Elettricità Futura e Anigas hanno trasmesso le proprie osservazioni e proposte all’ARERA relativamente agli orientamenti illustrati dall’Autorità nel documento di consultazione 368/2021/E/com in titolo.
Le due Associazioni condividono le finalità sottese alla consultazione in oggetto, volta a definire indicazioni operative per il riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE fino al “completamento della ricostruzione”, in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 183/20.
Nello specifico, una volta completata la ricostruzione del sito abitativo, non si reputa necessaria la comunicazione da dal cliente ai venditori e ai gestori del SII di non essere più beneficiari di un’abitazione provvisoria, in quanto, oltre a essere un onere amministrativo per il cliente (soggetto a dimenticanza) è in contrasto con l’obiettivo di semplificazione della complessità amministrativa.
Una volta completata la ricostruzione del sito abitativo, è presumibile infatti che i titolari delle utenze escano dalle SAE e MAPRE, effettuando una cessazione del contratto di fornitura o in alternativa intervenga una voltura del contratto di fornitura, nell’ipotesi di subentro nelle SAE e nei MAPRE di nuovi soggetti individuati dai Comuni.
A seguito della comunicazione di cessazione e/o di voltura, gli esercenti la vendita e i gestori del SII provvederanno a sospendere l’applicazione delle agevolazioni, nel rispetto dei flussi di comunicazione già attualmente previsti dalla regolazione.
Elettricità Futura e Anigas ribadiscono l’importanza che l’Autorità definisca le misure di integrazione e armonizzazione dei meccanismi di anticipazione finanziaria e di riconoscimento dei crediti non riscossi stante l’estensione da 36 a 120 mesi di rateizzazione delle fatture di conguaglio emesse o da emettere verso le popolazioni colpite da eventi sismici dell’Italia Centrale, che la Delibera 111/2021/R/com aveva rimandato a successivo provvedimento.
Le due Associazioni auspicano in un intervento regolatorio volto a compensare tutti gli operatori per gli effetti della rateizzazione a 10 anni, prevedendo la copertura degli oneri finanziari a cui gli esercenti la vendita sono esposti per effetto dell’estensione a 120 mesi del periodo minimo di rateizzazione degli importi delle fatture sospese.
In particolare, Elettricità Futura e Anigas propongono che agli esercenti la vendita sia riconosciuto l’onere finanziario sostenuto nel periodo oggetto di istanza e relativo ai crediti non iscritti in quanto oggetto di rateizzazione, prendendo a riferimento il tasso di interesse determinato a valle della conclusione del procedimento di aggiornamento del PWACC.
Leggi il documento integrale con le osservazioni di dettaglio
Premessa
Anigas ed Elettricità Futura con il presente documento esprimono le proprie osservazioni e proposte relativamente agli orientamenti illustrati dall’Autorità nel documento di consultazione 368/2021/E/com (di seguito DCO) in materia di proroga delle agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione 252/2017/R/com a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE, site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16.
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Si condividono le finalità sottese alla consultazione in oggetto, volta a definire indicazioni operative per il riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE fino al “completamento della ricostruzione”, in conformità a quanto disposto dal decreto- legge 183/20.
La norma prevede infatti che la proroga delle agevolazioni tariffarie riconosciute alle utenze e forniture relative ad immobili inagibili nonché alle utenze e forniture localizzate nelle zone rosse fino al 31 dicembre 2021 e alle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.
Nello specifico, si condivide l’orientamento dell’Autorità di correlare la conclusione delle agevolazioni alla permanenza delle utenze e delle forniture colpite dal sisma nelle SAE e nei MAPRE, prevedendo che l’agevolazione sia riconosciuta ai titolari delle utenze e forniture colpite fino a che sia soddisfatta la condizione di permanenza nelle SAE ovvero nei MAPRE, nell’ipotesi che i titolari delle medesime utenze e forniture facciano rientro o si spostino in altra abitazione solo in seguito al completamento della ricostruzione.
Invero, la permanenza della singola utenza in uno di tali alloggi di emergenza consente di presumere che non sia stata ancora completata la ricostruzione del sito abitativo, costretta pertanto a permanere nell’alloggio di emergenza.
