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Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

Lettera Elettricità Futura con altre Associazioni (21/12/2022)

Elettricità Futura, Aiget,  Assogas, Energia Libera, Proxigas e Utilitalia hanno trasmesso una lettera a firme congiunte ai Capi di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in relazione alle misure di rateizzazione delle bollette introdotte dal DL Aiuti Quater nell’ambito degli interventi di sostegno alle imprese contro il caro energia

L’articolo 3 del citato decreto prevede l’obbligo per i fornitori di energia di rateizzare, per i clienti che ne facciano richiesta, gli importi della componente energetica di elettricità e gas naturale se sono rispettate specifiche condizioni precisate dalla norma e da declinare ulteriormente con decreti.

In vista dell’attuazione di tali disposizioni, le Associazioni firmatarie ritengono fondamentale segnalare alle alcune criticità del citato articolo 3 - tra cui, ad esempio, il perimetro preciso di applicazione della misura le modalità di determinazione degli importi rateizzabili, le garanzie a tutela dei fornitori.

 

Leggi il testo integrale della lettera

Gentilissimi,

le scriventi associazioni desiderano portare alla vostra cortese attenzione le misure di rateizzazione delle bollette introdotte dal DL Aiuti Quater nell’ambito degli interventi di sostegno alle imprese contro il caro energia.

L’articolo 3 del citato decreto prevede l’obbligo per i fornitori di energia di rateizzare, per i clienti che ne facciano richiesta, gli importi della componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, laddove tali importi siano eccedenti il valore medio contabilizzato nel 2021.

L’accesso alla misura avviene se sono rispettate specifiche condizioni, quali la stipula di una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato, precisate dalla norma e da declinare ulteriormente con decreti del ministro delle Imprese e del Made in Italy, del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica virgola e del ministro dell'Economia e delle Finanze.

In vista dell’attuazione di tali disposizioni, riteniamo fondamentale che siano opportunamente tenute in considerazione alcune criticità ed aspetti non chiari del citato articolo 3 - tra cui, ad esempio, il perimetro preciso di applicazione della misura le modalità di determinazione degli importi rateizzabili, le garanzie a tutela dei fornitori -  meglio precisate nel documento allegato alla presente.



Leggi l’Allegato alla lettera, con le osservazioni di dettaglio

Tra le misure di sostegno alle imprese introdotte dal DL Aiuti Quater, l’articolo 3 prevede l’obbligo per i fornitori di energia di rateizzazione delle bollette ai clienti che ne facciano richiesta. La rateizzazione, prevista per un massimo di 36 rate mensili, si applica alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, laddove le somme siano eccedenti l'importo medio contabilizzato nell'intero 2021.

Per accedere alla misura le imprese dovranno dimostrare la disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e compilare una domanda le cui modalità saranno definite da un decreto.

SACE S.p.a. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia.

La norma prevede in sostanza l’obbligatorietà di una misura di rateizzazione già introdotta dalle norme precedenti ed a cui molti operatori energetici hanno già aderito a supporto dei propri clienti. Tale obbligatorietà impone un ulteriore onere in capo venditori di energia, già fortemente colpiti dalle numerose misure ed adempimenti introdotti negli ultimi mesi per fronteggiare la crisi energetica. A tal proposito riteniamo opportuno controbilanciare l’interesse meritevole delle imprese richiedenti la dilazione con quello dei fornitori di energia, che – vista l’attuale situazione di difficoltà – hanno l’esigenza di limitare il più possibile i rischi legati alle richieste di rateizzazione.

L’applicazione di questo ulteriore adempimento presenta inoltre alcuni aspetti di criticità e richiede alcuni chiarimenti.

Osservazioni di dettaglio

Comma 1 – Ambito di applicazione della norma

  • Tipologie di clienti interessati dalla norma: è necessario chiarire con precisione il perimetro soggettivo di applicazione della norma, cioè l’esatta individuazione dei clienti che possono accedere al meccanismo di rateizzazione. Dall’insieme delle “imprese” occorrerebbe ad esempio specificare che vi sono esclusi i condomini, le associazioni e le Pubbliche Amministrazione, mentre potrebbero essere comprese   le ditte individuali. Da confermare invece l’inclusione o meno anche dei liberi professionisti.
  • Importo rateizzabile: la norma introduce la facoltà per le imprese di richiedere la rateizzazione degli importi per la componente energetica di elettricità e gas eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo. Appare necessario semplificare l’intero meccanismo di calcolo della base rateizzabile.
  • Presenza di diversi fornitori: per poter rientrare nell’ambito di applicazione della norma, l’impresa interessata a chiedere la rateizzazione dovrà essere stata fornita almeno per un mese nel 2021 con il fornitore attuale. Da ciò consegue che la norma non deve essere applicata a favore di clienti che nel corso del 2021 non erano contrattualizzati con il fornitore attuale, perché il calcolo per la determinazione dell’importo rateizzabile sarà eseguibile solo se il cliente è stato almeno un mese nel 2021 con fornitore attuale. È quindi necessario escludere che il fornitore attuale debba procedere ad eventuali conteggi sulla base di fatture di altri fornitori.

