti negoziati in Svizzera. Il riferimento ai prodotti energetici forniti o trasportati attraverso la Svizzera ovvero ove il punto di consegna o offerta è su territorio elvetico è tale da includere già il gas e l’elettricità prodotti/utilizzati in Svizzera. L’inserimento nella definizione anche dei prodotti energetici negoziati su piattaforma svizzera ma prodotti/consegnati in altro luogo determinerebbe quindi un’estensione, a nostro avviso impropria, del perimetro della LVTE. Nel caso, infatti, di prodotti energetici europei negoziati su piattaforma svizzera, il prodotto negoziato è già correttamente presidiato e vigilato dalla normativa europea e un ulteriore controllo risulterebbe come ridondante generando una doppia attività che disperderebbe risorse disponibili per altre attività.

Energia di regolazione: nell’art. 2.b paragrafo 2 è prevista tra i prodotti energetici all’ingrosso anche l’energia di regolazione acquisita per compensare le discrepanze nelle reti elettriche e del gas svizzere. Le transazioni relative all’energia di regolazione sono transazioni specifiche che avvengono a condizioni diverse da quelle degli altri prodotti energetici, pertanto riteniamo che dovrebbe essere prevista un’esenzione specifica per tutto ciò che concerne questa energia (per completezza si segnala che nel REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 1348/2014 art. 4 let. d) i contratti di servizi di bilanciamento per l'energia elettrica e il gas naturale sono esclusi dalle regole ordinarie di reporting e sono da segnalare solo su richiesta dell’Autorità). Ove ciò non fosse possibile, nella misura in cui le condizioni di bilanciamento o, nel caso del trasporto gas, del così detto fuel gas differiscono dai prezzi del mercato all'ingrosso, suggeriamo di prevedere che le transazioni di bilanciamento siano oggetto di reporting solo su richiesta motivata dell'ElCom e non di default.

Contratti per la fornitura ai clienti finali: sempre con riferimento alle previsioni dell’art. 2.b e per le medesime motivazioni di cui al precedente punto b), suggeriamo di non prevedere l’inclusione nel novero dei prodotti energetici svizzeri dei contratti per la fornitura dei clienti finali (il paragrafo 3. dell’art. 2.b dovrà quindi essere eliminato), a meno che non si tratti di clienti finali che sono contemporaneamente produttori di energia. Anche alla luce dell’esperienza della REMIT, riteniamo infatti che i contratti bilaterali per la consegna fisica ai clienti finali dovrebbero essere esclusi dall'ambito dei prodotti energetici all'ingrosso indipendentemente dalla capacità massima di consumo annuale. Tali contratti rispondono infatti a logiche diverse da quelle dei mercati all’ingrosso, prevedendo frequentemente condizioni non standardizzate ma specificamente negoziate, e anche per quanto riguarda le informazioni privilegiate, le informazioni relative all’utilizzo degli impianti di consumo possono essere poco/per nulla rilevanti per quanto riguarda le dinamiche dei mercati energetici ma molto rilevanti per i settori in cui i consumatori finali operano costituendo quasi sempre informazioni commercialmente sensibili. Nel caso si volesse comunque procedere con l’inserimento di questa fattispecie all’interno dei prodotti energetici svizzeri, suggeriamo di sostituire il riferimento alla capacità tecnica di consumo (dato che nell’esperienza europea è emerso come essere molto spesso non noto agli stessi consumatori) con quello dell’energia contrattualizzata per il consumo del singolo impianto.

Contratti per la capacità di trasporto: in coerenza con quanto riportato nel documento “Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione” andrebbe inoltre aggiunto all’articolo 2.b il riferimento ai “contratti concernenti l’assegnazione di capacità di trasmissione e di trasporto di energia elettrica o di gas”.

