Il 30 luglio 2021, Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni ad ARERA al DCO 250/2021/R/gas, facendo seguito a quanto già espresso nel precedente step consultivo, rappresentato dal DCO 39/2020/R/gas.
Elettricità Futura ha manifestato il suo apprezzamento per l’evoluzione degli orientamenti dell’Autorità in materia di infrastrutture del gas naturale e progetti pilota, riconoscendo nelle progettualità inquadrate dal DCO elementi rispondenti al percorso di decarbonizzazione che l’Italia è impegnata a intraprendere e all’interno del quale l’efficienza energetica, l’energia rinnovabile, l’elettrificazione e il ricorso ai gas innovativi giocano ruoli fondamentali e sinergici.
Particolarmente apprezzabili l’introduzione di nuove categorie progettuali, quali la sperimentazione dedicata agli elettrolizzatori, e la riduzione dei contributi a favore dell’ambito progettuale 3. Infatti, ricadono all’interno di questo ambito progetti inerenti la digitalizzazione, che possono essere stimolati da un’efficace regolazione della qualità del servizio, senza bisogno di ricorrere a specifici progetti pilota.
Rispetto, tuttavia, alla focalizzazione esclusiva sulla rete gas e sui relativi soggetti regolati, riteniamo che una maggiore apertura a DSO/TSO elettrici e operatori di mercato, sarebbe più efficace nel perseguire gli obiettivi di sector coupling, smart sector integration e decarbonizzazione del sistema.
Il futuro sviluppo dipenderà molto, oltre che dagli schemi di sostegno a breve termine per accelerare la riduzione dei costi ad esempio degli elettrolizzatori, anche dal quadro sponsorizzato dal regolatore che sarà un fattore chiave. Per questi motivi Elettricità Futura auspica sia superato il limite posto agli operatori di mercato nel riconoscimento dei costi, estendendo la copertura a tutte le infrastrutture necessarie ai fini della sperimentazione ed in primis proprio all’elettrolizzatore.
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Osservazioni di carattere generale
Elettricità Futura esprime apprezzamento per l’evoluzione degli orientamenti dell’Autorità in materia di infrastrutture del gas naturale e progetti pilota. Tale evoluzione appare coerente con i contenuti delle linee guida ufficiali, dei documenti strategici e degli atti di consultazione relativi alla transizione energetica che le istituzioni italiane ed europee hanno emanato. Ci riferiamo in particolare agli obiettivi proposti nel Green Deal europeo e ribaditi da ultimo nel pacchetto "Fit for 55”, sulla riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 per raggiugere la neutralità climatica entro il 2050, inclusi i target più elevati sulle rinnovabili (40% al 2030), sull’efficienza energetica e sul potenziamento dell’ETS. Il principale strumento per raggiungere questi obiettivi è l'elettrificazione dei consumi finali che rappresenta già oggi l'alternativa più competitiva e pulita ai combustibili fossili in particolare per il trasporto su strada e ferroviario, come per il riscaldamento/raffrescamento domestico. Affianco all’elettrificazione, l'idrogeno, può e deve fornire un contributo alla transizione energetica per i settori che non possono essere elettrificati per ragioni tecniche e/o economiche. Contributo che è stato quantificato al 2050 dalla Strategia Europea fino al 13-14% e dalle Linee guida della Strategia Nazionale fino al 20% nel consumo energetico finale, con investimenti consistenti per incrementare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili. Riconosciamo quindi nelle progettualità inquadrate dal presente DCO elementi rispondenti al percorso di decarbonizzazione che il nostro Paese è impegnato a intraprendere e all’interno del quale l’efficienza energetica, l’energia rinnovabile, l’elettrificazione e il ricorso ai gas innovativi giocano ruoli fondamentali e sinergici. Riteniamo, in particolare, apprezzabili l’introduzione di nuove categorie progettuali, quali la sperimentazione dedicata agli elettrolizzatori, e la riduzione dei contributi a favore dell’ambito progettuale 3, che riteniamo possa essere efficacemente ottimizzato anche attraverso la regolazione ordinaria, al di fuori di sperimentazioni quali quelle oggetto della presente consultazione. Rispetto, tuttavia, alla focalizzazione esclusiva sulla rete gas e sui relativi soggetti regolati, riteniamo - come evidenziato in risposta alla consultazione 39/2020 – che una maggiore apertura a DSO/TSO elettrici e operatori di mercato, sarebbe più efficace nel perseguire gli obiettivi di sector coupling, smart sector integration e decarbonizzazione del sistema.
