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Sistema Indennitario - Osservazioni e proposte interassociative

Lettera interassociativa all’ARERA (25/05/2021)


Nell’ambito del procedimento avviato con la delibera 219/2020 per l’adozione di alcuni interventi volti ad efficientare le vigenti discipline in materia di contrasto del fenomeno della morosità, Elettricità Futura, Anigas ed Energia Libera hanno sottoscritto una lettera congiunta indirizzata all’ARERA in cui esprimono le proprie osservazioni, con particolare riferimento al funzionamento e all’operatività del meccanismo del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’Energia Elettrica e del Gas naturale (TISIND).

In particolare, nel caso in cui il cliente finale sia inadempiente nei confronti dell’Utente Uscente, nonché quest’ultimo abbia perso il diritto a prelevare presso tutti i PdR/POD nella titolarità del cliente finale per cause diverse da inadempimento dell’utente stesso che comportano la risoluzione dei contratti di distribuzione, si ritiene necessario che venga rivista l’attuale tempistica a decorrere della quale è possibile presentare la richiesta di indennizzo al SII, riducendo il suddetto termine da 6 a 4 mesi dallo switch out del cliente finale. Si evidenzia infatti che tra la data di switching e la richiesta di indennizzo la possibilità che intercorra una prestazione che modifichi lo stato/titolarità del PdR/POD è al quanto elevata.

 

Testo integrale delle Osservazioni

La morosità rappresenta uno dei fenomeni più preoccupanti per le Società di Vendita (SdV) che da anni vedono crescere la propria esposizione verso il mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti finali. Fenomeno che mette a repentaglio la stabilità economico finanziaria delle SdV, aggravato dalla situazione di emergenza Covid-19. 

La morosità è riconducibile non solo ad una vera difficoltà nell’ottemperare ai pagamenti, ma anche ai comportamenti opportunistici di una fascia sempre più diffusa di clienti finali.

Il Sistema Indennitario costituisce sicuramente il principale strumento di intervento in essere per arginare ex post gli effetti del fenomeno della morosità dei clienti finali. In particolare, tale sistema permette all’utente uscente di richiedere un indennizzo in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi 5 mesi di erogazione della fornitura prima della data di decorrenza dello switching. A seguito dello switching, infatti, la SdV, non essendo più controparte commerciale di un contratto attivo con il cliente finale non può fare ricorso agli ordinari strumenti regolatori (TIMG-IMOE) a tutela del credito.

L’onere dell’indennizzo a carico del cliente moroso evita inoltre che i corrispettivi non pagati finiscano per gravare sull’intero sistema, tutelando i clienti finali buoni pagatori, che potrebbero subire un generale incremento dei prezzi legato al maggiore costo di fornitura generato dalla morosità del cliente finale.

Detto ciò, consapevoli dell’estrema complessità della situazione in cui si trova il nostro Paese, pur con l’auspicio che vengano riavviati approfondimenti in merito agli strumenti ex ante implementabili, si ritiene opportuno presentare alcune proposte di perfezionamento della disciplina relativa al Sistema Indennitario, alla luce dell’esperienza accumulata in questi anni, al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l’attuale meccanismo.

 

OSSERVAZIONI PUNTUALI

Richiesta di indennizzo

Nel caso in cui il cliente finale sia inadempiente nei confronti dell’Utente Uscente, nonché quest’ultimo abbia perso il diritto a prelevare presso tutti i PdR/POD nella titolarità del cliente finale per cause diverse da inadempimento dell’utente stesso che comportano la risoluzione dei contratti di distribuzione, lo stesso può presentare al Sistema informativo Integrato (SII) la richiesta di indennizzo decorsi 6 mesi dalla data a partire dalla quale l’utente uscente non è più associato al PdR ed entro la fine del dodicesimo mese successivo alla medesima data.

Ferma restando la necessità di prevedere un tempo congruo in cui l’Utente uscente adempia a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale e all’emissione della fattura di chiusura, costituisca in mora il cliente finale e lo informi dell’eventuale applicazione del corrispettivo corrispondente all’indennizzo (CMOR), si ritiene necessario che venga rivista l’attuale tempistica pari a 6 mesi a decorrere della quale è possibile presentare la richiesta di indennizzo.

Si evidenzia infatti che la possibilità che tra la data di switching e l’attuale tempistica di presentazione della richiesta di indennizzo intercorra una prestazione che modifichi lo stato/titolarità del PdR/POD è al quanto elevata. In particolare, in questi anni si è registrata infatti una percentuale molto significativa di richieste inammissibili a causa di cessazioni, disattivazioni e volture intercorse nell’arco dei 6 mesi antecedenti la richiesta di indennizzo.

Al fine di limitare tale criticità, nonché accelerare il recupero del credito mediante l’applicazione del CMOR, si ritiene che il suddetto termine minimo per la presentazione al SII della richiesta di indennizzo venga ridotto a 4 mesi dallo switch out del cliente finale.

Sempre in tema di verifica di ammissibilità delle richieste di indennizzo, si auspica infine che vengano avviate azioni finalizzate a rimuovere i disallineamenti anagrafici che costituiscono anch’essi causa rilevante di inammissibilità.


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