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Policy / Transizione energetica e procedure autorizzative

Regione Veneto: proposta di legge n. 75/2022 in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

Osservazioni di Elettricità Futura e Confindustria Veneto (07/03/2022)

Elettricità Futura e Confindustria Veneto hanno predisposto una memoria in tema di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in risposta alla consultazione della Regione Veneto sul PdL n.75 “Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”.

In generale, nel nuovo delicato contesto, anche alla luce dell’archiviazione delle procedure di infrazione sulla concorrenza nelle concessioni idroelettriche da parte della Commissione Europea, Elettricità Futura e Confindustria Veneto ritengono che l’Italia potrebbe tutelare il settore idroelettrico in virtù della sua strategicità ai fini della transizione energetica e in termini di indipendenza energetica del Paese.

Nello specifico, le due Associazioni rilevano una serie di criticità contenute nel progetto di legge in esame, rispetto alle quali propongono le osservazioni dettagliate nel seguito.

Leggi il testo integrale.

In riferimento alla consultazione sul PdL n.75 “Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”, ringraziamo la Regione per la possibilità di confronto offerta.

Giova in premessa ricordare che l'energia idroelettrica è una fonte pulita, che produce energia elettrica a zero emissioni di CO2 mediante un uso non dissipativo delle acque e che pertanto ben si presta all'utilizzo plurimo ed efficiente della risorsa, ed è inoltre strategica per il nostro Paese, sotto molteplici punti di vista.

Rappresenta ancora oggi oltre il 18% della produzione di energia elettrica nazionale e il 40% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili (49,5 TWh, fonte TERNA 2020), fornita per oltre il 75% da poche centrali di grandi dimensioni. A livello regionale, la produzione idroelettrica è stata pari a 4,6 TWh nel 2020, rappresentando il 9% della produzione idroelettrica italiana (fonte TERNA 2020).

L’idroelettrico inoltre può dare un contributo essenziale, non solo a livello regionale, ma altresì a livello nazionale, al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e del Green Deal approvato a livello europeo.

L’idroelettrico, infatti, oltre ad un apporto rilevante in termini di contributo energetico rivela la sua strategicità anche in relazione all’intero sistema energetico in termini di servizi alla rete, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza del sistema elettrico, mediante servizi di flessibilità, sempre più indispensabili dato lo sviluppo massiccio previsto delle fonti rinnovabili intermittenti come fotovoltaico e eolico, e offrendo capacità di accumulo (anche tramite pompaggi) che migliorano l'adeguatezza del sistema elettrico.

Non va inoltre dimenticato che l’idroelettrico ha già oggi un ruolo attivo nel Piano di rialimentazione e riaccensione del sistema elettrico in caso di black out, e che contribuisce notevolmente a mitigare gli effetti degli eventi climatici estremi come crisi idriche e piene.

Adesso più che mai, in piena crisi energetica e in un contesto geopolitico critico, diventa inoltre evidente come gli asset idroelettrici siano strategici anche in relazione all’indipendenza energetica del Paese, come emerge chiaramente dalla relazione sulla sicurezza nazionale del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) dello scorso febbraio.

In questo nuovo delicato contesto e alla luce dell’archiviazione delle procedure di infrazione sulla concorrenza nelle concessioni idroelettriche nei confronti di Italia, Austria, Polonia, Svezia, Germania e Regno Unito, il nostro Paese potrebbe scegliere di tutelare il settore idroelettrico in virtù della sua strategicità ai fini della transizione energetica e in termini di indipendenza energetica del Paese.

Come noto, la Commissione Europea ha archiviato la procedura d’infrazione, perché ha verificato una stagnazione degli investimenti nel settore idroelettrico in Europa negli ultimi 15 anni ed ha previsto che questa situazione si protrarrà fino al 2050. La Commissione ha, altresì, ritenuto che proseguire con procedure d’infrazione non avrebbe un reale effetto in termini di concorrenza sul mercato dell’UE. L’archiviazione ha riguardato anche Stati membri che non hanno aperto alla concorrenza.

Incredibilmente siamo invece l'unico Paese in Europa che continua a non tutelare gli asset idroelettrici nazionali di piccole e grandi derivazioni a vantaggio di operatori stranieri, nonostante l'assenza di reciprocità, destinata - alla luce dell’archiviazione delle procedure di infrazione europee - a perdurare, accelerando sull’apertura delle gare.

Mentre in Italia si discute un ddl concorrenza che conferma l'attuale quadro normativo e anzi accelera le tempistiche per l'avvio delle procedure di gara da parte di Regioni e Province autonome, senza peraltro superare le criticità presenti nella norma, la Francia, per tutelare la propria industria nazionale, proroga in blocco tutte le concessioni del Rodano al 2041.

Le criticità contenute nella norma nazionale – già più volte sottoposte all’attenzione del Governo – non potranno ovviamente essere superate nell’ambito della definizione delle norme regionali, precisiamo pertanto che la presente memoria è rivolta esclusivamente alle criticità contenute nel pdl in esame, prescindendo da qualsiasi considerazione inerente ai profili di contrarietà ai principi costituzionali dell’art. 12 del d. lgs. n. 79 del 1999 e, dunque, di illegittimità, in via derivata, che le norme regionali attuative della medesima diposizione potrebbero di conseguenza comprendere.

Al di là di queste premesse che riteniamo doverose, riportiamo di seguito alcuni commenti relativi agli aspetti di dettaglio del disegno di legge n. 75/2022 “Assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico”.

