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Tavolo Tecnico ARERA revisione bolletta

Osservazioni di Elettricità Futura e Anigas (14/09/2021)


Con una lettera a firma congiunta indirizzata all’ARERA, Elettricità Futura e Anigas sottolineano l’importanza che le proposte di intervento sui quattro ambiti oggetto del Tavolo Tecnico sul processo di revisione della bolletta (confrontabilità e inserimento di codice offerta e dei dati su spesa e consumi annui) siano incorporate in un intervento di più ampio respiro, che comprenda anche le future proposte di adeguamento della regolazione previste dalla Direttiva UE 2019/944 sul mercato elettrico, al fine di avere un quadro organico di tutte le misure previste per l’aggiornamento della disciplina in materia di bolletta e di fatturazione. 

Elettricità Futura e Anigas ritengono che gli interventi finora effettuati e quelli prospettati siano più che sufficienti per rafforzare il set informativo contenuto in bolletta e, di conseguenza, il livello di capacitazione del cliente finale e la consapevolezza sulle proprie abitudini di spesa e consumo. Ritengono peraltro che con gli strumenti già introdotti dall’Autorità (Portale consumi, Portale offerta, Delibera 426/2020/R/com) i clienti siano pienamente in grado di affrontare il previsto superamento delle tutele, che si auspica avvenga secondo logiche coerenti con la normativa europea (scelta attiva del cliente). In ogni caso le due Associazioni aggiornano le posizioni espresse inizialmente nelle rispettive risposte al DCO 148/2021/R/com, individuando soluzioni alternative per l’implementazione degli adeguamenti proposti, al fine di rafforzare il set informativo contenuto nella bolletta, ma nell’ottica della maggiore semplicità implementativa per gli operatori.

Per quanto riguarda l’utilizzo della bolletta come strumento per consentire la confrontabilità con altre offerte, Elettricità Futura e Anigas ribadiscono quanto espresso nelle rispettive risposte al DCO 148/2021/R/com: disaccordo nel considerare la bolletta uno strumento per la confrontabilità al pari del Portale Offerte, strumento creato appositamente a tal fine. La stessa Direttiva 944/2019 ritiene che, nel perseguire l’obiettivo della confrontabilità delle offerte, gli interventi sulla bolletta debbano essere compatibili con l’esigenza di chiarezza e comprensione delle fatture (punto 48, art.18 e allegato I).

Leggi il documento integrale, che include ulteriori aspetti di dettaglio.

Osservazioni generali

Approfittiamo dell’occasione per rinnovare il nostro apprezzamento al Tavolo Tecnico sul processo di revisione della bolletta, estremamente utile per il confronto diretto tra Autorità, Associazioni e operatori. 

Da un punto di vista procedimentale, visti i recenti sviluppi per il recepimento della Direttiva UE 2019/944 sul mercato elettrico, riteniamo importante che le proposte di intervento sui quattro ambiti oggetto del Tavolo (confrontabilità e inserimento di codice offerta e dei dati su spesa e consumi annui) siano incorporate in un intervento di più ampio respiro, che comprenda anche le future proposte di adeguamento della regolazione previste dalla Direttiva. Ciò permetterebbe di avere un quadro organico di tutte le misure previste per l’aggiornamento della disciplina in materia di bolletta e di fatturazione - già oggetto di numerosi interventi nel corso dell’ultimo anno - che regoli sia gli aspetti già consultati nel DCO 148/2021/R/com e oggetto del tavolo, che le future proposte di intervento. Sarebbe in questo modo possibile programmare in un unico momento tutte le modifiche necessarie e le fasi in cui progressivamente introdurle, tenuto conto delle tempistiche necessarie per apportare modifiche ai sistemi di fatturazione, così ridurre gli oneri implementativo-gestionali per gli operatori e razionalizzare il processo di modifica della bolletta, a beneficio di tutte le parti interessate. 

Ai fini del superamento delle tutele di prezzo per il segmento domestico, riteniamo che gli interventi finora effettuati e quelli prospettati siano più che sufficienti a raggiungere l’obiettivo prefissato da ARERA e auspicato dalle associazioni dei consumatori di rafforzare il set informativo contenuto in bolletta e, di conseguenza, il livello di capacitazione del cliente finale e la consapevolezza sulle proprie abitudini di spesa e consumo.  Riteniamo peraltro che con gli strumenti già introdotti dall’Autorità (Portale consumi, Portale offerta, Delibera 426/2020/R/com) i clienti siano pienamente in grado di affrontare il previsto superamento delle tutele, che auspichiamo avvenga secondo logiche coerenti con la normativa europea, basata sull’obiettivo della scelta attiva del cliente e contraria ai meccanismi che ne incentivino l’inerzia. 

