Elettricità Futura ha trasmesso una lettera indirizzata al dott. Sandro Calmanti, Assessorato Transizione ecologica e Trasformazione digitale, Regione Lazio, riguardo l’individuazione di Aree Idonee e Non Idonee nella Regione Lazio allo sviluppo di progetti rinnovabili.
In particolare, il nuovo contesto regolatorio, a valle del recepimento della Direttiva Europea RED II attraverso l’emanazione del decreto n. 199 del 2021, attribuisce al MiTE il compito di definire “criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee” entro 180 giorni dal 15 dicembre 2021.
Elettricità Futura ritiene pertanto fondamentale che siano sin da subito chiarite le modalità di raccordo tra i lavori del presente Tavolo e il percorso previsto dal Decreto 199, sottolineando la necessità di potenziare la sinergia tra gli obiettivi nazionali e comunitari espressi in modo inconfutabile dal Decreto n. 199 del 2021 e le esigenze della Regione di anticipare i tempi di individuazione delle Aree Idonee e Non Idonee.
Leggi il testo integrale della lettera.
Egregio Dott. Calmanti,
desideriamo innanzitutto ringraziarla per l’opportunità di partecipazione al Tavolo di Lavoro per l’individuazione delle Aree Idonee e Non Idonee nella Regione Lazio.
Facendo seguito all’avvio dei lavori dello scorso 21 dicembre condividiamo alcune riflessioni di Elettricità Futura sul tema.
Come noto, Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) ha fissato importanti obiettivi a livello nazionale di decarbonizzazione e penetrazione delle fonti rinnovabili al 2030, prevedendo la realizzazione di circa ulteriori 40 GW di nuova capacità da fonte eolica e solare; tali obiettivi, peraltro, sono oggetto di revisione al rialzo, in virtù dei nuovi orientamenti comunitari in tema di riduzione delle emissioni climalteranti. Tuttavia, ad oggi, in Italia si riscontrano tempistiche lunghe e incerte dei relativi procedimenti autorizzativi, nonché una frammentazione delle regole autorizzative stesse a livello locale, che impediscono di realizzare gli impianti rinnovabili nei tempi previsti dai target di decarbonizzazione e bloccano al contempo i conseguenti potenziali investimenti e relativi benefici.
In aggiunta a ciò, va tenuto in considerazione che un’errata percezione della magnitudo dell’impatto sul suolo derivante dagli impianti rinnovabili sta rappresentando oggi un’ulteriore barriera per il rilascio dei titoli autorizzativi. Contrariamente, infatti, alle preoccupazioni di alcuni stakeholders, anche assumendo (del tutto inverosimilmente) che la nuova capacità rinnovabile sia interamente installata in area agricola, l’occupazione del suolo agricolo che ne deriverebbe sarebbe pari ad appena lo 0,3% della superficie agricola totale, o solo l’1,4% della superficie agricola già oggi abbandonata, smentendo - evidentemente
- la contestazione in base alla quale la realizzazione di impianti rinnovabili su terreno agricolo (che ad oggi è ammessa ex Lege) sottrae spazio all’attività agricola per il Paese. Non va inoltre dimenticato che sono sempre più diffuse soluzioni di agrovoltaico, in grado di coniugare perfettamente la generazione di energia con la produzione agricola con ricadute positive su quest’ultima, “occupando” quindi suolo agricolo senza di fatto però sottrarre alcun ettaro all’agricoltura (come confermato dal protocollo d’intesa Confagricoltura-Elettricità Futura).
Si auspica, dunque, che Ministeri, Regioni, Enti locali e operatori del settore convergano efficacemente e di concerto sugli obiettivi nazionali prefissi, assicurando una transizione energetica giusta ed efficiente, anche attraverso un’opportuna definizione delle Aree Idonee allo sviluppo dei progetti rinnovabili.
Esprimendo il nostro pieno apprezzamento per la volontà della Regione di definire tempestivamente il quadro delle Aree in oggetto, riteniamo in ogni caso importante evidenziare che il nuovo contesto regolatorio, a valle del recepimento della Direttiva Europea RED II attraverso l’emanazione del decreto n. 199 del 2021, attribuisce al MiTE il compito di definire “criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee” entro 180 giorni dal 15 dicembre 2021.
