Elettricità Futura ha trasmesso una lettera ai Ministri per gli Affari regionali e al MiTE in relazione alle disposizioni adottate dalla Regione Lazio, con Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 recante “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”.
Tale norma presenta profili di illegittimità costituzionale e risulta in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle fonti rinnovabili, rallentando il raggiungimento degli obiettivi energetici al 2030 previsti dal PNIEC con l’introduzione di una moratoria nei riguardi di tutte le iniziative connesse allo sviluppo di impianti eolici e fotovoltaici.
In particolare, la scelta di demandare ai Comuni l’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti rinnovabili, risulta essere non conforme alle Linee Guida FER secondo le quali tale compito deve essere effettuato “dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica [...]”. Infatti, il ruolo del Comune nel procedimento abilitativo degli impianti rinnovabili deve limitarsi al vaglio del progetto sotto il profilo della conformità alla disciplina urbanistica e, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici su aree agricole, è la stessa disciplina di principio (articolo 12, d.lgs. n. 387/2003) a prevedere ex lege la compatibilità urbanistica delle relative installazioni, non rendendo necessario alcun eventuale procedimento di variante. Il ruolo centrale delle Regioni e delle Province nell’individuazione delle aree idonee è richiamato anche nello schema di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001.
Elettricità Futura segnala inoltre che la moratoria prevista è in conflitto con la normativa interna e sovranazionale che, promuovendo la diffusione delle fonti rinnovabili, ostacola qualsiasi iniziativa di interruzione dei procedimenti autorizzativi e delle relative installazioni.
Si richiede pertanto un intervento governativo affinché le disposizioni regionali richiamate siano dichiarate illegittime.
Leggi il testo integrale della lettera
Onorevoli Ministri,
sottoponiamo alla Vostra attenzione le disposizioni adottate dalla Regione Lazio, con Legge regionale recante 11 agosto 2021, n. 14 recante “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”.
Elettricità Futura, Unione delle Imprese Elettriche Italiane, è la principale Associazione del settore elettrico italiano. Aderisce a Confindustria e rappresenta oltre 500 imprese e oltre il 70% del mercato elettrico nazionale.
Come già segnalato in riferimento al relativo progetto di legge (rif. Lettera 22/07/2021), tale norma presenta profili di illegittimità costituzionale e risulta in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle fonti rinnovabili (in violazione dell’articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione), rallentando il raggiungimento degli obiettivi energetici al 2030 previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) con l’introduzione di una moratoria nei riguardi di tutte le iniziative connesse allo sviluppo di impianti eolici e fotovoltaici.
In particolare, la scelta di demandare ai Comuni l’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti rinnovabili, risulta essere non conforme alle Linee Guida FER secondo le quali tale compito deve essere effettuato “dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri [...]”. Infatti, il ruolo del Comune nel procedimento abilitativo degli impianti rinnovabili è chiaramente delineato nelle norme di principio: esso deve limitarsi al vaglio del progetto sotto il profilo della conformità alla disciplina urbanistica (tra le tante, TAR Lombardia, Milano, II, n. 1776/1999) e, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici su aree agricole, è la stessa disciplina di principio (articolo 12, d.lgs. n. 387/2003) a prevedere ex lege la compatibilità urbanistica delle relative installazioni, non rendendo necessario alcun eventuale procedimento di variante. Anche nello schema di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, il Governo conferma l’obbligo in capo alle Regioni e alle Province autonome di individuare con legge le aree idonee, conformemente ai principi e criteri stabiliti da specifici decreti ministeriali e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
In aggiunta segnaliamo che la moratoria prevista - oltre ad essere in contrasto anche con l’art.41 della Costituzione – è in conflitto con la normativa interna e sovranazionale che, promuovendo la diffusione delle fonti rinnovabili, ostacola qualsiasi iniziativa di interruzione dei procedimenti autorizzativi e delle relative installazioni. A tal riguardo, anche il Consiglio di Stato (Sentenza 02983/2021) ha ribadito che “in assenza, di una previa individuazione dei “siti non idonei”, la valutazione va effettuata in concreto, ovvero, “all’interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti” (Allegato 3, par. 17, lett. d), delle Linee Guida FER), essendo appunto tali procedimenti quelli preposti a tutelare adeguatamente il territorio nella dimensione ambientale/paesaggistica.
Chiediamo pertanto con la presente il Vostro intervento, affinché sia evidenziato come le disposizioni sopra richiamate siano in conflitto con le norme fondamentali ed il quadro legislativo nazionale e debbano quindi essere dichiarate illegittime.
Certi di un Vostro interessamento, restiamo a disposizione per ogni chiarimento necessario e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.