Per quanto riguarda invece l’obiettivo di usare la bolletta, rafforzandola con l’aggiunta di nuovi elementi, come strumento per consentire la confrontabilità con altre offerte, ribadiamo quanto espresso nelle nostre rispettive risposte al DCO 148/2021/R/com.

In linea di principio riteniamo condivisibile veicolare al cliente alcune informazioni aggiuntive che, se utilizzate assieme ai Portali Offerte e Consumi, possano essere utili al cliente nelle operazioni di confronto tra le varie offerte, purché apportino un beneficio netto ed effettivo al cliente. Infatti, la funzione principale della bolletta sintetica deve essere quella di rendicontare i consumi di energia del cliente, garantendo la maggiore chiarezza possibile nella riscontrabilità di quanto riportato con il contratto. Ribadiamo quindi il nostro disaccordo nel considerare la bolletta uno strumento per la confrontabilità al pari del Portale Offerte, strumento creato appositamente a tal fine.

La stessa Direttiva 944/2019 prevede che l’obiettivo della confrontabilità sia principalmente perseguito mediante strumenti indipendenti di confronto contenenti informazioni affidabili, imparziali e trasparenti (punto 35 ed articolo 14), che in Italia è rappresentato dal Portale Offerte. Non esclude che la bolletta possa contenere informazioni utili alla confrontabilità ma ritiene che, nel perseguire tale obiettivo, gli interventi sulla bolletta debbano essere compatibili con l’esigenza di chiarezza e comprensione delle fatture (punto 48, art.18 e allegato I). Viene infatti specificato che le bollette “presentino in maniera visibile un numero limitato di importanti elementi informativi, necessari per consentire ai consumatori di regolare i loro consumi di energia elettrica, confrontare le offerte e cambiare fornitore”.

Di seguito riportiamo le nostre osservazioni aggiornate sugli aspetti di dettaglio oggetto del Tavolo tecnico.

 

Osservazioni di dettaglio

 

Codice offerta

Da un punto di vista implementativo e dell’adeguamento da parte degli operatori dei propri sistemi informatici di fatturazione, quella dell’integrazione del codice offerta nella bolletta, tra le proposte presentate, potrebbe risultare la meno impattante, purché sia quello assegnato in fase di sottoscrizione del contratto senza prevedere ulteriori aggiornamenti. Infatti, un eventuale aggiornamento del valore ad ogni variazione di prezzo presenterebbe numerose criticità gestionali e operative. Dal momento che i sistemi IT degli operatori non prevedono necessariamente dei campi ad hoc per tracciare l’evoluzione del codice offerta, l’aggiornamento potrebbe presentarsi difficoltoso per la rilevante mole di codici univoci da gestire, data la diversità di offerte e contratti esistenti/nel portafoglio del venditore.

Per evitare di ingenerare confusione nel cliente finale, sarebbe da valutare se prevedere l’eventuale inserimento in bolletta di un’informativa che indichi al cliente finale se la sua offerta è presente sul Portale Offerte.

 

Consumo annuo aggiornato

La proposta del consumo aggiornato e il suo inserimento progressivo in ciascuna delle bollette emesse nel rispetto delle tempistiche di fatturazione è un’operazione che può presentare diverse complessità, tra cui quella di avere a disposizione letture rilevate/autoletture relative ai 12 mesi precedenti. L’aggiornamento del consumo reale annuo in ogni bolletta, infatti, non è automatico ma subordinato al verificarsi di determinate circostanze da accertare ad ogni emissione (presenza di una lettura rilevata/autolettura sia al mese n che al mese n-12), con conseguente appesantimento della fase di fatturazione.

Pertanto, a nostro avviso, la migliore soluzione sarebbe quella di indicare in bolletta solamente il consumo fatturato annuo sempre aggiornato che fornisce al cliente un’informazione importante ai fini del calcolo della spesa. Tale informazione dovrebbe evidenziare anche se le letture sono effettive e/o stimate, con la duplice finalità di informare il cliente e, al contempo, stimolarlo, in assenza di letture effettive, a comunicare con maggiore frequenza le autoletture, così da consentire al venditore l’inserimento in bolletta di un dato il più possibile aggiornato e rappresentativo dei reali consumi. Inoltre, in presenza di letture rilevate, ormai sempre più disponibili grazie alla diffusione degli smart meter, il consumo fatturato tenderà sempre più a coincidere con il rilevato.

