Elettricità Futura ha trasmesso a Terna le proprie osservazioni in relazione al documento di consultazione del 27 marzo 2023.
In generale, L’Associazione ritiene che i meccanismi di flessibilità diano un contributo molto rilevante alla stabilizzazione del sistema elettrico e alla riduzione della dipendenza del Paese dal gas. In vista dell’entrata in vigore dal 2025 del nuovo quadro regolatorio disciplinato dal TIDE, Elettricità Futura propone alcune considerazioni sull’evoluzione Progetto pilota.
Tra queste:
- armonizzare la disciplina UVAM con quella del Progetto pilota per il coordinamento TSO-DSO;
- prevedere delle innovazioni per promuovere l’aggregazione;
- migliorare la metodologia di calcolo indicizzato dello strike price;
- prevedere adeguate tempistiche tra la pubblicazione della nuova disciplina e la prima asta indetta con le nuove regole;
- creare un segmento di mercato per l’approvvigionamento a termine di una più ampia gamma di servizi ancillari nazionali, tra i quali potrebbero confluire quelli forniti dalle UVAM;
- affinare e stabilizzare le regole del Servizio di Riduzione dei consumi elettrici, anche al di fuori del solo contesto emergenziale;
- abilitare i gruppi di emergenza statici e rotanti esistenti come “UVAM di emergenza” attraverso l’adeguamento ai requisiti tecnici recentemente introdotti nelle norme di connessione CEI 0-16 e CEI 0-21, richiamati all’interno del TIDE nell’articolo “0-6.4 Servizio di modulazione straordinaria”, per fornire un’ulteriore risorsa di flessibilità già disponibile, distribuita e con ridotti tempi di avviamento, presa di carico e spegnimento.
Leggi il testo integrale delle osservazioni
Osservazioni generali
In linea generale riteniamo che i meccanismi di flessibilità diano un contributo molto rilevante alla stabilizzazione del sistema elettrico e alla riduzione della dipendenza del nostro Paese dal gas. La stessa Commissione Europea nell’ultimo documento di consultazione sul Market Design ha posto l’attenzione su questi strumenti con riferimento, in particolare, alla domanda e allo storage aprendo alla possibilità di prevedere da parte degli Stati Membri anche forme di supporto per sviluppare e potenziare il loro contributo.
Ringraziando della presente consultazione, riportiamo alcune prime considerazioni di carattere generale sul Progetto pilota e il suo futuro, in vista dell’entrata in vigore dal 2025 del nuovo quadro regolatorio disciplinato dal TIDE.
Innanzitutto, apprezziamo l’eliminazione del Prodotto Serale 2 (non più attrattivo a causa delle mutate condizioni di mercato) e l’opportunità di rivedere lo Strike Price affinché non sia più fisso ma indicizzato ai prezzi risultanti sui mercati dell’energia elettrica all’ingrosso.
Tuttavia, evidenziamo come tra le proposte di modifica della disciplina del Progetto pilota non ci sono accenni alle interdipendenze che potrebbero esserci con il progetto pilota per il coordinamento TSO-DSO, recentemente consultato. Considerato che tale Progetto pilota avrà sicuramente degli impatti sulla gestione delle UVAM, riteniamo necessario che la disciplina UVAM sia aggiornata, armonizzandola a quella del Progetto pilota coordinamento TSO-DSO.
Un’altra considerazione generale riguarda il fatto che in questa consultazione non è stata prevista nessuna misura o incentivo finalizzata a spingere per una maggiore aggregazione di unità molteplici e diverse all’interno della stessa UVAM. Questo in direzione opposta allo scopo finale delle UVAM, ossia quello di incentivare l’aggregazione di più POD all’interno di una stessa UVAM. Considerato il percorso tracciato dal TIDE e ricordando una delle finalità di fondo del progetto pilota UVAM, ossia l’aggregazione di più unità di natura diverse in un unico aggregato virtuale, sarebbe stato auspicabile prevedere delle innovazioni nella disciplina proprio per promuovere l’aggregazione.
Riteniamo inoltre fondamentale che siano previste adeguate tempistiche tra la pubblicazione della nuova disciplina e la prima asta indetta con le nuove regole, in modo che il BSP possa contattare i clienti e sottoporre agli stessi, per accettazione, le nuove condizioni.