Il futuro sviluppo dipenderà molto, oltre che dagli schemi di sostegno a breve termine per accelerare la riduzione dei costi ad esempio degli elettrolizzatori, anche dal quadro sponsorizzato dal regolatore che sarà un fattore chiave. Per questi motivi Elettricità Futura auspica sia superato il limite posto agli operatori di mercato nel riconoscimento dei costi, estendendo la copertura a tutte le infrastrutture necessarie ai fini della sperimentazione ed in primis proprio all’elettrolizzatore.
Risposte agli spunti di consultazione
S 1.Osservazioni in merito agli indirizzi generali prospettati dall’Autorità.
S 2.Osservazioni in merito agli ambiti progettuali proposti e alla loro articolazione.
Concordiamo sulla possibilità di ricondurre alla regolazione ordinaria alcune attività afferenti all’ambito progettuale 3, con esclusione di quelle che rientrano nel perimetro di attività proprio degli operatori di rete regolati, tra cui interventi di efficienza energetica afferenti alla lettera b) e c) (quali il recupero di energia nelle stazioni di ricompressione del gas e dai salti di pressione nelle stazioni di decompressione).
Riguardo alla titolarità dei progetti, le ragioni amministrative e di coerenza che ne giustificano l’esclusiva attribuzione ai soggetti appartenenti alla filiera regolata del gas, richiamate ai punti 3.3, 3.7 e 3.8, non sono del tutto condivisibili. Infatti, si verificano casi, come quelli delle componenti addizionali CRVI e CRVbl, dove è tutta la base clientelare a finanziare i premi riconosciuti a determinate categorie di clienti finali.
Presupponendo che siano le tariffe gas a provvedere il gettito per finanziare le sperimentazioni, nei progetti pilota è destinato a prevalere un modello di produzione dell’idrogeno basato sul trasporto attraverso la rete gas, trascurando le configurazioni tipo hydrogen valley e la produzione di grid hydrogen per consumo locale. Inoltre, mantenendo un focus esclusivo sull’ambito gas non è possibile perseguire obiettivi di integrazione intersettoriale con il necessario livello di ambizione. Diversamente, un approccio più olistico è funzionale all’ottimizzazione e alla decarbonizzazione del sistema energetico.
S 3.Osservazioni in merito alle ipotesi prospettate per l’ambito progettuale 1.
La gestione delle pressioni dinamiche è già regolata nel mercato di bilanciamento dalla Delibera ARG/gas 45/11. Occorrono chiarimenti circa l’armonizzazione delle attività che possono essere svolte nella sotto categoria b dell’ambito progettuale 1 con la disciplina vigente, anche per la funzione di accumulo.
S 4.Osservazioni in merito alle ipotesi prospettate per l’ambito progettuale 2.
Apprezziamo l’introduzione della nuova categoria progettuale dedicata alla sperimentazione di elettrolizzatori per servizi di flessibilità alla rete elettrica. Tuttavia, come noto, un soggetto afferente all’ambito regolato non può offrire servizi in concorrenza. Con specifico riferimento alla categoria progettuale sugli elettrolizzatori si ritiene che le relative attività associate (produzione di idrogeno e offerta di servizi ai mercati elettrici) siano attività ad esclusivo appannaggio degli operatori di mercato. Ribadiamo quindi che, in caso l’oggetto della sperimentazione riguardi il mercato libero, è necessaria la partecipazione degli operatori di mercato.
Auspichiamo quindi che vengano introdotte a livello nazionale regole che consentano l'accesso ai servizi ancillari per gli operatori di mercato che gestiscono gli elettrolizzatori, incluso anche il servizio di interrompibilità del carico; in questo modo si contribuirebbe alla stabilità sia delle reti sia del modello di business.
Avanziamo inoltre la proposta di includere in questo secondo ambito progettuale le infrastrutture non regolate, visto che gli esiti di sperimentazioni condotte su di esse possono essere interessanti anche per le infrastrutture regolate. Infatti, anche utilizzando infrastrutture non gestite da operatori regolati gas, si potrebbero portare avanti sperimentazioni potenzialmente replicabili nelle infrastrutture regolate, senza alterare gli esiti delle sperimentazioni stesse e relativi benefici per il sistema nel suo complesso.
Per la gestione delle attività relative a tali fattispecie di progettualità valgono le considerazioni in materia di Unbundling riportate in corrispondenza dello spunto S6.
S 5.Osservazioni in merito alle ipotesi prospettate per l’ambito progettuale 3.