Operatore di mercato: con l’obbiettivo di focalizzare le risorse disponibili sugli elementi più importanti dell'integrità e la trasparenza dei mercati all'ingrosso, suggeriamo di perimetrare in maniera più accurata il perimetro della definizione di operatore di mercato (art. 2.d). Oltre all’esclusione dei clienti finali che non siano anche contemporaneamente produttori di energia, di cui al precedente punto c), proponiamo di escludere dalla definizione di operatore di mercato anche i soggetti che non hanno potenzialmente informazioni privilegiate in quanto hanno in essere solo transazioni infragruppo. Con il termine infragruppo si dovrebbero intendere tutti i rapporti societari compresi controllo, collegamento, rapporti di affiliazione e joint venture indipendentemente dal consolidamento finanziario. Escludendo le transazioni concluse da queste entità dal perimetro del reporting previsto dalla regolamentazione e non disponendo, di conseguenza, di potenziali informazioni privilegiate, non si ritiene che l’iscrizione di tali soggetti nel registro ElCom possa determinare un valore aggiunto quanto piuttosto possa configurarsi come un mero adempimento burocratico ed un aggravio operativo e gestionale per gli operatori.

 

Capitolo 2: Obblighi degli operatori di mercato e di altre persone

Registrazione (art. 3): Per quanto riguarda l’obbligo di registrazione, apprezziamo molto che all’interno del “Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione” sia prevista la possibilità, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi supplementari, di considerare le medesime informazioni che un operatore di mercato comunica in fase di registrazione alla propria autorità nazionale. Tuttavia, per poter efficacemente attuare questo principio e, quindi, non gravare di ulteriori adempimenti gli operatori di mercato, suggeriamo di non chiedere una doppia registrazione per gli operatori europei operanti su prodotti energetici svizzeri bensì di stabilire un protocollo per la condivisione dati con il registro europeo.

In altri termini, costituendo tale protocollo ElCom, si potrebbero riconoscere gli operatori di mercato direttamente attraverso il codice identificativo (c.d. ACER Code) di ciascun soggetto già attribuito dalle autorità di regolamentazione europee o britanniche.

Pubblicazione Informazioni Privilegiate (art. 4): La pubblicazione delle informazioni privilegiate ha lo scopo di consentire a tutti gli operatori di mercato di disporre delle medesime informazioni sul mercato dell’energia all’ingrosso al fine di impedirne lo sfruttamento e la trasmissione a fini manipolativi, distorsivi e per trarne vantaggi indebiti.

Già ora per le attività sui prodotti all’ingrosso con consegna in Svizzera possono essere rilevanti le informazioni privilegiate pubblicate dagli operatori sui portali già esistenti; per tanto i soggetti che operano sui mercati hanno spesso già in essere strumenti che consentono di gestire/elaborare in maniera automatica queste informazioni.

In questo contesto, riterremmo più efficiente che la pubblicazione delle informazioni privilegiate ai sensi della LVTE possa essere considerata adempiuta anche se la pubblicazione avviene sulle inside information platform già accreditate ai sensi REMIT. Tale modalità di pubblicazione eviterebbe di generare confusione negli utilizzatori di queste informazioni evitando di generare indebite doppie pubblicazioni. Pertanto, proponiamo che la lista delle piattaforme che verrà accreditata da ElCom nella LVTE tenga conto di tutte le piattaforme già autorizzate e accreditate da ACER.

Ritenendo fondamentale il principio della pubblicazione delle informazioni privilegiate, risulta altresì necessario per poter meglio gestire le stesse ed evitare confusione/comportamenti disomogenei da parte degli operatori, definire una soglia di rilevanza materiale per la pubblicazione in termini di potenza/flusso. La definizione di soglie per la pubblicazione delle informazioni privilegiate elimina infatti già gran parte dell'incertezza rispetto alla rilevanza o meno di una determinata informazione e permette di migliorare la trasparenza del mercato evitando l'eccessiva pubblicazione di informazioni che potrebbero essere fuorvianti.

