Elettricità Futura e Utilitalia hanno trasmesso al GSE una richiesta congiunta di proroga al 30 settembre 2023 del termine attualmente stabilito al 31 agosto, ex Comunicato GSE del 23.06.2023 relativo all’applicazione delle Delibere ARERA n. 266/2022/R/EE e la n. 143/2023/R/EE, sottoponendo al Gestore alcuni dubbi e considerazioni relativi alle tempistiche e alle attività per le comunicazioni di esenzione dal meccanismo di compensazione a due vie della norma “Extraprofitti" relative al periodo gennaio-giugno 2023.
Tra gli elementi evidenziati:
- il termine ultimo entro cui provvedere alla trasmissione delle DSAN risulta incompatibile con le tempistiche di elaborazione e messa a disposizione dei dati necessari alla predisposizione dei calcoli, alla consuntivazione dei contratti Natural Hedge, nonché con i tempi tecnici necessari alla verifica e certificazione degli stessi da parte della società di revisione incaricata della relativa asseverazione;
- è fondamentale che sia chiarito se sia obbligatorio far verificare e certificare tutti i dati da società di revisione;
- è necessario chiarire la possibilità di inviare, contestualmente alle DSAN (Dichiarazioni sostitutive di atto notorio), informazioni a livello aggregato coerenti con le metodologie di estrazione dati degli operatori (ad es. per categoria di clienti);
- rispetto alla richiesta di indicare per ogni contratto le UP collegate assoggettate al decreto e l’energia riconducibile alle stesse, poiché nei portafogli di molti operatori non sono tracciabili tali collegamenti, occorre specificare che in questi casi è sufficiente indicare che i contratti fanno riferimento all’intero parco impianti dell’operatore o a parte di esso.
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Sottoponiamo alla cortese attenzione di GSE alcuni dubbi e considerazioni relativi alle tempistiche e alle attività per le comunicazioni di esenzione dal meccanismo di compensazione a due vie della cosiddetta norma “Extraprofitti" relative al periodo gennaio-giugno 2023.
Come primo elemento, evidenziamo che l’aggiornamento delle Regole Tecniche per l’invio delle comunicazioni di cui sopra riporta in Allegato la richiesta di trasmissione di un file excel contenente l’elenco dei contratti sottoscritti e, per ciascuno di essi, un set dettagliato di informazioni (senza peraltro contemplare, in apparenza, i contratti di vendita con i clienti finali ma solo quelli con “società”). Posta la numerosità dei contratti, che per alcuni operatori superano il milione, tale attività richiederebbe la gestione di un numero significativo di dati, peraltro senza apportare evidenti benefici in termini di descrizione del metodo di calcolo del prezzo Medio di Cessione e stante la disponibilità a rendere accessibili i contratti ai fini di controlli specifici. In tal senso, chiediamo di specificare la possibilità di inviare, contestualmente alle DSAN, informazioni a livello aggregato coerenti con le metodologie di estrazione dati degli operatori (ad es. per categoria di clienti).
Un ulteriore aspetto che necessita chiarimenti riguarda la richiesta che per ogni contratto siano indicate le UP collegate assoggettate al decreto e l’energia riconducibile alle stesse. Questo passaggio necessita di attento approfondimento poiché nei portafogli di molti operatori non sono generalmente tracciabili tali collegamenti. Sarebbe utile specificare che in questi casi è sufficiente indicare che i contratti fanno riferimento all’intero parco impianti dell’operatore o a parte di esso.
Questi chiarimenti risultano particolarmente rilevanti in relazione alle scadenze indicate per la consuntivazione sia del periodo febbraio-dicembre 2022 che del periodo gennaio-giugno 2023.
Inoltre, con specifico riferimento al periodo 2023, il termine ultimo entro cui provvedere alla trasmissione delle DSAN, corredate di una Relazione Tecnica asseverata da parte di una società di revisione, come previsto dalle delibere ARERA n. 266/2022/R/EE e 143/2023/R/EE, risulta incompatibile con le tempistiche di elaborazione e messa a disposizione dei dati necessari alla predisposizione dei calcoli, sia alla consuntivazione dei contratti (Natural Hedge), nonché con i tempi tecnici necessari alla verifica e certificazione degli stessi da parte della società di revisione incaricata della relativa asseverazione.
Ciò in quanto i contratti in Natural Hedge oggetto delle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio “EP" (Extraprofitti) disponibile sul sito web del GSE si fondano sulla consuntivazione di dati riguardo ai quali, per il periodo di competenza giugno 2023, le tempistiche dei processi di fatturazione consentono di avere disponibilità dei dati necessari alla definizione del Prezzo di cessione al cliente finale a consuntivo solo in data successiva al 15 agosto 2023. Riteniamo fondamentale che sia chiarito se sia obbligatorio far verificare e certificare tali dati da società di revisione, considerati gli elevati costi di questa attività di verifica e certificazione e la disponibilità non garantita di queste società nel mese di agosto.
Alla luce dei chiarimenti richiesti e delle criticità esposte circa il rispetto delle tempistiche indicate, chiediamo, nel rispetto della piena applicazione della norma, il differimento del termine relativo al periodo gennaio- giugno 2023, attualmente stabilito al 31 agosto 2023, sino ad almeno il 30 settembre 2023.
Segnaliamo inoltre che alcuni contratti prevedono formule per l’individuazione del quantitativo di energia da valorizzare a prezzi determinati, i cui risultati sono disponibili solo al termine del periodo contrattuale (31 dicembre 2023). Pertanto, con specifico riferimento a tali contratti, il termine relativo al periodo gennaio-giugno 2023, dovrebbe essere differito a data successiva al termine del periodo contrattuale citato.
In aggiunta, poiché le scadenze relative al periodo febbraio-dicembre 2022, attualmente stabilite al 28 luglio 2023, risultano stringenti per finalizzare attività di verifica e certificazione in periodo estivo, oltre che alla luce dei chiarimenti sopra menzionati, chiediamo che sia valutata una proroga anche di questo termine, sino al 31 agosto 2023.
Per agevolare e velocizzare gli adempimenti previsti, suggeriremmo infine che GSE mettesse a disposizione tramite il portale un format per l’attestazione della società di revisione.
Elettricità Futura ha inoltre trasmesso al GSE un documento contenente quesiti, dubbi interpretativi o problematiche nella compilazione delle dichiarazioni.
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