Una volta completata la ricostruzione del sito abitativo, è presumibile che i titolari delle utenze escano dalle SAE e MAPRE, effettuando in parallelo una cessazione del contratto di fornitura (e contestuale attivazione del contratto relativamente all’abitazione dove rientrano o si spostano) o in alternativa intervenga una voltura del contratto di fornitura, nell’ipotesi di subentro nelle SAE e nei MAPRE di nuovi soggetti individuati dai Comuni.
Conseguentemente, non si reputa necessaria la comunicazione da parte dell’utenza agli esercenti la vendita e ai gestori del SII di non essere più beneficiari di un’abitazione provvisoria. Tale comunicazione, che per il cliente finale rappresenterebbe un onere amministrativo e come tale soggetto a dimenticanza, appare in contrasto con l’obiettivo di semplificazione della complessità amministrativa.
A seguito della comunicazione di cessazione e/o di voltura, fatto salvo il caso di voltura mortis causa, attesa la continuità, anche per effetto di eventuali vincoli di parentela, tra gli stessi soggetti utilizzatori, gli esercenti la vendita e i gestori del SII provvederanno a sospendere l’applicazione delle agevolazioni, nel rispetto dei flussi di comunicazione già attualmente previsti dalla regolazione.
Con l’occasione, si ribadisce l’importanza che l’Autorità definisca le misure di integrazione e armonizzazione dei meccanismi di anticipazione finanziaria e di riconoscimento dei crediti non riscossi, che la delibera 111/2021/R/com aveva rimandato a successivo provvedimento stante l’estensione da 36 a 120 mesi di rateizzazione delle fatture di conguaglio emesse o da emettere verso le popolazioni colpite da eventi sismici dell’Italia Centrale.
Sono evidenti infatti le criticità di tipo finanziario che graveranno sulle società di vendita per effetto di tale norma.
Si auspica in un intervento regolatorio volto a compensare tutti gli operatori per gli effetti della rateizzazione a 10 anni, prevedendo la copertura degli oneri finanziari a cui gli esercenti la vendita sono esposti per effetto dell’estensione a 120 mesi del periodo minimo di rateizzazione degli importi delle fatture sospese.
Riteniamo infatti che le misure implementate con la Delibera 277/2021/R/com non sono ancora sufficienti a sanare la forte esposizione finanziaria a carico delle società di vendita. A differenza del meccanismo vigente di anticipazione finanziaria previsto dalla Delibera 810/2016/R/eel, che è accessibile esclusivamente agli operatori per i quali il fatturato sospeso ha superato certe soglie e che rappresenta una misura di breve termine per il ripristino dell’equilibrio finanziario, le misure di integrazione dovrebbero essere di tipo strutturale.
Nello specifico, si propone che agli esercenti la vendita sia riconosciuto, nell’ambito del meccanismo di reintegro di cui alla delibera 252/2017/R/com, l’onere finanziario sostenuto nel periodo oggetto di istanza e relativo ai crediti non iscritti in quanto oggetto di rateizzazione, secondo modalità operative semplici.
L’esercente la vendita provvederebbe, nell’ambito dell’istanza ai sensi dell’articolo 23 della delibera citata, a comunicare alla CSEA:
- il credito scaduto e non riscosso ammesso al meccanismo di reintegro della morosità, che la delibera già prevede sia valorizzato «al netto degli importi oggetto di rateizzazione per cui non sono ancora decorsi i termini di cui al comma 23.1, lettera b)» ossia al netto delle fatture, o singole rate, i cui termini di pagamento non sono scaduti da almeno 12 mesi alla presentazione dell’istanza di partecipazione (art. 23.7, lettera d), punto ii);
- il credito rateizzato escluso dal meccanismo di reintegro, sul quale la CSEA riconoscerebbe l’interesse finanziario maturato nel periodo oggetto dell’istanza, applicando al valore del credito dichiarato il tasso di interesse individuato dall’Autorità.
Data la durata dell’esposizione finanziaria decennale, l’onere finanziario dovrebbe essere valorizzato facendo riferimento ad un tasso di interesse di lungo periodo, piuttosto che di breve periodo. Inoltre, il valore del tasso di interesse dovrebbe essere nominale in quanto si applicherebbe al valore nominale dei crediti maturati.
A tale fine, suggeriremmo di ricorrere alle considerazioni e alle stime che l’Autorità è già chiamata a produrre nell’ambito del procedimento di definizione dei «Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per le regolazioni infrastrutturali dei settori elettrico e gas nel secondo periodo di regolazione (II PWACC)», avviato con del. 380/2020 e la cui conclusione è prevista entro la fine dell’anno in corso.