Invece, per quanto riguarda il futuro del progetto UVAM, al fine di garantire una continuità nei meccanismi di approvvigionamento a termine dei servizi ancillari e di bilanciamento, come da noi proposto nella nostra risposta alla consultazione 685/2022/R/eel sul TIDE, sarà fondamentale la creazione di un segmento di mercato, dedicato e supplementare al MSD e disciplinato secondo criteri di neutralità tecnologica, per l’approvvigionamento a termine di una più ampia gamma di servizi ancillari nazionali, tra i quali potrebbero confluire quelli forniti dalle UVAM.
Un altro tema che, nonostante ora non sia direttamente collegato al Progetto pilota UVAM, riteniamo sia utile approfondire dato che potrebbe avere risvolti importanti che impattano anche sul Progetto pilota è il Servizio di Riduzione dei consumi elettrici, predisposto in attuazione della Legge di Bilancio 2023. Dall’esperienza acquisita in questi tre mesi è stata appurata la disponibilità delle UC a fornire il servizio. Se si dovesse confermare l’utilità di questo servizio per il sistema anche al di fuori del solo contesto emergenziale, cosa che auspichiamo per sostenere lo sviluppo della Demand Response, sarebbe necessario affinarne e stabilizzarne le regole.
Infine, fine di ampliare il più possibile il pool dei partecipanti abilitati a fornire servizi di regolazione secondaria e terziaria di frequenza, chiediamo che Terna consideri la possibilità di abilitare i gruppi di emergenza statici e rotanti esistenti come “UVAM di emergenza” attraverso l’adeguamento ai requisiti tecnici recentemente introdotti nelle norme di connessione CEI 0-16 e CEI 0-21, richiamati all’interno del TIDE nell’articolo “0-6.4 Servizio di modulazione straordinaria”. La messa a disposizione di queste unità al sistema elettrico, anche in forma aggregata, potrebbe avvenire tramite procedure di approvvigionamento a termine su contingenti zonali definiti da Terna associati a un numero di ore equivalenti di funzionamento annuo limitato (es. 500 ore) e potrebbe fornire una ulteriore risorsa di flessibilità già disponibile, distribuita e con ridotti tempi di avviamento, presa di carico e spegnimento.
Osservazioni di dettaglio
Adeguamento metodologia di calcolo strike price
Accogliamo positivamente la proposta di evoluzione per un passaggio a un calcolo indicizzato dello strike price, già chiesta in nostre precedenti comunicazioni sul tema. Gli obiettivi ultimi di uno strike price indicizzato sono sostanzialmente due:
- trovare una formulazione dello strike che sia efficace e responsiva in situazioni di estrema volatilità dei prezzi (anche alla luce dell’esperienza accumulata durante i mesi della crisi energetica che ha avuto un importante impatto anche sul progetto pilota);
- evitare oneri impropri anche significativi, dovuti a condizioni di mercato esogene, in capo agli operatori del Progetto pilota.
Riteniamo, tuttavia, che nessuna delle due opzioni proposte risulti pienamente soddisfacente per garantire adeguate prospettive di remunerazione. Infatti l’Opzione 1 non tiene conto dell’andamento dei prezzi sul Mercato del Bilanciamento (MB), ma esclusivamente dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) che non sono indicativi per il servizio di bilanciamento. L’Opzione 2, invece, a causa dell’assenza di un floor nel calcolo dello strike price, non prevede nessuna forma di protezione in caso di prezzi di mercato particolarmente bassi che potrebbe disincentivare gli operatori dal partecipare alla procedura di approvvigionamento a termine (soprattutto le aste annuali).
Pertanto, a partire dalle due proposte da Terna, proponiamo una terza opzione per il calcolo dello strike price capace di includere la logica del floor costituito dagli attuali livelli di Strike Price previsti per il Progetto Pilota UVAM (200 €/MWh per il prodotto pomeridiano e 400 €/MWh per il prodotto serale) e di riflettere il differenziale fra le offerte accettate su MB delle altre risorse (diverse dalle UVAM) e il PUN stesso. A tal fine si dovrebbe aggiungere al PUN una variabile (strike_prodotto) calcolata per ciascun prodotto come media aritmetica dei differenziali mensili tra il prezzo medio ponderato delle offerte in vendita accettate su MB (di risorse diverse dalle UVAM) nelle ore della Fascia di Disponibilità del prodotto e la media aritmetica mensile del PUN nelle stesse ore. Il periodo di riferimento per tale calcolo potrebbe essere storicizzato (ad esempio considerando i mesi da gennaio 2021 a marzo 2023).
