Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni ad ARERA in relazione alla Consultazione 471/2023/R/eel del 19 ottobre 2023 recante “Modifiche e integrazioni alla metodologia per la determinazione del prezzo di esercizio del mercato della capacità per il periodo di consegna 2024”
Elettricità Futura condivide la proposta di confermare anche per l’anno di consegna 2024 le disposizioni introdotte negli ultimi due anni per l’affinamento delle modalità di calcolo del prezzo di esercizio del mercato della capacità. L’Associazione ritiene che il calcolo dello strike price sulla base di indicatori di prezzo giornalieri permetta infatti una migliore aderenza dello stesso all’effettivo costo variabile della tecnologia di punta, rispetto ad un’indicizzazione mensile, indipendentemente dal particolare contesto di mercato.
Considerato tale vantaggio, Elettricità Futura chiede ad ARERA di rendere strutturale questa modifica, valutandone l’estensione anche per gli anni di consegna successivi al 2024.
L’Associazione avanza anche una proposta di affinamento del calcolo dello strike price.
Leggi le osservazioni di dettaglio
Osservazioni generali
Condividiamo la proposta di confermare anche per l’anno di consegna 2024 le disposizioni introdotte negli ultimi due anni per l’affinamento delle modalità di calcolo del prezzo di esercizio del mercato della capacità. Il calcolo dello strike price sulla base di indicatori di prezzo giornalieri permette infatti una migliore aderenza dello stesso all’effettivo costo variabile della tecnologia di punta, rispetto ad un’indicizzazione mensile, indipendentemente dal particolare contesto di mercato. Considerato tale vantaggio, chiediamo ad ARERA di rendere strutturale questa modifica, valutandone l’estensione anche per gli anni di consegna successivi al 2024.
Approfittiamo dell’occasione offerta dalla consultazione per avanzare una proposta di affinamento del calcolo dello strike price, riportata nelle osservazioni di dettaglio.
Osservazioni di dettaglio
Q.1 Si condivide l’orientamento dell’Autorità di modificare la deliberazione 399/2021/R/eel, al fine di estendere all’anno 2024 l’applicazione delle disposizioni introdotte con la deliberazione 83/2022/R/eel a decorrere dal 5 marzo 2022 e successivamente confermate sino al 31 dicembre 2023 con la deliberazione 437/2023/R/eel, in relazione al valore standard del gas naturale e alla valorizzazione delle quote di emissione per il calcolo del prezzo di esercizio del mercato della capacità?
Concordiamo con la proposta.
Chiediamo comunque ad ARERA di analizzare la seguente proposta di affinamento.
Gli impianti TG con rendimento standard hanno costi di generazione allineati allo strike price (che è calcolato proprio basandosi su un impianto TG, che è la tecnologia di punta ai fini del CM). Pertanto, al momento della definizione dell'offerta per tali unità, il costo gas è rappresentato dal prezzo gas più aggiornato al momento dell'offerta.
Con riferimento a offerte presentate su MSD da parte di impianti TG, in uno scenario di prezzi gas volatili e decrescenti - anche effettuando un inseguimento ottimale del prezzo SAP tramite aggiornamento orario delle offerte su MB - possono emergere dei corrispettivi variabili da restituire per offerte non accettate su MSD ad un prezzo maggiore dello strike price, su cui l'operatore anche con la massima diligenza ha un livello di controllo nullo. In particolare, tale effetto può essere maggiore con riferimento alla prima parte della giornata, quando il costo gas con riferimento di prezzo SAP considerato per l'offerta MB può discostarsi maggiormente rispetto al SAP consuntivo finale. Tale criticità si ripresenta in modo significativo in special modo nei momenti di forte volatilità dei prezzi gas: tali scenari, come detto in premessa, non sono affatto da escludere per l’anno 2024 e né per gli anni a venire.
Pertanto, proponiamo che per il calcolo dello strike price relativo all’anno 2024, nei soli casi in cui si verificasse un andamento del prezzo gas discendente (cioè nel caso in cui la media ponderata del prezzo gas nel giorno D-1 sia superiore almeno del 5-10% rispetto alla media ponderata registrata nel giorno D) si utilizzi il valore massimo su base oraria che ha raggiunto il SAP a partire dalla giornata del giorno D-1 e fino al giorno D, tale intervallo, oltre a rispecchiare le tempistiche con cui l'operatore può operare sui vari mercati al fine di adeguare le offerte per inseguire il SAP, evita di considerare valori del SAP eventualmente anomali a causa della scarsa liquidità che si può verificare dal D-3 al D-2 (infatti, resta inteso che il SAP è calcolato come media ponderata delle transazioni a partire dal giorno D-3).
In tutti gli altri casi, ai fini del calcolo dello strike price si continuerebbe ad utilizzare la metodologia vigente.
La piattaforma di scambio in cui matura il prezzo SAP è gestita dal GME; pertanto, la proposta prevede che il GME comunichi giornalmente ad ARERA e Terna e pubblichi sul proprio sito il valore massimo del SAP, ai fini del calcolo dello strike price giornaliero e per la conseguente fatturazione dei corrispettivi variabili.
Infine, evidenziamo che nonostante tale modifica, l’operatore continuerebbe a offrire rispetto alla migliore stima dei propri costi effettivi di generazione effettuata al momento della definizione dell'offerta in un’ottica di copertura dei costi e massimizzazione dei margini.
Cogliamo l’occasione per reiterare la richiesta, già avanzata in molteplici occasioni sia a Terna che all’Autorità, che ARERA disponga l’introduzione dell’obbligo di pubblicazione sul sito del GME o di Terna del valore, anche consuntivato, dello strike price. Dato che deve poter essere calcolabile dall’operatore – ex art. 9 del 98/11 – il valore dello strike price dovrebbe anche poter essere verificabile (e consultabile). Al momento, l’unica verifica disponibile all’operatore per le proprie stime è fornita dalle fatture di pagamento del corrispettivo variabile. Motivazioni legate alla indisponibilità pubblica dei dati di calcolo non dovrebbero essere ostacolo alla trasparenza dell’indice in oggetto.