In particolare, sulla base di quanto riportato nel documento per la consultazione 308/2021 e nel relativo allegato preparato per l’Autorità da consulente Oxera (si veda in particolare pag.30), il tasso di interesse calcolato su un orizzonte decennale risulta pari a ca. il 2,2%.
Ai fini del riconoscimento degli interessi sui crediti oggetto di rateizzazione a favore delle popolazioni colpite da eventi sismici dell’Italia Centrale, si potrebbe pertanto prendere a riferimento il sopra richiamato tasso di interesse determinato a valle della conclusione del procedimento di aggiornamento del PWACC.
Con l’occasione si segnala inoltre l’opportunità di effettuare una riflessione sulla disciplina della cessione del credito attualmente prevista in caso di switching da applicare ai clienti finali che beneficiano della rateizzazione a favore delle popolazioni colpite da eventi sismici dell’Italia Centrale, alla luce dell’estensione da 36 a 120 mesi di rateizzazione delle fatture di conguaglio e in vista della rimozione delle tutele di prezzo. Su questo vi faremo avere alcune riflessioni a stretto giro di posta.
OSSERVAZIONI AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE
S.1. Si condivide l’orientamento dell’Autorità volto a prevedere l’applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione 252/2017/R/com a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE? Motivare la risposta.
Come già evidenziato nelle osservazioni generali, condividiamo gli orientamenti dell’Autorità.
S.2. Si ritiene corretto non introdurre limiti temporali al riconoscimento della durata delle agevolazioni? Si ritiene condivisibile correlare il periodo di durata delle agevolazioni alla permanenza degli utenti e dei clienti finali colpiti nelle SAE e nei MAPRE? Motivare la risposta.
Come già evidenziato nelle osservazioni generali, condividiamo gli orientamenti dell’Autorità.
S.3. Si ritiene vi siano ulteriori elementi di cui l’Autorità dovrebbe tener conto nel definire le misure applicative per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE? Motivare la risposta.
S.4. Si ritiene corretto prevedere che entro 30 (trenta) giorni dal trasferimento in altra abitazione in seguito alla ricostruzione o dal verificarsi di altro evento che faccia venir meno il beneficio abitativo, i soggetti precedentemente alloggiati nelle SAE e nei MAPRE comunichino agli esercenti la vendita e ai gestori del SII di non essere più beneficiari di un’abitazione provvisoria? Quale eventuale modalità alternativa potrebbe essere prevista affinché gli esercenti e i gestori del SII vengano a conoscenza del venire meno del beneficio agevolativo? Motivare la risposta.
S.5. Si condivide l’orientamento dell’Autorità volto a prevedere che gli esercenti l’attività di vendita trasmettano alle imprese distributrici la comunicazione del cliente finale entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento e che tale istanza sia poi gestita dall’impresa distributrice entro il primo giorno successivo, ai fini della sospensione delle agevolazioni? Motivare la risposta.
S.6. Si condivide l’orientamento dell’Autorità di prevedere che le agevolazioni spettanti a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE siano riconosciute in fattura a partire dal primo giorno utile successivo a quello di emissione della fattura di conguaglio e comunque a far data dal 1° gennaio 2022? Si condivide che gli importi delle medesime fatture siano eventualmente rateizzati su richiesta del cliente finale sulla base dei criteri previsti dalla regolazione vigente in materia di cui al TIV e al TIVG? Motivare la risposta.
Come già evidenziato nelle osservazioni generali, non si ritiene necessario prevedere le sopra menzionate comunicazioni.
S.7. Si condivide l’orientamento dell’Autorità volto a prevedere che i minori ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE siano compensati nell’ambito dei meccanismi di perequazione già previsti? Si condivide che, con riferimento ai gestori del SII, tali minori ricavi siano compensati dalla CSEA con cadenza annuale? Motivare la risposta.
Condividiamo gli orientamenti dell’Autorità. Si rimanda inoltre alle osservazioni generali per la proposta di riconoscimento dell’onere finanziario sostenuto dagli esercenti la vendita a seguito della prevista rateizzazione a 10 anni delle fatture di conguaglio emesse o da emettere verso le popolazioni colpite da eventi sismici dell’Italia Centrale.