Per di più, la presenza in bolletta sia del consumo annuo aggiornato che di quello fatturato non farebbe altro che generare confusione nel cliente che potrebbe non comprendere in modo immediato la differenza tra le due informazioni. Per conoscere e monitorare il consumo effettivo annuo sempre aggiornato si potrebbe quindi rimandare il cliente ad interrogare il Portale consumi. A tal proposito, riprendendo quanto espresso dalla stessa ARERA nel DCO 148/2021/R/com sull’utilizzo integrato di tutti i contenitori e gli strumenti informativi regolati attualmente attivi, per consentire al cliente il monitoraggio dei propri consumi energetici riteniamo andrebbe promosso l’utilizzo del Portale Consumi, strumento appositamente pensato per tale fine, evitando di appesantire la bolletta.

 

Spesa annua

Sebbene l’inclusione di questo dato sia sbilanciata nel rapporto tra i costi per gli operatori e i benefici effettivi per i clienti, a sfavore dei primi - essendo, anche questa grandezza, facilmente calcolabile in autonomia dal cliente stesso con le informazioni già in suo possesso - riteniamo che la proposta sia implementabile nonostante i rilevanti interventi sui sistemi di fatturazione degli operatori e pertanto auspichiamo che i criteri per la sua definizione siano chiari e volti a semplificarne il calcolo.

A tal proposito, riteniamo che il calcolo debba essere effettuato considerando la somma degli importi fatturati nelle bollette degli ultimi 12 mesi relativi solamente a materia energia, spesa per il trasporto, oneri di sistema, imposte ed eventuali ricalcoli (escludendo come proposto le altre spese legate a Canone TV, bonus sociale, indennizzi o di prestazioni addizionali di altro tipo, es. servizi aggiuntivi, pagamenti per verifica del misuratore, etc…). Il riferimento della spesa annua, se fatto sul fatturato sulla base della periodicità di fatturazione, sarebbe difficilmente realizzabile sui 12 mesi solari, ma piuttosto sulle fatture emesse in quei mesi (e il numero di giorni compresi potrebbero essere leggermente sfalsato, comprendendo dei giorni in più rispetto ai 12 mesi). Un riferimento preciso sui 12 mesi sarebbe difficilmente implementabile per i sistemi in uso da parte degli operatori.

Proponiamo quindi che il calcolo della spesa annua prenda a riferimento la periodicità di fatturazione del punto di fornitura (mensile, bimestrale e quadrimestrale) in maniera tale da ricomprendere la spesa fatturata degli ultimi 12 mesi solari. La spesa annua, inoltre, includerà anche eventuali importi per rettifiche/conguagli relativi a periodi precedenti e contabilizzati nelle bollette emesse nei 12 mesi oggetto di osservazione.

Sarà invece da valutare attentamente il successivo utilizzo di tale dato. In ogni caso, auspichiamo che modalità e criteri di calcolo vengano puntualmente definiti in fase di delibera e che vengano previste tempistiche congrue per apportare tutte le modifiche necessarie ai sistemi di fatturazione.

 

Indicatori sintetici di prezzo

Su questo aspetto, ribadiamo con forza la posizione già espressa nelle nostre risposte al DCO 148/2021/R/com: l’aggiunta degli indicatori sintetici, dati complessi e di non immediata comprensione per il cliente, potrebbe ottenere l’effetto opposto di quello auspicato, generando confusione e aumento della reclamosità del cliente, senza apportare benefici in termini di miglioramento della qualità dell’informazione offerta. Inoltre, gli indicatori riportati in bolletta e valorizzati al periodo a cui si riferisce la bolletta non risulterebbero parlanti con gli indicatori riportati nella scheda sintetica presentata al cliente in fase precontrattuale.

 

Ulteriori elementi di indagine

Come espresso nelle nostre risposte al DCO, concordiamo con l’orientamento proposto di rivedere la terminologia delle voci di spesa definite nel contratto di vendita per migliorare la comprensibilità dei corrispettivi applicati in bolletta. A oggi, infatti, la denominazione delle voci di spesa non risulta sufficientemente efficace nel trasmettere correttamente ai clienti le informazioni relative alle voci di spesa definite dal contratto di fornitura, e quindi dal venditore, e le altre voci di spesa.

Pur comprendendo le osservazioni portate dalle associazioni dei consumatori, crediamo però che si debba lasciare agli operatori del mercato libero una certa flessibilità nella strutturazione delle voci per garantire la coerenza fra le peculiarità del contratto di fornitura sottoscritto dal cliente e la relativa bolletta, anche alla luce delle diverse e innovative formule contrattuali che possono presentarsi sul mercato.

Siamo invece contrari a uno spacchettamento della voce ricalcolo in due voci differenti, ritenendola ridondante e complessa.

 

 

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