Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni alla consultazione ARERA 494/2022/R/com del 13 ottobre 2022, recante Disposizioni per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale, la definizione delle condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili e l’adeguamento di obblighi informativi per l’energia elettrica e il gas.
In particolare, Elettricità Futura ha risposto ai 2 quesiti inerenti il settore elettrico, incentrati su codice di condotta commerciale e il portale offerte.
Leggi il testo integrale delle risposte.
Osservazioni di dettaglio
Q9. Si ritiene opportuno che nei risultati di ricerca del Portale Offerte venga indicata la stima della spesa annua delle condizioni definite dall’Autorità per i clienti vulnerabili?
Q10. Si ritiene sia necessario adeguare altre disposizioni del Codice di condotta commerciale o del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte in conseguenza della rimozione dei servizi di tutela?
Q.9: Non riteniamo opportuno prevedere l’inserimento sul Portale Offerte (PO) della stima della spesa annua delle condizioni economiche destinate ai clienti vulnerabili poiché tali condizioni sono sottoscrivibili solo dai clienti che presentano i requisiti di cui al D.lgs 152/2021. La pubblicazione nel PO potrebbe generare confusione nei clienti che non hanno i requisiti per potervi accedere e quindi il confronto con le offerte di mercato libero risulterebbe non idoneo. Laddove si volesse fornire l’indicazione della spesa annua dell’offerta per i clienti vulnerabili, suggeriamo di inserire una sezione/informativa specifica su sito ARERA e/o sul PO.
Q.10: Ribadiamo l’esigenza di rivalutare l’istanza già rappresentata in passato dai venditori (non ultimo nella risposta al DCO n. 564/2019) di eliminare le Schede di confrontabilità anche per il settore elettrico, in una ottica di efficienza e razionalizzazione della documentazione contrattuale. La stima della spesa annua del servizio di maggior tutela potrebbe infatti essere inserita nelle stesse Schede Sintetiche nelle quali l’operatore è tenuto a riportare già la stima della spesa annua dell’offerta scelta dal cliente per i diversi scaglioni di consumo.