Oltre a ciò, anche in considerazione che in ambito REMIT sono in corso più iniziative per l’identificazione di soglie di materialità, suggeriamo la possibilità che un eventuale valore definito a livello europeo possa poi essere utilizzato anche nella LVTE così come, nel caso di identificazione di soglie nazionali nei mercati nazionali dei Paesi europei, che la soglia per le informazioni relative ai prodotti energetici svizzeri possa essere armonizzata con i Paesi confinanti. 

Relativamente al tema della responsabilità della pubblicazione, considerando che non sempre il proprietario di un impianto di produzione è tempestivamente messo a conoscenza delle informazioni relative allo stesso impianto, proponiamo che venga prevista anche la possibilità per la società proprietaria dell’impianto di delegare l’adempimento della pubblicazione delle informazioni privilegiate ai soggetti che gestiscono l’impianto.

Da ultimo, basandoci sull’esperienza europea degli ultimi anni, riteniamo utile portare alla vostra attenzione la rilevanza delle informazioni con cui i TSO (“Trasmission System Operator”) entrano in contatto (ad es. riduzione dei flussi). Vediamo infatti un vantaggio nella pubblicazione da parte dei TSO stessi delle informazioni ogni volta disponibili (anche gestita privatamente, ad esempio tramite il sito web dell'infrastruttura coinvolta). Questo potrebbe aiutare tutti gli attori del mercato dell’energia all’ingrosso ad essere allineati sulle situazioni che potrebbero influenzare il mercato in cui operano, aiutando ad evitare il rischio di manipolazione del mercato e di insider trading che potrebbe verificarsi quando solo una parte degli attori dispone di un'informazione rilevante relativa ad infrastrutture gestite dai TSO.

Reporting (art. 5): In tema reporting, segnaliamo alcuni punti, portati anche all’attenzione del regolatore europeo per la recente revisione di REMIT, che riteniamo rilevanti per un corretto e più efficace adempimento dello stesso. In particolare, proponiamo l’adozione di un c.d. single side reporting introducendo l’obbligo di reporting – comunque delegabile – solo in capo all’ acquirente, senza responsabilità per l'altra controparte.

Parallelamente, suggeriamo che la responsabilità di riportare gli ordini e le transazioni concluse su un OMP (“Market Place Organizzato”) sia prevista esclusivamente in capo ai gestori delle piattaforme OMP - senza alcuna responsabilità per gli operatori di mercato - in quanto si tratta dei soggetti che già dispongono di tutte le informazioni necessarie.

Per quanto riguarda le tematiche più operative, vorremmo inoltre porre alla vostra attenzione la necessità di specificare all’interno del testo normativo che i dati relativi alle nomine di gas ed energia elettrica debbano essere riportate direttamente dal TSO così come le transazioni primarie e secondarie di capacità di trasporto. Il TSO, infatti, è il vero proprietario dell’informazione ed il solo che può autorizzare il trasferimento in caso di transazioni di capacità secondaria.

Inoltre, al fine di poter adempiere correttamente all’obbligo di reporting, suggeriamo che vengano meglio precisate all’interno del testo della LVTE le tempistiche di reporting delle informazioni. Al fine di non creare confusione negli operatori suggeriamo un allineamento con le tempistiche europee del reporting delle varie tipologie di transazione.

Oltre a ciò, ricordiamo che sarebbe sicuramente apprezzato dagli operatori di mercato conoscere le informazioni dettagliate da segnalare. Il formulario di dettaglio di questi dati ancora una volta potrebbe sicuramente prendere ad esempio quello europeo e prevedere simili protocolli di invio.

 

Capitolo 3: Comportamento sul mercato non ammesso

Nel testo proposto vengono esplicitati i comportamenti non ammessi sul mercato. In tale ambito suggeriamo di specificare che i comportamenti non ammessi devono rientrare nel perimetro della intenzionalità per essere sanzionati. In particolare, riteniamo necessario chiarire che gli errori operativi non possono costituire manipolazione del mercato proprio in mancanza del profilo dell’intenzionalità.

