Elettricità Futura ed Energia Libera hanno trasmesso ad ARERA un documento di osservazioni in cui, pur apprezzando lo sforzo nel concedere una proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di regolazione tariffaria dell’energia reattiva, con particolare riferimento alla fatturazione dell’energia reattiva immessa, intendono evidenziare una sostanziale criticità con riferimento alle tempistiche di entrata in vigore delle disposizioni che riguardano la trasmissione ai clienti finali delle letture mensili relative all’energia reattiva immessa.
Considerato che l’evoluzione della regolazione sta già determinando per gli operatori del settore la necessità di adeguare significativamente i propri sistemi informatici, le Associazioni ritengono che le tempistiche prospettate dalla Delibera siano incompatibili con quelle di adeguamento dei sistemi degli operatori e quindi richiedono di prevedere che le letture dell’energia reattiva possano essere inviate ai clienti finali a partire dalle fatture emesse da febbraio 2023, considerando le letture messe a disposizione a partire dal 1° luglio 2022 fino a gennaio 2023.
Elettricità Futura ed Energia Libera inoltre chiedono la convocazione urgente di un Tavolo tecnico per individuare e normare una soluzione semplice e standardizzata per implementare le disposizioni contenuta all’art. 7 lettera f) della Delibera in materia di soglie personalizzate per il prelievo/immissione di energia reattiva.
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Considerazioni di carattere generale
Pur apprezzando lo sforzo della direzione di competenza nel concedere una proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di regolazione tariffaria dell’energia reattiva, con particolare riferimento alla fatturazione dell’energia reattiva immessa, intendiamo evidenziare una sostanziale criticità che emerge con riferimento alle tempistiche di entrata in vigore delle disposizioni che riguardano la trasmissione ai clienti finali delle letture mensili relative all’energia reattiva immessa.
A tal proposito nella delibera 232/2022/R/eel ARERA dispone che i venditori trasmettano in bolletta o mediante comunicazione separata rispetto al recapito dalla stessa le letture dell’energia reattiva immessa a partire dal mese di settembre 2022. Tale obbligo, sebbene abbia l’obiettivo, ampiamente condiviso anche dagli operatori, di informare anticipatamente il cliente finale del futuro addebito di una nuova componente relativa ai servizi di rete, determina la necessità di anticipare le implementazioni ai fini della gestione del dato, rendendo di fatto parzialmente inefficace la proroga concessa.
Considerato che l’evoluzione della regolazione non solo in vista della fine dei servizi di Maggior Tutela e Tutela Gas, ma anche a seguito di provvedimenti del Governo per la gestione della fase emergenziale dovuta all’attuale contesto geopolitico, sta già determinando per i venditori, come per gli altri operatori di settore, la necessità di adeguare significativamente i propri sistemi informatici si ritiene opportuno evidenziare come l’aggiunta di questo ulteriore obbligo non faccia che aumentare la pressione implementativa nonché le criticità che essa comporta, soprattutto se si considera che gli adattamenti necessari per la trasmissione delle misure dell’energia reattiva immessa al cliente finale dovrebbero essere implementati nei prossimi due mesi quasi contestualmente a quelli relativi a:
- Codice Offerta;
- Bolletta 2.0;
- Modifiche al Codice di Condotta Commerciale.
Alla luce delle osservazioni fin qui riportate si ritiene pertanto che le tempistiche prospettate dalla Delibera 232/2022/R/eel per quanto concerne la trasmissione delle nuove misure ai clienti finali siano incompatibili con quelle di adeguamento dei sistemi degli operatori e quindi si richiede di prevedere che le stesse possano essere inviate ai clienti finali a partire dalle fatture emesse da febbraio 2023, considerando le letture messe a disposizione a partire dal 1° luglio 2022 fino a gennaio 2023.
Nelle more della comunicazione al cliente delle letture si propone, al fine di perseguire l’obiettivo di trasparenza e tempestiva informativa, di procedere all’inserimento di un avviso relativo alla nuova componente nelle bollette emesse a partire dal mese di settembre 2022. L’avviso, che verrebbe trasmesso a tutti i clienti che risultino avere una potenza disponibile superiore a 16,5 kW, a cui potrebbe essere pertanto potenzialmente addebitata la nuova componente, sarebbe successivamente modificato inserendo anche le effettive misure dell’energia reattiva immessa e infine definitivamente eliminato a partire dal mese di effettiva fatturazione dell’energia reattiva immessa.
