attendere prego…

Cerca

Policy

Policy / Mercato e Reti

Orientamenti per l’ottemperanza alle sentenze 14 giugno 2021 n. 1441, 1444 e 1449 del TAR Lombardia, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni

Osservazioni EF ad ARERA (15/11/2021)

Elettricità Futura ha trasmesso ad ARERA le proprie osservazioni in relazione al DCO 457/2021/R/com del 29 ottobre 2021 apprezzando gli sforzi fatti dall’Autorità per aggiornare nuovamente la regolazione in materia di prescrizione biennale, individuando nuove soluzioni per le modalità di comunicazione e interazione tra i diversi soggetti della catena della prescrizione.

Tuttavia, l’Associazione ritiene che il processo di consultazione possa essere migliorato per garantire una revisione più organica della disciplina, con tempi adeguati a valutare le proposte poste in consultazione.

Entrando nel merito dei contenuti del DCO, Elettricità Futura rileva che la proposta presenta complessità realizzative sulle quali fornisce alcune considerazioni e una possibile soluzione alternativa di intervento ritenuta più efficace ed efficiente per la conclusione delle partite pregresse sia per gli operatori sia per i clienti finali.

La problematica principale concerne l’introduzione in capo al DSO dell’obbligo di comunicare al venditore anche la (presunta) sussistenza o meno di cause ostative alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento. Secondo Elettricità Futura questa soluzione è concettualmente corretta, ma nella pratica è complessa da implementare. Pertanto, l’Associazione presenta una proposta alternativa per rivedere la disciplina in tema di obblighi informativi tra soggetti della catena in caso di prescrizione biennale che dovrebbe configurarsi in due fasi, una “transitoria” e una “di regime”.

 

Leggi il testo integrale delle osservazioni.

Osservazioni generali 

Apprezziamo gli sforzi fatti dall’Autorità per aggiornare nuovamente la regolazione in materia di prescrizione biennale al fine di ottemperare alle Sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del TAR Lombardia del 14 giugno scorso, con cui è stata annullata la Delibera 184/2020/R/com, individuando nuove soluzioni per le modalità di comunicazione e interazione tra i diversi soggetti della catena della prescrizione.

Ribadiamo inoltre il nostro apprezzamento per l’introduzione già nel testo della consultazione dello schema di Delibera o Allegato così come verrebbero modificati in esito al DCO. Lo strumento è estremamente utile per fornire agli operatori un’idea chiara di come le proposte elaborate nella consultazione andrebbero a impattare sull’articolato della Delibera o dell’Allegato, garantendo quindi una comprensione migliore delle stesse e facilitando la predisposizione delle osservazioni. Auspichiamo quindi che venga utilizzato con maggiore frequenza anche per i futuri DCO su altri dossier regolatori.

Riteniamo però che il processo di consultazione possa essere migliorato per garantire una revisione più organica della disciplina, con tempi adeguati a valutare le proposte poste in consultazione. Il tema è infatti già stato oggetto di diversi interventi, tra cui il recentissimo DCO 386/2021/R/com. Sarebbe stato preferibile eseguire un’unica consultazione comprensiva di tutte le proposte di intervento contenute nei due DCO e garantendo tempistiche più ampie per l’invio di commenti (in particolare, le scadenze della presente consultazione sono abbastanza stringenti, soprattutto considerando gli altri DCO e tavoli di lavoro aperti/attivi in questi giorni). In tale ottica, chiediamo che ARERA pubblichi provvedimenti coordinati in esito ai due DCO.

Entrando nel merito dei contenuti del DCO, accogliamo positivamente le proposte elaborate in quanto sembrano rappresentare un passo in avanti nella complicata gestione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, della disciplina della prescrizione breve e in particolare delle casistiche in cui sussistono cause ostative alla sua maturazione. La proposta presenta tuttavia rilevanti complessità realizzative sulle quali forniamo alcune considerazioni e una possibile soluzione alternativa di intervento ritenuta più efficace ed efficiente per la conclusione delle partite pregresse sia per gli operatori sia per i clienti finali.