La formula dell’Opzione “3” da noi proposta sarebbe quindi la seguente:
La maggiorazione del valore (strike_prodotto) dovrebbe applicarsi solo in condizioni di mercato straordinarie in cui il PUN risulti maggiore dei valori floor di riferimento (200 €/MWh per il prodotto pomeridiano, 400 €/MWh per il prodotto serale). Inoltre, ai fini della determinazione dell’elemento proponiamo che, al posto di utilizzare la media aritmetica, si utilizzi il valore massimo del PUN registrato nelle ore della fascia di disponibilità di ciascun prodotto.
In ogni caso, riteniamo opportuno che qualsiasi opzione – o combinazione di opzioni – si decida di implementare, i prezzi derivanti dalle chiamate UVAM non concorrano alla determinazione del prezzo di riferimento del Capacity Market, rilevante per la successiva valorizzazione del corrispettivo variabile. Tale intervento si giustifica per i seguenti motivi:
- la natura sperimentale del progetto UVAM;
- la numerosità delle chiamate – anche per test di affidabilità;
- la ridotta rilevanza dei quantitativi di energia movimentati sottesi.
La metodologia di determinazione del prezzo dell’ultima offerta accettata in vendita sul MSD ai fini del calcolo del corrispettivo variabile del Capacity Market prevede di considerare il 90° percentile delle offerte accettate in vendita sul MSD ex-ante e sul MB nell’ora in esame e nella macrozona. Data la numerosità di offerte attribuibili alle UVAM e nonostante i quantitativi di energia esigua movimentata, la regola del 90° percentile non consente di filtrare tali offerte.
Esclusione delle FRU dalla remunerazione a termine del PP UVAM
Non condividiamo la proposta di precludere alle Fast Reserve Units la possibilità di usufruire della remunerazione a termine tramite il progetto pilota UVAM. Tenendo conto che tale possibilità è prevista nella premessa del Regolamento Fast Reserve, dove si esplicita la non conflittualità dei progetti pilota “In relazione alla capacità e alle ore dell’anno in cui le Fast Reserve Unit non sono tenute ad adempiere agli obblighi contrattuali in termini di fornitura del servizio di Fast Reserve, i Dispositivi in esse incluse potranno comunque partecipare ai Mercati dell’Energia e al mercato per il servizio di dispacciamento (MSD) nelle forme e modalità previste dalla regolazione vigente (ivi inclusi altri progetti pilota in corso) nel periodo di validità del contratto a termine”.
Inoltre, riteniamo che, essendo i periodi di esercizio delle FRU già noti a Terna, le FRU dovrebbero poter fornire servizi anche nel progetto UVAM. Per evitare eventuali doppie remunerazioni nel caso in cui un periodo di consegna per la FRU dovesse sovrapporsi, interamente o parzialmente, ad un periodo di remunerazione a termine UVAM pomeridiano o serale, la remunerazione a termine delle UVAM dovrebbe essere riproporzionata da Terna sulla base dell’effettivo servizio erogato dalla risorsa, ma comunque corrisposta al gestore della FRU.
Versamento delle garanzie
Non concordiamo con l’orientamento di consentire esclusivamente il deposito cauzionale infruttifero come forma di garanzia, escludendo invece le altre forme di garanzia previste dall’Allegato A.61 al Codice di Rete. Chiediamo quindi che si renda possibile utilizzare qualsiasi forma di garanzia prevista da dall’Allegato, come già previsto anche per l’abilitazione delle UVAM (ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del Regolamento MSD UVAM), nonché per le garanzie versate dagli Utenti del Dispacciamento.
Chiediamo inoltre di specificare le modalità di riallocazione della capacità in caso di mancato versamento delle garanzie da parte del BSP entro i termini previsti, non esplicitate nel documento. Infatti, non riteniamo corretto che tale capacità vada “persa”, a discapito di potenziale ulteriore capacità per le quali le garanzie possono essere versate. Per esempio, si potrebbe implementare una modalità di riassegnazione automatica basata sul criterio del merit-order (cioè, lo scorrimento della graduatoria selezionando prima le offerte con prezzo più basso).
