Il Presidente di Elettricità Futura, Agostino Re Rebaudengo, e il Presidente di ANEV, Simone Togni, hanno inviato una lettera al Presidente della Regione Basilicata e all'Assessore e al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia per richiedere il coinvolgimento delle Associazioni in tutte le fasi di elaborazione del PPR, assicurandone un’effettiva partecipazione al procedimento, in conformità alle disposizioni di legge dianzi richiamate.
Si invita a provvedere alla sollecita riapertura di tutti gli iter autorizzativi, tenendo conto della decisione della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 106 dell’8 aprile 2020, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale - tra gli altri - dell’art. 13, comma 3, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4, ha significativamente fatto richiamo del paragrafo 14.5. delle Linee Guida Nazionali, notoriamente assurte al rango di principi fondamentali della legislazione in materia, in virtù del rinvio ad esse, operato dal comma 10 dell’art. 12 del d.l.vo n. 387/2003 e dall’art. 5, comma 1, del d.l.vo n. 28/2011.
Non sussiste, pertanto, alcuna ragione per bloccare indefinitamente lo sviluppo degli iter autorizzativi, adducendo il superamento del contingente pretesamente assegnato all’eolico dall' Amministrazione in attesa della definitiva approvazione della pianificazione energetica ambientale della Regione Basilicata.
Invero, come chiarito dalla Consulta, il paragrafo 14.5 delle medesime Linee guida dispone che «il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di incremento dell’energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite (…) non preclude l’avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai sensi del paragrafo 1» ovvero il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il quadro normativo richiamato rivela, infatti, in maniera palese, che la ripartizione fra le Regioni degli oneri inerenti all’incremento della quota minima di energia prodotta con fonti rinnovabili è funzionale a consentire il raggiungimento dell’obiettivo nazionale, indicato come vincolante dalla normativa europea, in linea con il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili (così, anche la decisione della stessa Corte, n. 286 del 2019).
La norma adottata dall'Amministrazione, viceversa, si mostra incompatibile con tale principio. Essa, infatti, «nelle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione», pone un inesistente tetto massimo alla produzione dell’energia da fonti rinnovabili, «ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003» e così contraddice quanto stabilito al paragrafo 14.5. delle Linee guida, attribuendo al superamento di quel tetto proprio l’effetto di precludere l’avvio o di sospendere la conclusione di procedimenti preordinati al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione degli impianti.
In tal modo, essa viola anche la previsione di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che - come detto - costituisce principio fondamentale nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», ispirato a sua volta alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volto a garantire, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr., altresì, la sentenza n. 177 del 2018).
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