La problematica principale concerne l’introduzione in capo al DSO dell’obbligo di comunicare al venditore unitamente alla misura o rettifica riferiti a consumi risalenti a più di due anni, l’indicazione della (presunta) sussistenza o meno di cause ostative alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli art. 2935 e 2941 del Codice civile, come richiamati dalle sentenze del TAR Lombardia nelle specifiche situazioni esaminate in sede di ricorsi). Questa soluzione che riteniamo utile per tutti i soggetti della filiera, in particolar modo i venditori, è concettualmente corretta, ma nella pratica è complessa da implementare. Infatti, evidenziamo che:

  • Risulta critico mettere in relazione le informazioni pervenute con la PEC con i dati di misura che invece viaggiano tramite flussi automatizzati e con tempistiche profondamente diverse;
  • Il DSO nei casi più complessi potrebbe non riuscire ad inviare la PEC congiuntamente alle misure o alle rettifiche poiché, per avviare e chiudere le istruttorie con cui verificare la sussistenza o meno delle cause ostative al maturare della prescrizione, potrebbe necessitare di un tempo maggiore. In ogni caso per il DSO è estremamente oneroso inviare PEC per tutti i casi di prescrizione biennale. Il venditore per fornire al cliente la comunicazione dettagliata di cui all’art. 4.1c dell’articolato in consultazione, dovrebbe interrompere il flusso di fatturazione in attesa di lavorare la PEC ricevuta dal DSO, con notevole aggravio operativo e impatti sul cliente che riceverebbe la fattura in ritardo.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, la proposta fatta nel DCO, almeno per il momento, è impossibile da mettere in pratica.

Presentiamo di seguito una proposta alternativa, appositamente ragionata con riferimento al settore elettrico, per rivedere la disciplina in tema di obblighi informativi tra soggetti della catena in caso di prescrizione biennale che dovrebbe configurarsi in due fasi, una transitoria e una “di regime”:

  1. Nella fase transitoria, della durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella Delibera in esito al DCO, l’avviso testuale che il venditore dovrà comunicare al cliente finale in fattura (art. 3.2, lettera a) dell’Allegato A alla Delibera 569/2018/R/com) dovrebbe essere riformulato come segue: “La presente fattura contiene può contenere importi per consumi risalenti a più di due anni che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]. La Sua richiesta verrà accolta salvo il caso in cui la società di distribuzione competente abbia verificato e comunicato le cause ostative relative alla mancata maturazione del diritto alla prescrizione dettagliandone le cause. In questo caso la Sua richiesta non potrà essere accolta e riceverà comunicazione in tal senso”.

 

La riformulazione dell’avviso testuale servirà quindi per esprimere la condizionalità della maturazione della prescrizione alla sussistenza delle cause ostative verificate a valle dell’eccezione presentata dal cliente finale. Il venditore potrà fornire al cliente l’informazione dettagliata sui motivi del diniego successivamente alla messa a disposizione della bolletta, a seguito dell’eccepimento da parte del cliente (oppure dopo il reclamo presentato a seguito di un eventuale diniego). 

Il DSO, se possibile contestualmente all’invio delle misure oppure entro tempistiche (necessariamente tecnicamente congrue in questa prima fase) definite da ARERA, a partire dalla data della comunicazione di eccezione sollevata dal Cliente finale invierà al venditore solo le PEC con le informazioni di dettaglio relative ai casi per cui ha verificato che sussistono cause ostative alla maturazione della prescrizione (in particolare gli artt. 2935 e 2941 del Codice civile).