L’avvio di progetti inerenti la digitalizzazione può essere stimolato da un’efficace regolazione della qualità del servizio, senza bisogno di ricorrere a specifici progetti pilota. Al contrario, in mancanza di un’adeguata regolazione e incentivazione a livello nazionale e considerando prioritario il rispetto dell’energy efficiency first principle (così come riportato nel recente pacchetto Fit for 55 della Commissione Europea), per progetti di recupero energia, afferenti all’ambito progettuale 3 lettera b) e c), si propone la promozione di specifici progetti pilota.
In particolare, le sperimentazioni relative al “recupero di energia dai salti di pressione nelle stazioni di decompressione”, quali i turboespansori, nonostante un elevato potenziale sul territorio nazionale oltre che i benefici ambientali ed ai vantaggi di efficienze, presentano barriere alla realizzazione.
S 6.Osservazioni in merito alla identificazione dei soggetti che possono presentare le istanze e alle modalità di presentazione delle medesime.
In coerenza con le disposizioni in materia di unbundling funzionale – con particolare riferimento alle prescrizioni relative alla nomina e ai requisiti di indipendenza del GI, e con la norma di cui all’art. 8 della Legge n. 287/90, l’operatore regolato non potrà operare le attività in concorrenza attraverso la società che gestisce l’attività regolata, offrendo servizi alla rete elettrica o intervenendo nella gestione commerciale degli output generati, se non attraverso una società separata, nell’ambito della quale i componenti del Cda e le risorse direttamente o indirettamente responsabili delle suddette attività siano distinti dai componenti del CdA, dagli apicali e dai componenti del GI incaricati dell’amministrazione dell’attività regolata. In ogni caso ai fini della valutazione di ammissibilità dei progetti, andrebbe considerata la natura dei soggetti che compongono la Compagine progettuale (siano essi operatori di mercato o soggetti regolati che operano al di fuori della filiera gas) e dovrebbe essere accordata una preferenza alla Compagine che comprende al proprio interno anche operatori di mercato.
S 7.Osservazioni in merito alle modalità prospettate per la valutazione delle istanze, con particolare riferimento alle modalità di valutazione delle medesime.
Riteniamo che debbano essere premiati i progetti che forniscono le basi per completare il quadro regolatorio, partendo dagli aspetti più operativi e procedurali, che devono essere chiariti prima di avviare le attività di mercato.
Apprezziamo che sia stata data evidenza della griglia di valutazione e che il parametro valutativo basato sulla capacità di abbattimento della CO2eq abbia un peso molto elevato.
Con riferimento al criterio di intersettorialità CR, evidenziamo che quest’ultimo compendia le caratteristiche di intrasettorialità (integrazione di filiera) e intersettorialità (sector-coupling, etc.), che potrebbero essere distinte, perché molto diverse.
Per quanto riguarda le graduatorie, appare preferibile la seconda delle opzioni presentate in modo da distingue progetti di diversa rilevanza. Inoltre, tre griglie di valutazioni separate facilitano la valutazione di progetti più omogenei e confrontabili tra loro, anche per la tipologia delle compagini progettuali, evitando di comprimere eccessivamente lo spazio riservato agli operatori di mercato.
Poniamo l’accento sulle tempistiche di funzionamento della procedura di selezione delle istanze, fattore importantissimo e dirimente al fine della selezione dei progetti. La durata della fase di presentazione delle istanze, della fase di valutazione e approvazione dovrebbero essere chiaramente specificate. Ad esempio, si potrebbero stabilire ex-ante diverse “finestre temporali”, all’interno delle quali i soggetti interessati possano sottoporre i progetti alla Commissione di valutazione indipendente. In questo modo si consentirebbe una partecipazione più ampia sia dei progetti già definiti sia dei progetti in corso di definizione. Un termine congruo per la prima finestra di presentazione delle istanze potrebbe essere settembre 2022.
Occorre inoltre specificare il destino dei progetti fuori graduatoria per esaurimento delle risorse, che potrebbero beneficiare dei meccanismi tariffari riservati a DSO/TSO o quanto meno di alcune deroghe di carattere regolatorio. Auspichiamo dunque l’emanazione di un provvedimento finale che definisca nell’ambito dei progetti pilota decritti dal presente DCO la possibile applicazione di soluzioni regolatorie non finanziate ai progetti che non sono rientrati in una posizione utile della graduatoria.
Infine, auspichiamo ulteriori precisazioni circa l’ammissibilità di progetti già avviati alla data di apertura della procedura. Riteniamo che i progetti che non hanno già avviato all’esercizio commerciale dovrebbero poter accedere alle graduatorie.
