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Soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: comunicazioni funzionali alla permanenza

Osservazioni Elettricità Futura (26 maggio 2023)

Elettricità Futura ha trasmesso ad ARERA le proprie osservazioni in relazione al DCO 186/2023/R/eel dell’8 maggio 2023 recante “Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022: orientamenti in merito alle procedure delle comunicazioni funzionali alla permanenza”.

In generale, Elettricità Futura accoglie positivamente gli orientamenti proposti nella consultazione, necessari per il funzionamento a regime dell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (EVE), segnalando alcuni aspetti relativi alle modalità per la verifica del requisito di regolarità dei pagamenti:

  • si espliciti che i ritardi da considerare (requisito di regolarità dei pagamenti) siano esclusivamente quelli che generano una richiesta di maggiorazione della garanzia prestata dall’utente;
  • si espliciti che il requisito di regolarità dei pagamenti riguardi esclusivamente le fatture di ciclo e di rettifica e non invece anche ulteriori corrispettivi;
  • si preveda che la procedura di verifica della puntualità dei pagamenti riguardi tutte le tipologie di garanzie prestate dagli utenti, rating e parent company guarantee incluse;
  • si preveda che il tracciato per la comunicazione dal DSO ad AU sul verificarsi di ritardi di pagamento sia il più semplice possibile.

Leggi il testo integrale delle osservazioni


Osservazioni generali

Accogliamo positivamente gli orientamenti proposti nella consultazione, necessari per il funzionamento a regime dell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (EVE). Apprezziamo inoltre la scelta di ARERA di avviare comunque una consultazione sul tema per raccogliere le osservazioni e gli spunti da parte degli operatori.

Da un punto di vista generale, ci preme sottolineare due punti relativi al perimetro di applicazione del requisito di regolarità dei pagamenti. In primis, chiediamo che nella Delibera in esito al DCO e onde evitare fraintendimenti si espliciti che, ai sensi di quanto disposto dal CTTE, i ritardi di pagamento da considerare per la verifica del rispetto del requisito di regolarità dei pagamenti siano esclusivamente quelli che generano una richiesta di maggiorazione della garanzia prestata dall’utente. In secondo luogo, chiediamo di esplicitare che, come previsto dall’art. 2.5, lettera c) del CTTE, il requisito di regolarità dei pagamenti riguardi esclusivamente le fatture di ciclo e di rettifica e non invece anche ulteriori corrispettivi. Precisiamo poi che nel caso di un venditore per cui un DSO ha cessato il servizio nel semestre di riferimento al controllo, occorrerà prevedere l’invio al SII del flusso contenente l’indicazione dei ritardi di pagamento, in quanto tale venditore potrebbe essere cessato per un DSO e non invece per degli altri.

Un altro tema importante da evidenziare è legato alla procedura di cui agli art. 3.2 e 3.3 del CTTE. Sebbene non venga richiamato nel DCO, è fondamentale che, al fine di evitare trattamenti disomogenei, la procedura di verifica della puntualità dei pagamenti riguardi tutte le tipologie di garanzie prestate dagli utenti, rating e parent company guarantee incluse.

L’ultima osservazione riguarda invece gli aspetti operativi della procedura ipotizzata da ARERA che prevede il coinvolgimento diretto del SII e che ci preme evidenziare in vista dell’apposita discussione futura con l’Acquirente Unico: per minimizzare gli oneri per i soggetti coinvolti e semplificare la procedura di verifica, è importante che il tracciato per la comunicazione dal DSO ad AU sul verificarsi di ritardi di pagamento sia il più semplice possibile e richieda la trasmissione dei soli dati necessari per la verifica del requisito (es. ragione sociale dell’Utente del Trasporto, codice del contratto del dispacciamento), senza includere quelli non indispensabili (es. dettaglio sugli importi).

Osservazioni di dettaglio

Q1 Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle procedure di comunicazione degli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE e alle valutazioni della loro rilevanza per le finalità del Regolamento? Si individuano criticità? Si individuano altri elementi da considerare?

Q2 Si ritiene opportuno che siano comunicati al SII (ed eventualmente resi disponibili ai venditori) anche i casi in cui le imprese distributrici rilevino un solo ritardo ai sensi del CTTE da parte degli utenti?

Q3 Si ritiene opportuno prevedere una scadenza più ravvicinata per la messa a disposizione da parte del SII degli esiti delle verifiche della rilevanza dei ritardi riscontrati gli utenti? Se sì, motivare.

Q4 Si condividono gli orientamenti presentati in merito ai casi di verifiche condotte da imprese distributrici aventi meno di 100.000 clienti connessi alle proprie reti?

Q5 Si condivide l’orientamento di incaricare il SII di comunicare all’Autorità gli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell’elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese? Si individuano criticità?

Q1. Fatta salva la possibilità, prevista dal CTTE, per l’Utente del Trasporto di contestare le fatture emesse dal DSO nel caso di errori o incorrettezze negli importi da corrispondere sospendendo in tal modo la procedura di segnalazione del ritardo di pagamento, chiediamo che il processo di verifica del requisito di ritardo dei pagamenti consenta al DSO di inviare un flusso di annullamento della comunicazione sulla situazione dei pagamenti dei propri utenti. Così facendo sarebbe possibile garantire all’utente e anche al DSO di interrompere una segnalazione errata di tardivo pagamento ed evitare quindi l’apertura del procedimento di esclusione o cancellazione dall’EVE.

Q4. Concordiamo con le proposte.

Chiediamo che il concetto contenuto nella nota 3 di pagina 7, ovvero che i due periodi consecutivi “nel caso di ritardati pagamenti nei confronti di imprese distributrici cui sono connessi meno di 100.000 punti che svolgono le verifiche previste dal CTTE annualmente” siano i “due anni consecutivi” venga esplicitato con chiarezza nella Delibera in esito al DCO.

Q6 Si condividono gli orientamenti finalizzati a consentire il dispiegarsi delle previsioni del Regolamento per quanto riguarda le verifiche degli esiti dei pagamenti delle fatture emesse da Terna?

Q7 Si ritiene necessario tenere conto di altre considerazioni?

Q8 Si condivide l’orientamento di incaricare il SII di comunicare all’Autorità gli esiti dell’indice I0, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell’elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese? Si individuano criticità?

Nessuna osservazione.

Q9 Si condivide l’orientamento in merito alla verifica dei venditori senza contratti per l’ultimo anno?

Nessuna osservazione.

Q10 Si condividono gli orientamenti presentati, e in particolare la definizione della decorrenza delle verifiche previste, al fine della permanenza nell’elenco?

Concordiamo con gli orientamenti proposti.


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