Osservazioni di dettaglio
Riportiamo di seguito una serie di osservazioni di dettaglio e quesiti sull’articolato della Delibera per le quali chiediamo che venga fornito un chiarimento (es. sottoforma di “Comunicato stampa” nella sezione Operatori Elettricità del sito web ARERA).
- Articolo 1 – Chiediamo di chiarire se l’energia reattiva immessa in fascia F3 sarà interamente fatturata indipendentemente dal rapporto con l’energia attiva prelevata e che la eventuale energia reattiva immessa nelle fasce F1 e F2 non sarà fatturata.
Inoltre, nel definire i corrispettivi con decorrenza aprile 2023, l’art. 1 non distingue tra interconnessioni con controllo degli scambi programmati o meno, lasciando intendere che i corrispettivi ivi introdotti debbano essere applicati anche agli stati interclusi (es. Città del Vaticano) poiché l'onere della reattiva da essi prodotta è sostanzialmente analogo ad un cliente MT o a una CS MT/BT su territorio italiano. Chiediamo conferma della correttezza di questa interpretazione. Occorre poi chiarire se in caso di interconnessioni tra reti rilevanti sarà necessario stabilire per singolo punto di prelievo e per ciascuna ora quale è la rete “a valle” ed in base a questo i quadranti e le fasce che devono essere fatturati da ciascuno dei due soggetti, oppure se sarà sufficiente concordare tra le parti (ad esempio in base all’analisi di dati storici) qual è la configurazione più frequente e da questa identificare il DSO a monte che dovrà fatturare sia il reattivo immesso che prelevato, per ogni fascia F1-F2-F3, su tutti i punti di interconnessione tra le due reti.
- Articolo 3 – Con riferimento alle attività di cui all’art. 3 lettera b), sarebbe auspicabile che siano chiarite con maggior dettaglio le modalità di copertura dei maggiori oneri che sosterrà il DSO legati a titolo esemplificativo e non esaustivo a sopralluoghi, valutazioni tecniche, interventi, ecc…
- Articolo 5 – All’art. 5 lettera a) è disposto che “fino al mese di marzo 2023, le imprese di vendita, con riferimento ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW […] riportino nelle bollette, o allegate alle stesse o anche mediante comunicazione separata rispetto al recapito della bolletta, le letture mensili relative all’energia reattiva immessa a partire dalla prima messa a disposizione al SII delle letture di energia reattiva immessa e comunque a decorrere dal mese di settembre 2022”. Dalla lettura dell’art. ci sembra di capire che le letture mensili sull’energia reattiva dovranno obbligatoriamente essere comunicate al cliente da settembre 2022 e solo facoltativamente anche prima di tale data visto che le specifiche tecniche del SII prevedono che sia possibile mettere a disposizione il dato relativo all’energia reattiva immessa a partire dal 1° luglio 2022 e di chiarire se, relativamente a settembre 2022, si faccia riferimento all’emissione o alla competenza. Chiediamo la conferma di questa interpretazione. Inoltre, chiediamo di chiarire se i dati dovranno essere messi a disposizione immediatamente dopo la messa a disposizione a settembre 2022, anche in caso di bollette già emesse ai clienti, oppure se sarà possibile farlo anche dal mese successivo. Infine, si chiede di chiarire se la frequenza di trasmissione della comunicazione, qualora sia inviata separatamente dalla bolletta, debba necessariamente rispettare la frequenza di emissione della stessa.
L’art. 5 lettera b) invece dispone, fino al mese di marzo 2023, l’obbligo in capo alle imprese di vendita di inserire in bolletta per i clienti finali BT non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 KW “una comunicazione dell’Autorità destinata ai clienti finali in merito ai corrispettivi per energia reattiva immessa secondo il testo che sarà reso noto alle imprese di vendita” tramite il proprio sito internet. Su questo aspetto segnaliamo che per le imprese di vendita sarà possibile adempiere a tale obbligo non prima di 30 giorni dalla data di messa a disposizione da parte dell’Autorità di tale testo, necessari per poter recepire e implementare la comunicazione.