I 6 mesi di fase transitoria dovrebbero essere sfruttati per mettere a punto (ad esempio istituendo un apposito Tavolo tecnico ARERA - SII - operatori - Associazioni) e implementare una soluzione standardizzata semplice per la comunicazione DSO → venditore della conferma della sussistenza o meno delle cause ostative alla maturazione della prescrizione: ad esempio, integrando nel flusso SII relativo alle misure/rettifiche l’informazione “cause ostative maturazione prescrizione” con valori “SI/NO”. Il canale PEC verrebbe quindi destinato alla trasmissione, solo in caso di diniego, della documentazione con le motivazioni aggiuntive utili a fornire, a seguito dell’eccepimento della prescrizione da parte del cliente finale, spiegazione motivata rispetto all’informazione già trasmessa al venditore tramite i flussi SII.

Nel Tavolo tecnico anzidetto, sarà opportuno individuare anche un canale più facilmente gestibile da parte del sistema rispetto al canale PEC individuato in consultazione. Infatti, in luogo della PEC, sarebbe auspicabile un flusso standardizzabile per lo scambio delle informazioni sull’eccezione sollevata dal cliente Finale e il successivo dettaglio documentale con le cause sospensive/interruttive della prescrizione. Il canale di comunicazione tra DSO e venditore, da definirsi nell’ambito del tavolo tecnico, verrebbe quindi destinato, solo in caso di sussistenza di cause ostative all’applicazione della prescrizione, alla resa disponibile della documentazione con le motivazioni aggiuntive utili a fornire una spiegazione motivata rispetto all’informazione già trasmessa al venditore tramite i flussi SII.

  1. Nella fase di regime, a decorrere dal termine della fase transitoria, in presenza di importi relativi a più di due anni il DSO provvederà a inviare, tramite il flusso standard, le informazioni e il dettaglio documentale solo nel caso in cui debba comunicare la sussistenza delle cause ostative alla maturazione della prescrizione. Il venditore inserirà nella fattura i messaggi di cui agli articoli 3 e 4 del documento consultato inviando al cliente, nel caso in cui il DSO abbia rilevato cause che non consentano al cliente di poter eccepire, in una fase successiva l’avviso contenente le motivazioni di dettaglio.

Dovrebbe inoltre essere previsto dalla regolazione che in assenza di comunicazione da parte del DSO sulla presenza di cause ostative alla prescrizione, dovrebbe essere inteso che non sussistono e quindi viene garantito il diritto del venditore a richiedere il ristoro delle componenti tariffarie.

 

Osservazioni di dettaglio

Q1. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità finalizzati a dare attuazione alle disposizioni della Legge di bilancio 2020 nel rispetto delle sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021? Se no, per quale motivo?

Rimandiamo alle osservazioni in premessa.

Indichiamo inoltre di seguito due osservazioni di dettaglio. In primo luogo, come già richiesto nelle nostre risposte ai DCO 300/2020/R/com e 386/2021/R/com, riteniamo estremamente importante che ARERA valuti l’implementazione di soluzioni utili per responsabilizzare maggiormente i clienti finali, incentivandoli a comunicare le autoletture con maggiore frequenza. Soluzioni in linea con quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 7) e che contribuirebbero significativamente a ridurre il numero di casi di eccezione della prescrizione biennale e a mitigare eventuali comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali, senza necessariamente dover intervenire sulla normativa primaria.  

In secondo luogo, approfittiamo del DCO per chiedere un chiarimento in merito alla gestione alla gestione dei superamenti di potenza contrattualizzata fatturate dopo due anni e sulle quali, in alcune situazioni, è capitato che i clienti finali hanno eccepito la prescrizione.

 

CONDIVIDI

FACEBOOK   /   TWITTER   /   LINKEDIN

Ultime novità da EF

Latest

Iscriviti alle Newsletter Elettricità Futura
iscriviti

Ho letto e accetto l’informativa sulla privacy

Accedi al tuo profilo
Elettricità Futura

Hai dimenticato la password? Clicca qui

Non hai le tue credenziali di accesso? Creale adesso >>>

Vuoi richiedere un preventivo? Clicca qui