Riteniamo pertanto fondamentale che siano da subito chiarite le modalità di raccordo tra i lavori del presente Tavolo ed il percorso previsto dal Decreto 199, ricordando la necessità di ottemperare a quanto in esso stabilito sia per quanto riguarda le tempistiche, che per quanto concerne i soggetti competenti coinvolti; infatti, in tale norma, le Regioni sono chiamate a definire le Aree Idonee successivamente all’emanazione dei decreti da parte del MiTE, al più tardi entro 180 giorni, e nel pieno rispetto dei criteri delineati dal ministero.
Cogliamo inoltre l’occasione per ricordare che, sempre il decreto n. 199 del 2021, vieta esplicitamente la disposizione di moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, nelle more dell’emanazione da parte del MiTE dei decreti citati in precedenza.
Tutto ciò premesso, si auspica che l’individuazione delle Aree Idonee sia tale da garantire che venga minimizzata la parte del territorio in cui non sia consentito sviluppare impianti a fonte rinnovabile, in virtù delle ambizioni del Paese di costruire un sistema energetico sostenibile e libero dalle fonti fossili. Si ritiene opportuno che tali Aree Idonee risultino di estensione più ampia possibile, non limitandosi alle aree strettamente necessarie a raggiungere i target menzionati, anche al fine di traguardare gli stessi in maniera efficace ed efficiente e garantire un adeguato livello di competitività del mercato. Tale misura, infatti, se attuata in termini di perimetro complessivo di tali Aree “il più esteso possibile”, può scoraggiare potenziali comportamenti distorsivi; qualora tali Aree Idonee fossero al contrario poche o ammesse allo sviluppo rinnovabile solo quelle strettamente necessarie a traguardare i target del PNIEC vi sarebbe l’elevato e concreto rischio di speculazioni di mercato, comportamenti distorsivi dello stesso a danno dei meccanismi competitivi di domanda e offerta, nonché inefficienza nel costo finale dell’energia e in generale del processo di transizione energetica.
Riteniamo altresì utile precisare in questa sede che il decreto n. 199 del 2021 riporta come nelle cosiddette Aree Idonee sia previsto un iter cd. “fast track”, ossia a “corsia preferenziale” con relativa riduzione delle tempistiche autorizzative, in particolare ridotti di un terzo; la definizione di Area Idonea, inoltre, non dovrebbe limitarsi alla possibilità di installare impianti in quella specifica porzione di territorio, dovrebbe altresì garantire un processo autorizzativo efficace ed efficientato, in termini tanto valutativi quanto temporali. La certezza delle tempistiche autorizzative così come la loro consistente riduzione rispetto allo status quo risulta certamente uno dei principali fattori abilitanti del processo di transizione energetica.
Ciò implica anche che le Aree residue rispetto a quelle Idonee e Non Idonee non debbano essere automaticamente classificate come Non Idonee, come statuito dal comma 7 dell’art. 20 del medesimo Decreto n. 199 del 2021.
Assumiamo peraltro consolidato quanto stabilito dal comma 8 del citato art. 20, che nelle more dell’individuazione delle Aree Idonee include tra le Aree già oggi Idonee i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale, le aree dei siti oggetto di bonifica e le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.
Al riguardo, assumiamo inoltre che tutti i progetti che sono stati nel frattempo sviluppati da operatori e investitori nel pieno rispetto della normativa vigente al momento dell’avvio delle attività di sviluppo vengano come tali “preservati” da potenziali regolamentazioni successive di ri-assetto e ri-definizione dei piani vincolistici locali.
Infine, segnaliamo la necessità di definire in maniera oggettiva ed inconfutabile i confini entro cui si ricade nelle cd. “Buffer zone”, evitando l’applicazione durante i procedimenti autorizzativi di limiti non definiti ex-ante e molto spesso applicati in maniera disomogenea circa le aree prossime o contermini a quelle vincolate, rese comunque precluse all’installazione di impianti sulla base di valutazioni che possono risultare di natura non oggettiva.
In conclusione, Elettricità Futura è lieta di fornire il proprio contributo nell’ottica di potenziare la sinergia tra gli obiettivi nazionali e comunitari espressi in modo inconfutabile dal Decreto n. 199 del 2021 e le esigenze della Regione di anticipare i tempi di individuazione delle Aree Idonee e Non Idonee.