Ai fini della messa a disposizione ai venditori da parte del DSO del dato di reattiva capacitiva immessa (Erc) e reattiva induttiva immessa (Eri), chiediamo se le letture/curve di tali flussi – per i contatori atti a leggere entrambi e per il perimetro indicato in normativa – dovranno sempre essere indicate congiuntamente (Erc & Eri) negli appositi campi predisposti in bolletta. Qualora, invece, il DSO, in conseguenza di un’assenza di un effettivo quantitativo di energia reattiva induttiva immessa (Eri) da parte dell’utente, rendesse disponibili le sole misure di reattiva capacitiva immessa (Erc) chiediamo se sia da considerarsi altresì corretto evidenziare da parte dei venditori nella bolletta verso il cliente finale le sole misure di reattiva messe a disposizione dal DSO, ponendo quindi di default pari a zero le predette letture/curve per l’energia reattiva induttiva immessa.
Chiediamo in ultimo di chiarire se il dato mensile da comunicare al cliente sia da considerarsi come valore unico o se sia da suddividere per fasce.
- Articolo 7 – All’articolo 7, comma f), si fa riferimento alla possibilità da parte del DSO, previa indicazione di Terna, di richiedere e concordare con l’utente finale, compatibilmente con le possibilità impiantistiche dell’utente, soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l’immissione di energia reattiva, in ragione di necessità locali della rete cui l’utente è connesso. La misura, tuttavia, non risulta del tutto chiara con riferimento alle misure di dettaglio necessarie per recepirla e implementarla.
Innanzitutto, occorre chiarire che la definizione di soglie personalizzate si debba tradurre in un’assenza di penalità per quel cliente. In subordine si richiede di specificare che:
- le possibilità di deroga riguardano soltanto l’applicazione di soglie differenti e non comportano invece l’applicazione di una tariffa “personalizzata” sul singolo POD, cosa che sarebbe ingestibile nelle fatture di vendita;
- l’applicazione di soglie differenti sui singoli POD venga regolata senza modificare i parametri tariffari utilizzati dai venditori per la fatturazione (corrispettivi e soglie standard definiti con Delibera).
Osserviamo infatti che la possibilità di applicare soglie differenziate sui singoli POD sarebbe molto problematica da implementare sui sistemi di fatturazione sia da un punto di vista di gestione in input del dato da parte del DSO (infatti occorrerebbe chiarire quale sia il flusso informativo da utilizzare – i flussi ex. Delibera 229/2017/R/eel o altri flussi normati – e come verrebbe veicolata l'informazione) sia dal punto di vista di billing, poiché significherebbe rendere parametrica non più a livello generale, bensì a livello di singolo POD, la percentuale soglia di energia reattiva per il calcolo del corrispettivo. Implicazioni ed impatti di una tale impostazione sarebbero presenti in tutti i flussi di attivazione (tra cui anche lo switching, cui si fa riferimento all’art. 3 comma d).
Da un confronto effettuato assieme agli operatori sia della vendita che della distribuzione non si ravvedono soluzioni a bassi impatti implementativi e gestionali tanto per il distributore quanto per il venditore.
Vista quindi la necessità di individuare e normare una soluzione semplice e standardizzata per implementare la misura, chiediamo la convocazione urgente, idealmente entro la fine di luglio, di un Tavolo tecnico tenuto congiuntamente dalle Direzioni Retail e Infrastrutture e aperto a rappresentanti delle imprese della vendita e della distribuzione e alle relative Associazioni rappresentative. Il primo incontro del Tavolo potrà focalizzarsi sull’inquadrare la problematica e le possibili soluzioni, rimandando invece a un secondo incontro (a settembre) la discussione di dettaglio sulla soluzione/modalità implementativa selezionata.
Sarebbe poi utile che ARERA specifichi se prevede di applicare un corrispettivo differenziato per l’energia reattiva induttiva e per l’energia reattiva capacitiva con conseguente doppia comunicazione, distinta, verso ciascun UdD per ciascun POD, oppure se si prevede una gestione unificata sia da un punto di vista comunicativo che di fatturazione. Nella Delibera si tende a riferire in maniera diffusa al concetto di corrispettivo unitario per le immissioni di energia reattiva, senza effettuare distinzioni tra capacitiva ed induttiva (vedasi articolo 7), ma preferiremmo avere un chiarimento (es. art. 3 comma c), ove ci si riferisce a prelievo di energia reattiva oppure immissione di energia reattiva). Tale distinzione è fondamentale anche ai sensi dell’articolo 5, che norma gli obblighi informativi da parte delle società di vendita verso i Clienti finali.
- Altro – Chiediamo conferma che in assenza di letture mensili conseguenti alla presenza di misuratori che non le rilevano (es. Misuratori 1G), debbano esser comunicati i “consumi mensili”.