EU Draft Operational Guidance on the evidence for demonstrating compliance with the sustainability criteria for forest biomass laid down in Article 29 of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council
Osservazioni di Elettricità Futura
Elettricità Futura ritiene la guida operativa un importante tassello del percorso di implementazione dei criteri di sostenibilità previsti per la biomassa forestale all’art.29 della REDII. A valle del recepimento nei quadri regolatori degli stati membri, che auspichiamo omogeneo e tempestivo, il sistema di certificazione dovrà essere prontamente adottato per evitare di ostacolare il mercato.
Questo sistema, basato sui presupposti di trasparenza, accuratezza, affidabilità e protezione contro la frode delineati dalla guida operativa, dovrà prevedere solide regole di certificazione, che tengano conto del ruolo degli schemi volontari, nelle more del paragrafo 4 dell’art. 30 della REDII.
Ricordiamo che a livello italiano, tale sistema di certificazione interesserà una filiera legno, bosco, energia largamente virtuosa. Oltre un terzo del territorio nazionale è coperto da boschi e foreste per un totale di circa 11 milioni di ettari, il doppio rispetto a un secolo fa e in aumento dello 0,2% annuo, principalmente a causa dell’abbandono di superfici coltivate. Di qui, un volume di legno disponibile pari a circa 1.27 miliardi di m3, in crescita del 2,8% all’anno. A fronte di questi valori, l’uso del legname disponibile risulta molto limitato: i prelievi italiani sono infatti stimati a 0,71 m3/ettaro rispetto a una media europea di 2,39 m3/ettaro (1).
Riguardo alle previsioni della guida operativa posta in consultazione, forniamo alcuni suggerimenti.
Evitare approcci eccessivamente restrittivi: in caso manchi a livello nazionale l’evidenza dell’adeguatezza rispetto ai criteri di prelievo di cui al punto (a) dell’art. 29 (6) della REDII, non sembra opportuno classificare la biomassa come ad alto rischio se risultano evidenze in senso contrario a livello di area di prelievo.
Evitare di imporre condizioni difficilmente applicabili: rispetto alla definizione di “deadwood”, precisiamo che il requisito inerente il diametro di cui all’art. 2 (j) della guida operativa appare di difficile applicabilità e dovrebbe essere eliminato, lasciando agli stati membri la possibilità di fornire indicazioni sulla base delle pratiche di gestione sostenibile delle risorse boschive adottate localmente.
Limitare le responsabilità imputabili alla bioenergia a quanto di sua diretta pertinenza: le previsioni dell’art. 4.1 (b) (ii) sulla rigenerazione e quelle dell’art. 4.1 (b) (iv) sulla prevenzione dovrebbero applicarsi solo ai casi in cui gli impatti negativi riscontrati sulla biodiversità e la qualità del suolo trovano una correlazione diretta con le attività di gestione forestale oggetto della guida operativa.
Inoltre, l’indicazione di minimizzazione del prelievo di residui e scarti dovrebbe essere resa compatibile con le pratiche tese a ridurre i rischi di incendio e di proliferazione di microrganismi.
(1) Fonte: RSE (2019) Energia dalle biomasse legnose, DossieRSE