Nel caso in cui non fosse possibile applicare le garanzie secondo le forme previste dall’Allegato A.61, riteniamo che 2 giorni lavorativi (successivi alla data di svolgimento dell’asta) per il versamento delle garanzie sia una scadenza troppo stringente, soprattutto se si considera che le aste vengono effettuate sempre verso la fine del mese. Proponiamo quindi due opzioni alternative, in ordine di apprezzamento:
- rendere possibile il versamento ex-ante delle garanzie, prima della data di svolgimento dell’asta, in funzione delle quantità che l’operatore intende offrire (in sede di procedura concorsuale da parte del BSP. Al fine di non gravare eccessivamente sui BSP, tali garanzie potrebbero considerare solamente una quota-parte delle Quantità Offerte. A seguito dell’asta, si potrebbe prevedere una rimodulazione delle garanzie in funzione della Quantità Assegnata, oppure una restituzione nel caso di mancata assegnazione. Con questa modalità ex-ante non sussisterebbe la possibilità di decadimento dell’assegnazione a causa del mancato versamento delle garanzie nelle tempistiche dei due giorni lavorativi, e quindi non sarebbe necessaria l’eventuale riassegnazione (se non per casi residuali dovuti al mancato versamento relativo alla predetta rimodulazione);
oppure
- anticipare le tempistiche di svolgimento delle aste, così da poter ampliare la finestra temporale data al BSP per il versamento delle garanzie e, inoltre, permettere a Terna di riassegnare la capacità decaduta per il mancato versamento entro la fine del mese nel quale è avvenuta l’asta e prima dell’avvio del periodo di consegna.
Facoltà di offerta per il BSP
Per mantenere la medesima flessibilità di offerta attualmente vigente, essenziale per la partecipazione di alcune tipologie di risorse, le percentuali indicate all’articolo 4.4 e 4.5 della Procedura di approvvigionamento a termine andrebbero ridotte al 50% della Quantità Assegnata per il prodotto pomeridiano e al 35% della Quantità Assegnata pe il prodotto serale. Pertanto, proponiamo la seguente riformulazione dei paragrafi 4.4 e 4.5 dell’Allegato 2 alla richiamata Procedura:
4.4 Qualora la Potenza Media Offerta sia inferiore alla Quantità Assegnata e, contestualmente, non inferiore a:
- 50% della Quantità Assegnata, con riferimento al prodotto pomeridiano;
- 35% della Quantità Assegnata, con riferimento al prodotto serale;
TERNA riduce il Corrispettivo Fisso Mensile riconosciuto al BSP moltiplicando tale corrispettivo per il rapporto tra la Potenza Media Offerta e la Quantità Assegnata.
4.5 TERNA non riconosce il Corrispettivo Fisso Mensile nel caso in cui la Potenza Media Offerta sia inferiore al:
- 50% della Quantità Assegnata, con riferimento al prodotto pomeridiano;
- 35% della Quantità Assegnata con riferimento al prodotto serale.
Riteniamo inoltre che la flessibilità di offerta prevista nella definizione di Offerta Conforme debba riflettersi anche in una potenziale extra remunerazione del corrispettivo fisso mensile qualora la Potenza Media Offerta risulti superiore alla Quantità Assegnata. In coerenza con le percentuali del precedente articolo il Corrispettivo Fisso mensile potrebbe essere incrementato fino al 120% della Quantità Assegnata.
Test di affidabilità
Comprendiamo la volontà di testare maggiormente le UVAM per verificarne l’affidabilità, anche nell’ottica del percorso di evoluzione in vista del TIDE, ma non condividiamo la proposta di rimuovere il limite massimo di test che possono essere effettuati sulle unità. Riteniamo infatti che imporre condizioni troppo stringenti per la verifica dell’affidabilità delle UVAM metterebbe in forte difficoltà i soggetti che le gestiscono, pregiudicandone la partecipazione futura di nuove unità e operatori al progetto pilota e, più in generale, al MSD. Inoltre, l’assenza di un limite massimo al numero di test di affidabilità potrebbe generare una distorsione rilevante del meccanismo, in quanto per Terna potrebbe risultare preferibile attivare UVAM tramite test (errore accettabile: 10%) piuttosto che chiamate a mercato (errore accettabile: 30%).
Proponiamo quindi che si mantenga la formulazione attuale della disciplina, ossia un massimo di 4 test nell’anno e la risoluzione del contratto dopo 3 test falliti (e non 2 come proposto in consultazione), eliminando la perdita del corrispettivo fisso mensile (in caso di fallimento di un test) e l’applicazione della penale (in caso di fallimento di 2 test). Test che, in ogni caso, dovrebbero rispettare le seguenti condizioni:
- non più di 1 test a bimestre;
- nessun test se, nel trimestre “rolling”, l’UVAM ha correttamente ottemperato almeno a 3 ordini di dispacciamento.
La percentuale di tolleranza prevista per i test di affidabilità (10%) risulta non coerente con le caratteristiche delle risorse rese disponibili per il servizio e pertanto chiediamo che sia allineata a quella degli ordini di dispacciamento (30%).