Con specifico riferimento alla gestione delle informazioni privilegiate, la LVTE prevede poi il divieto agli operatori di mercato che dispongono di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso di sfruttare tali informazioni e di conseguenza manipolare il mercato. Tale divieto non trova applicazione nei casi descritti dall’art. 7 comma 4. A nostro avviso, in considerazione degli importanti obblighi di consegna dell’energia fisica che sono alla base del funzionamento dei mercati oggetto della normativa), riteniamo che tale divieto non dovrebbe applicarsi – analogamente a quanto previsto in ambito REMIT - anche:

  • alle operazioni effettuate per garantire l’assolvime nto di un obbligo di acquisizione o di cessione di prodotti energetici all’ingrosso svizzeri già maturato, quando l’obbligo risulti da un accordo concluso o da un ordine di compravendita emesso prima che la persona interessata venisse in possesso dell'informazione privilegiata;
  • alle operazioni eseguite da produttori di energia all'esclusivo fine di coprire le perdite fisiche immediate risultanti da indisponibilità impreviste, quando per effetto della mancata copertura l'operatore di mercato non sarebbe in grado di far fronte ai suoi obblighi contrattuali o quando dette operazioni vengano effettuate d'intesa con il/i gestori del sistema di trasporto interessati per garantire il funzionamento normale e in condizioni di sicurezza del sistema;
  • agli operatori di mercato che agiscono conformemente alle disposizioni nazionali di emergenza.



Capitolo 4: Autorità di vigilanza e trattamento dei dati

Con riferimento alla tassa di vigilanza riteniamo necessario che sia meglio specificato cosa si intende e a quali soggetti verrà applicata. Nel testo attualmente proposto, nella definizione di operatore di mercato sono ricompresi anche i soggetti (fisici o giuridici) con un domicilio non in Svizzera ma che concludono transazioni ai sensi della LVTE in Svizzera. Ai soli fini dell’applicazione della tassa di vigilanza, riterremmo più opportuno definire i soggetti obbligati al pagamento della tassa come coloro che effettivamente ritirano o consegnano energia in Svizzera escludendo le imprese che effettuano esclusivamente mere attività di transito.

Quale principio generale, la tassa dovrebbe essere fissata a un livello tale da garantire che non sia discriminatoria ed eviti di imporre un indebito onere finanziario o amministrativo ai partecipanti al mercato. A tal proposito si suggerisce di definire che il calcolo della tassa sia effettuato sulla base delle attività effettivamente svolte dall’operatore energetico.

La tassa in ogni caso dovrebbe essere tale da coprire solo i costi sostenuti dalla ElCom per svolgere la propria attività di controllo ai sensi della LVTE. La ElCom dovrebbe avere di conseguenza un obbligo di trasparenza rispetto all’utilizzo delle somme e un budget definito per un periodo almeno quinquennale consentendo così di garantire stabilità della tassa di vigilanza per il medesimo periodo (5 anni).



Capitolo 5: Strumenti di vigilanza, Capitolo 6: Collaborazione con altre autorità e Capitolo 7: Disposizioni penali

Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni ai sensi della LVTE, riteniamo che la loro più corretta natura sia amministrativa e non certo penale. Dovrebbe essere infatti meglio chiarito che la manipolazione del mercato e l'insider trading sono comportamenti amministrativi e solo le attività intenzionali possono essere penalmente sanzionate.

Supportiamo quanto espresso dall’art. 22 della LVTE circa la creazione e la promozione di una collaborazione tra le autorità europee e quella svizzera. A tal fine auspichiamo sia possibile redigere un protocollo di armonizzazione tra le autorità non solo per garantire lo scambio di informazioni in modo reciproco ma anche per condividere gli eventuali procedimenti sanzionatori. Riteniamo infatti che da un punto di vista giuridico non sarebbe corretto procedere nei confronti di un soggetto attraverso due procedimenti avviati da due distinte autorità relativamente al medesimo comportamento. Per tale motivo riteniamo che lo scambio di informazioni tra autorità e la relativa collaborazione sui procedimenti possa essere sicuramente un utile strumento per evitare doppi e inefficienti procedimenti sanzionatori.

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