Elettricità Futura ha trasmesso ad Arera le proprie osservazioni sulla Consultazione n. 288/2022/R/eel del 28 giugno 2022, in materia di “Orientamenti in materia di definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte di gestori di sistemi di distribuzione chiusi a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di sistemi di distribuzione chiusi”.
In generale, Elettricità Futura accoglie positivamente la consultazione, con cui si continua nel processo di recepimento nella regolazione nazionale del DL 210/21, in questo caso con riferimento alla regolazione degli Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), ritenendo ragionevoli l’approccio e le proposte contenuti nel DCO.
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Osservazioni generali
Accogliamo positivamente la presente consultazione, con cui si continua nel processo di recepimento nella regolazione nazionale del DL 210/21, in questo caso con riferimento alla regolazione degli SDC.
In generale condividiamo gli orientamenti e le proposte contenuti nel presente DCO, che riteniamo ragionevoli. Riportiamo di seguito alcune osservazioni puntuali sui quesiti di dettaglio.
Osservazioni di dettaglio
S1. Si condivide quanto definito con il presente documento per la consultazione?
Condividiamo quanto proposto.
Evidenziamo solamente che per i gestori SDC che non hanno ancora registrato i propri sistemi nel registro degli ASDC e che qundi non hanno visione degli utenti sottesi alla rete, sarà con ogni probabilità più complesso effettuare il calcolo degli imposrti da restituire.
S2. Si condividono le tempistiche individuate entro le quali i gestori di SDC inadempienti non siano soggetti anche alla corresponsione delle penali in relazione ai recuperi tariffari?
Condividiamo le tempistiche previste per l’applicazione delle penali.
S3. Si condividono le modalità di determinazione delle penali che i gestori di SDC inadempienti saranno tenuti a corrispondere e la relativa differenziazione?
Condividiamo con quanto proposto.
Al fine di spingere il numero maggiore di gestori di SDC possibile a registrare i propri sistemi, una possibile soluzione potrebbe essere quella di estendere la penale del 30% degli importi di cui al punto 2.5, lettera a), punto ii anche agli ASDC diversi da porti e aeroporti.