Prove tecniche di abilitazione
Proponiamo che, in occasione delle variazioni contrattuali per i POD, un POD che ha già partecipato in UVAM e che viene integrato in una nuova UVAM non debba ripetere il test di qualifica occorre rifare i test di abilitazione. Questo al fine di evitare quei ritardi che possono verificarsi al cambio di BSP tra un anno e l’altro, oppure anche tra due mesi diversi, e semplificare gli oneri gestionali per il BSP. Per rendere operativamente attuabile la migrazione si propone che il POD possa dare un contributo aggiuntivo alla Potenza Massima Abilitata dell’UVAM.new pari al prodotto tra i) la Potenza Massima Abilitata dell’UVAM.old e ii) il peso della propria Potenza Modulabile in Incremento/Decremento rispetto al totale delle Potenze Modulabili in Incremento/Decremento dei POD sottesi all’UVAM.old.
Mancato rispetto ordini modulazione per le UVAM
Per quanto riguarda le regole per il mancato rispetto degli ordini di modulazione, proponiamo che si uniformi la disciplina delle UVAM con quella per le UP abilitate, prevedendo che nella formula di cui all’art. 18.3, al posto dell’elemento si utilizzi il prezzo medio delle offerte accettate del BSP dell’UVAM.
Diritti e obblighi del BSP
Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 2.2 della Procedura, proponiamo che sia prevista la facoltà per il BSP di cedere in via definitiva a TERNA anche il 100% della quantità assegnata alla singola UVAM a condizione però che:
- le quantità cedute non ammontino a più del 50% del portafoglio complessivo del BSP, e
- il BSP dimostri di aver rispettato gli obblighi di offerta per un quantitativo minimo percentuale (pari, ad esempio, all’80%) nei mesi precedenti la cessione.
Clausole risoluzione contratto
Al fine di tenere conto dell’eventualità che per alcuni clienti industriali si registrino di periodi di fermo o di riduzione “fisiologica” dei consumi (ad esempio nei periodi festivi), riteniamo necessaria una maggiore flessibilità nell’applicazione della disposizione di cui all’art. 5.3, lettera d). Pertanto chiediamo che la risoluzione del contratto avvenga qualora l’inadempimento di cui al suddetto articolo, modificato come da noi richiesto (potenza media offerta inferiore al 50% della quantità assegnata con riferimento al prodotto pomeridiano o inferiore al 35% della quantità assegnata con riferimento al prodotto serale) si verifichi per 3 mesi dell’anno di calendario e non per 2 mesi come, invece, previsto in consultazione. Considerato, inoltre, che la risoluzione del contratto a termine già rappresenta una condizione onerosa per il BSP riteniamo che, qualora non sia rispettata la condizione relativa alla potenza media offerta di cui sopra:
- la risoluzione dovrebbe riguardare il singolo prodotto per cui si è verificato l’inadempimento e non la totalità dei prodotti dello stesso tipo assegnati all’UVAM;
- non dovrebbero essere previste penali di tipo economico (vedi art. 4.10 della Procedura in consultazione).
Per quanto riguarda invece la disposizione di cui all’art. 5.3, lettera e), riteniamo preferibile che si mantenga quanto previsto a oggi, quindi, non prevedere la risoluzione del contratto per tutti i prodotti assegnati all’UVAM, ma solo per il prodotto per cui è avvenuto l’inadempimento ( pomeridiano o serale).
Modifica della composizione dell’UVAM
Proponiamo che sia prevista la possibilità per un BSP di modificare la composizione dell’UVAM senza dover ripetere le prove tecniche di abilitazione, anche qualora la variazione percentuale (in valore assoluto) della Potenza Massima Abilitata dell’UVAM a seguito della modifica risulti superiore al 30%. L’applicazione di tale soglia, unitamente ai tempi tecnici richiesti dalle prove di abilitazione (fino a 60 giorni), rende infatti difficile una gestione «flessibile» degli aggregati. L’operatività dell’UVAM sarebbe comunque verificata attraverso i test di affidabilità. In subordine, si richiede di valutare una riduzione dei tempi delle prove di abilitazione.
Trasferimento punti tra due UVAM
Come già chiesto in diverse occasioni, chiediamo che si snelliscano le procedure per il passaggio di un punto di dispacciamento inserito in un UVAM ad una UVAM di un nuovo BSP a cui il cliente fosse interessato ad essere trasferito e la relativa abilitazione, che ad oggi richiedono tempistiche elevate.