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Policy / Mercato e Reti

Prescrizione biennale in applicazione della legge 205/17: interventi finalizzati a efficientare le interazioni tra i soggetti della filiera e ottimare la raccolta del dato di misura funzionale alla fatturazione del cliente finale

Documento di consultazione 570/2018/R/COM (13/11/2018)

Osservazioni di carattere generale
Il presente documento di consultazione si inquadra nel procedimento finalizzato all’attuazione di quanto previsto all’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 in materia di fatturazione nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica e del gas. Elettricità Futura apprezza che l’Autorità abbia recepito alcune delle osservazioni avanzate dagli operatori nelle precedenti fasi di consultazione (Tavolo di confronto del 26 luglio 2018, DCO 408/2018), e allo stesso tempo intende evidenziare ulteriori elementi che la regolazione dovrebbe considerare e valorizzare per rendere pienamente operativa la proposta.
In generale, si ritiene necessario che, indipendentemente dai criteri utilizzati per l’individuazione del periodo prescrittibile, sia definito un modello di interazione tra distributori e venditori il più semplice, chiaro ed efficiente possibile, prevedendo dove necessario anche flussi informativi ad hoc o integrando quelli esistenti ed eventualmente le informazioni attualmente contenute nel RCU. Ciò al fine di poter fornire informazioni chiare e trasparenti al cliente finale, nonché per trattare situazioni complesse come nel caso in cui durante il periodo di osservazione siano avvenuti degli switching.
Si evidenzia inoltre che la procedura prevista presenta una importante criticità in relazione alla proposta che il distributore sia tenuto a fissare un appuntamento ad hoc con il cliente finale. Questa procedura è piuttosto articolata e potrebbe di conseguenza generare l’impossibilità per il distributore di fornire al venditore la misura o la motivazione della mancata lettura entro le tempistiche previste dalla regolazione, a causa dei tempi tecnici necessari per organizzare il personale, individuare una data, informare il cliente in maniera dimostrabile ed attendere l’eventuale risposta. In tale evenienza quindi il venditore disporrà della sola stima della lettura.
Il distributore è correttamente individuato come l’unico responsabile dell’attività di misura, ed il documento propone infatti un sistema in cui il Distributore, nel caso di conguagli maggiori di 24 mesi, analizzi tutti i dati riguardanti i tentativi di lettura e le relative informazioni, individuando i periodi di prescrittibilità per poi comunicare i dati al venditore tramite flussi scambiati sulla piattaforma del SII.
Si chiede comunque che l’Autorità valuti anche la possibilità che in futuro possa essere direttamente il SII che: (i) riceve i dati “grezzi” dai distributori (tentativi di lettura e relative motivazioni); (ii) elabora i dati dei distributori per individuare periodi di osservazione e relativa potenziale prescrittibilità; (iii) mette a disposizione tali informazioni ai venditori. Questa ipotesi di centralizzazione andrebbe in ogni caso preventivamente approfondita per verificarne l’effettiva utilità al fine di una minimizzazione delle tempistiche del processo, per mettere i dati a disposizione dei venditori entro tempistiche congrue con la fatturazione verso il cliente finale.
Data la complessità delle proposte, le tempistiche di attuazione sono reputate fin troppo brevi, per cui si chiede che l’entrata in vigore sia fissata non prima di 9 mesi dall’approvazione della delibera successiva al presente DCO. Nella fase transitoria si dovrebbe mantenere quanto previsto dalla regolazione vigente, tenendo opportunamente conto di quanto richiesto con l’istanza di riesame di alcuni punti della delibera 596/2018 inviata da Elettricità Futura il 30/11/2018.

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