S 8.Osservazioni in merito alle proposte dell’Autorità relative alla Commissione di valutazione.
Non ci sono particolari osservazioni a riguardo.
S 9.Osservazioni in merito alle modalità prospettate per il riconoscimento dei costi sostenuti con le sperimentazioni.
La previsione di una rendicontazione dedicata per progetti sperimentali è molto importante per i soggetti regolati.
In generale occorre una maggiore chiarezza sulla copertura dei costi progettuali con oneri tariffari e extra tariffari, affermando esplicitamente che ciò che attiene all’attività regolata ricade nella RAB mentre gli ulteriori costi possono essere coperti da componenti extra tariffarie, da identificare.
Suggeriamo inoltre di aumentare il plafond previsto per i diversi progetti, in modo da poter ammettere alle graduatorie un numero di progettualità non troppo esiguo. Considerando che una parte del plafond sarà comunque attribuita a TSO/DSO, occorre allargare il concetto di soluzione BAU per dedicare risorse a soggetti che non beneficiano di tariffe regolate. Infatti, per non limitare eccessivamente l’offerta dei servizi innovativi, deve essere garantita la partecipazione alle sperimentazioni degli operatori di mercato, ai quali è opportuno riconoscere i dovuti costi. Dovrebbe dunque essere prevista un’efficace allocazione delle risorse stanziate e di quelle reperibili per via tariffaria, mantenendo la contabilità separata.
Le sperimentazioni afferenti all’ambito progettuale 3 lettera b) e c), condotte con l’obiettivo di standardizzare le tecnologie, produrre in serie i componenti ed aumentarne l’efficienza, permetterebbero di ottenere una più facile replicabilità della soluzione tecnologica ed un’ottimizzazione del business plan con un sensibile abbattimento dei costi di produzione. Tuttavia, un tale sforzo progettuale potrebbe richiedere un incremento del plafond di copertura dei costi totali ascrivibili a queste categorie dell’ambito 3, senza che quest’incremento vada a detrimento dei contributi previsti per gli altri ambiti progettuali.
Riconosciamo una criticità nel fatto che gli elettrolizzatori non siano inclusi tra gli asset che possono beneficiare di contributi, a svantaggio dell’integrazione intersettoriale, considerato che, oltre ad essere necessari al mero fine di individuare l’appartenenza del progetto stesso alla categoria progettuale, costituiscono elemento essenziale per la conduzione della sperimentazione stessa; inoltre si ritiene che debbano essere inclusi anche i costi di integrazione con il sistema elettrico dato che il focus è la fornitura di servizi di flessibilità alla rete elettrica . Appare quindi necessario superare il limite prospettato ed estendere la copertura ai costi relativi a tutte le infrastrutture necessarie ai fini della sperimentazione, infatti la copertura dei costi relativi all’integrazione con il sistema gas è, almeno in parte, sovrapposta con la categoria progettuale che ha l’obiettivo di verificare le condizioni di esercizio delle reti interessate da una miscela di idrogeno. In definitiva, a nostro avviso, i costi di connessione con la rete gas dovrebbero essere compresi nello scenario BAU, mentre la realizzazione dell’infrastruttura costituita dall’elettrolizzatore associato alle rinnovabili e la relativa connessione elettrica dovrebbe essere inquadrata come attività innovativa.
S 10. Osservazioni in merito alle modalità prospettate in merito alla conduzione delle sperimentazioni e al monitoraggio dei risultati.
Non ci sono particolari osservazioni a riguardo.
S 11. Osservazioni in merito alle modalità prospettate per la conclusione delle sperimentazioni e la diffusione dei risultati.
Nel caso di progetti non finanziati appare opportuno prevedere una disclosure parziale, per mantenere alcune parti riservate attraverso meccanismi e strumenti di protezione della proprietà intellettuale più coercitivi.
S 12. Osservazioni in merito alle ipotesi di regolazione prospettate per il servizio di distribuzione del gas naturale ed in particolare sul possibile elenco (opportunamente descritto e argomentato) di soluzioni ambientalmente ed energeticamente efficienti di cui al punto 15.5.
Il DCO prospetta l’introduzione di nuove componenti tariffarie in ambito centralizzato per recuperare costi imputabili ai progetti dell’ambito 3. Questa ipotesi può essere accolta favorevolmente, se utile a destinare le risorse del massimale all’ambito 1 e 2, senza deviare verso l’ambito 3 un extra gettito. In particolare, i progetti di questo ambito potrebbero essere ricompresi nella regolazione ordinaria in funzione dei target di riduzione delle emissioni.