Per risolvere questi problemi e semplificare le modalità di calcolo si potrebbe introdurre un valore medio % da applicare al fatturato oggetto di rateizzo che traduca, per tutte le società di vendita, il valore rateizzabile. Il residuo rispetto a tale valore rappresenterebbe, viceversa, il quantum da versare a titolo di acconto come condizione necessaria per la concessione della rateizzazione stessa. Ad esempio, potrebbe essere definita a priori una percentuale fissa, quale il 30%, del valore della fattura.

 

Comma 2 – Obbligo di offerta per il fornitore di una proposta di rateizzazione

  • Requisiti che determinano o meno l’obbligo per il fornitore di offrire proposta di rateizzazione: secondo la nostra interpretazione del comma 2, l’obbligo del fornitore a proporre il rateizzo nasce solo nel caso in cui risulti verificata la duplice condizione:
    1. di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 (garanzia SACE), e
    2. di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato.

Ove questa interpretazione venisse confermata, dovrebbe essere prevista dal DM documentazione idonea per attestare l’effettiva concessione della garanzia di SACE alla impresa assicuratrice.

  • Semplificazione delle regole di rateizzo e definizione di tempistiche massime entro le quali il cliente può richiederlo: il calcolo dell’ammontare oggetto di rateizzazione è sicuramente la parte più complessa, in termini di gestione operativa da parte del fornitore, della norma. Suggeriamo di seguito alcune proposte di semplificazione delle regole per la gestione dei piani di rateizzazione e proponiamo la definizione di tempistiche precise che i clienti dovranno rispettare per poter chiedere il piano di rateizzazione. In particolare proponiamo che:
  1. Rispetto a un tasso di interesse non superiore al rendimento dei BTP sia applicato preferibilmente il tasso di interesse contrattuale.
  2. Il cliente debba procedere alla richiesta entro la data di scadenza delle fatture con indicazione dell’importo da rateizzare.
  3. Si preveda un termine a partire dalla richiesta di cui al punto precedente entro il quale l’istanza deve pervenire completa di indicazione delle fatture per cui si richiede piano rate.
  4. Il Decreto attuativo consideri anche la gestione per le fatture scadute al momento della emanazione del DM e in perimetro (consumi ottobre-novembre) che al momento dell’emanazione del DM potrebbero essere già scadute o magari anche già messe in mora.
  5. Si confermi comunque, anche con riferimento a quanto previsto al punto precedente, che l’avvio del piano di rateizzazione deve essere vincolato al pagamento della quota non rateizzabile, con evidenza del pagamento, e all’assenza di morosità pregresse del cliente.

 

Commi 4 e 5 – Garanzie pubbliche in favore delle imprese di assicurazione e dei fornitori

  • Garanzia pubblica per il fornitore: occorre chiarire il meccanismo di garanzia, in particolare quello a tutela del fornitore, specificando che la compagnia assicurativa potrà rilasciare la copertura assicurativa solo se la stessa è garantita da SACE (cfr. primo bullet “Requisiti che determinano o meno l’obbligo per il fornitore di offrire proposta di rateizzazione”). In caso contrario, è necessario precisare nella norma che le imprese di assicurazione autorizzate sono quelle con rating elevati (in base alle principali agenzie di rating). È poi importante che si garantiscano tempistiche adeguate di assicurazione dei Clienti richiedenti al fine di contenere lo slittamento tra l’attivazione del piano di rateizzo e l’originaria scadenza delle fatture. In alternativa, proponiamo l’obbligatorietà di copertura delle compagnie di assicurazione da parte di SACE.
  • Escussione delle garanzie: è necessario chiarire il processo di escussione, in particolare il passaggio “SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti”. Considerato che in genere l’escussione è effettuata dai beneficiari della garanzia, occorre chiarire quali sono i ruoli e le responsabilità previsti dalla norma per i diversi attori.

Comma 7 – Alternatività piano di rateizzazione/ fruizione crediti d’imposta

  • Evidenziamo che il fornitore non può essere tenuto al controllo sull’effettivo utilizzo del credito di imposta anche in virtù della impossibilità di procedere alla verifica di eventuali richieste autonome effettuate dai clienti. Il tema potrebbe essere oggetto di una dichiarazione obbligatoria del cliente. Questo elemento dovrebbe essere chiarito nel Decreto attuativo.

 

Altro

  • Riteniamo che il fornitore non debba essere tenuto a ‘promuovere’ il DL dando informativa ai propri clienti dell’esistenza della norma e del presente articolo.

 

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