Elettricità Futura apprezza la possibilità di poter fornire il proprio contributo all’elaborazione della futura disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (CEEAG) che si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2022. Di seguito riportiamo i commenti e le proposte di revisione sugli aspetti di più stretto interesse per l’associazione.
Procedure competitive tecnologicamente neutre e flessibilità
Apprezziamo innanzi tutto la volontà di fornire in questa revisione delle linee guida maggiore flessibilità al sistema. In particolare, riteniamo rilevante che, sebbene la bozza di nuove linee guida disponga che le procedure competitive tecnologicamente neutre debbano essere considerate in linea generale lo strumento principe, sia prevista l’attivazione di meccanismi di correzione ed eccezioni (elencati al punto 83), dovute ad esempio a considerazioni in merito al raggiungimento di specifici obiettivi settoriali per le energie rinnovabili, alla stabilità della rete o ai settori e tecnologie innovativi. Altrettanto importante è la possibilità (introdotta ai punti 90 e 91) per gli stati membri di prevedere procedure competitive limitate a una o più tecnologie specifiche qualora il contrario possa portare a risultati sub ottimi, o qualora il livello di sostegno richiesto dalle diverse categorie di beneficiari sia notevolmente diverso. Al punto 92, la proposta prevede inoltre una deroga dall’obbligo di assegnazione degli aiuti tramite meccanismo di aste competitive per i piccoli impianti di generazione, come definiti dall’Art. 5 del Reg. 2019/943. Considerato che lo stesso Regolamento prevede un trend di riduzione della taglia di impianto per rientrare nella definizione di small projects (400 kW fino al 2026, poi 200 kW), vale la pena di sottolineare il rischio di una disincentivazione nello sviluppo di tali progetti in presenza di un limite troppo stringente.
Modifiche ai regimi di aiuto: evitare retroattività e “stop and go”
Positivo anche il riferimento esplicito alla non retroattività delle modifiche sui regimi di aiuto, come indicato nel punto 80, che specifica come qualora un aiuto non risulti più necessario per una categoria di beneficiari la stessa debba essere esclusa dall’elenco dei beneficiari prima della concessione di ulteriori aiuti, precisando però che tale modifica non dovrà pregiudicare il diritto di ricevere gli aiuti già concessi, ad esempio nell'ambito contratti pluriennali tipo feed-in tariff.
Appropriatezza della misura
Concordiamo pienamente con il punto 81, che dispone per le misure di riduzione delle emissioni di gas serra la deroga dall’applicazione della sezione 3.2.1.2 inerente la verifica dell’appropriatezza della misura. Elettricità Futura | Osservazioni EF su nuova disciplina aiuti di stato (CEEAG) - 02/08/2021 3 Concordiamo inoltre pienamente sulla necessità di riconoscere in casi eccezionali la possibilità che gli aiuti possano avere un effetto di incentivazione anche per progetti avviati prima della presentazione della domanda di aiuto, come introdotto al punto 30. Suggeriamo in tale ottica di recepire le stesse regole nel GBER rivisto. Sebbene poi si condivida il principio di proporzionalità dell’aiuto, che deve essere limitato al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto in questione, non è chiaro come la Commissione intenda definire i parametri di costo di cui al punto 47. Il “costo supplementare netto”, inteso come differenza tra i ricavi e i costi economici (compresi l'investimento e il costo di funzionamento) del progetto sovvenzionato e quelli del progetto alternativo che verosimilmente il beneficiario dell'aiuto realizzerebbe in assenza di aiuti, non è facilmente individuabile. Al fine di fornire un chiarimento in tal senso suggeriamo che siano introdotti esempi non vincolanti su come calcolare il costo supplementare netto. In merito ai principi per una corretta procedura competitiva, desumibili dal punto 48, Elettricità Futura ritiene indispensabile che criteri e volumi siano resi noti con sufficiente anticipo come già previsto dal testo in consultazione, ma è altresì importante che venga disposto espressamente che i piani di incentivazione debbano avere orizzonti temporali di medio e lungo termine, chiari e ben definiti, onde evitare situazioni di “stop-and-go” come è stato riscontrato negli scorsi anni per i meccanismi di supporto alle fonti energetiche rinnovabili. Si segnala inoltre come alla lettera d) dello stesso punto 48 - che prevede la rettifica della struttura delle procedure di gara con partecipazione insufficiente al fine di ripristinare una concorrenza effettiva - si debba specificare meglio che i volumi non allocati dovrebbero essere comunque resi disponibili nelle procedure competitive successive e che, contestualmente, si debba intervenire alla radice dei motivi che causano la sotto-partecipazione (criteri di ammissione, conseguimento dei titoli autorizzativi, base d’asta, ecc). Dovrebbe inoltre essere espressamente vietato agli stati membri l’eventuale completo annullamento di sessioni d’asta già definite nei dispositivi normativi adottati, per non ledere il diritto di legittimo affidamento degli operatori rispetto a tale normativa.
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