  • Oggetto (articolo 1): il pdl, andando oltre le previsioni del d.lgs. n. 79/1999, al comma 2 assoggetta al proprio campo di applicazione anche le piccole concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, che come meglio precisato al punto 6 delle presenti osservazioni, sono oggetto di una disciplina diversa (art. 30 del R.D. n. 1775/1933). Tale scelta espone il pdl a censure di illegittimità costituzionale in quanto viola la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. Si chiede pertanto lo stralcio integrale del comma 2, oltre all’eliminazione di ogni riferimento alle piccole derivazioni all’interno del pdl in esame.

  • Regime delle opere e dei beni (articolo 3): il pdl ricomprendendo tra le opere di cui all’art. 25, c. 1, R.D. n. 1775/1933”) anche “gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento ed esercizio” estende il regime di regionalizzazione previsto per una più ampia cerchia di beni e applicando agli stessi un regime di valorizzazione maggiormente penalizzante per gli operatori. Si chiede pertanto di stralciare dal testo tale inciso.

  • Modalità di affidamento delle Concessioni (articolo 5): laddove si prevede il possibile affidamento a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, è opportuno prevedere espressamente che il socio privato detenga la maggioranza, al fine di garantire l’adeguata gestione degli impianti per il perseguimento delle finalità aziendali, nonché l’adozione di atti di indirizzo per la definizione di piani industriali in grado di generare risorse per gli investimenti necessari.

  • Accorpamento di più concessioni idroelettriche (articolo 6): il pdl, al comma 2 dell’art. 6 prevede la possibilità di accorpamento di più concessioni, sia grandi che piccole, insistenti nello stesso bacino idrografico. Sebbene si comprenda la ratio della proposta, legata ad una migliore gestione unitaria di diverse concessioni, segnaliamo che la stessa presenta criticità applicative: includendo anche piccole derivazioni, la cui procedura di riassegnazione oggi non prevede procedure competitive salvo quanto contenuto genericamente al comma 2 dell’art 1, oggetto di proposta di stralcio, si mina il legittimo affidamento dei concessionari, inoltre la proposta di accorpamento anche se riferita a sole grandi derivazioni - che per inciso non trova una corrispondente previsione nella norma nazionale - non considera la necessità di riallineare le scadenze delle concessioni “accorpate” alla scadenza più lunga. Si chiede pertanto di stralciare dal testo dell’art. 6 il comma 2.

  • Provvedimenti attuativi della Giunta regionale (articolo 10): sebbene il pdl rechi prime indicazioni in merito ai provvedimenti attutivi che la giunta regionale dovrà adottare si ritiene che il rinvio a norma di rango secondario per la determinazione di aspetti essenziali della materia non rispetti il mandato del Governo, che impone per l’adozione della disciplina mediante una norma regionale che assicura una maggiore trasparenza del procedimento di formazione delle scelte normative e una più adeguata ponderazione e stabilità delle stesse. Al proposito si pensi in particolare ai temi quali le modalità di valutazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, le modalità di svolgimento e conclusione del procedimento, lo schema di bando con l’indicazione delle modalità di presentazione del progetto, i criteri di ammissione, i termini di avvio delle procedure, i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica, tutti aspetti che, secondo le previsioni dell’art. 12, comma 1-ter del d.lgs. n. 79/99, devono essere regolamentati con legge regionale e non rimandati ad emanande delibere di Giunta.

  • Piccole derivazioni (articolo 10): tra i numerosi rinvii a fonti di rango secondario vi è anche quello relativo alle modalità e procedure per il rilascio di concessioni di nuove derivazioni d’acqua e per l’assegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, in coerenza con i principi contenuti nelle presenti disposizioni di legge. L’assenza di ulteriori indicazioni e il sibillino riferimento alla “coerenza con i principi contenuti nella presente disposizione” porterebbero a pensare che anche per le nuove derivazioni di piccole e grande derivazione, nonché per le riassegnazioni delle piccole derivazioni si stia pensando all’implementazione di un sistema concorrenziale, mirando ad uniformare la disciplina. Nel caso del rilascio delle nuove derivazioni si segnala che la norma attuale nazionale e la sua declinazione all’interno della regolamentazione regionale prevede già la possibilità della presentazione di domande in concorrenza.

Nel caso dei rinnovi di concessione di piccole derivazioni lo stesso R.D. n. 1775/1933, prevede, in una logica di proporzionalità e contemperamento tra i diversi interessi, meccanismi di concorrenza con altri usi prioritari quali irriguo e idropotabile nonché, meccanismi di pubblicità che consentono a chiunque di intervenire nel procedimento di rinnovo presentando osservazioni ed eventuali opposizioni. La disciplina sul rinnovo delle concessioni di piccola derivazione è infatti del tutto estranea al campo di applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 79/99 e quindi il legislatore statale ha espressamente scelto di non applicare alle stesse il rinnovo mediante procedure competitive, in considerazione della diversa rilevanza quantitativa, della ridotta importanza economica e del carattere prettamente locale di tali concessioni. Si chiede pertanto di stralciare dal pdl il riferimento alle piccole derivazioni, che esula dal mandato governativo contenuto all’art. 12 del D.Lgs. n. 79/99.

  • Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (articolo 12): il pdl stabilisce una componente fissa e componente variabile del canone senza operare alcuna distinzione tra concessioni scadute o in scadenza. Il comma 1-quinquies dell’art. 12 del D.Lgs. n. 79/99 nella sua interezza (canone binomio e fornitura di energia gratuita) dovrebbe a nostro avviso trovare applicazione solo per le nuove assegnazioni. Questa applicazione sarebbe infatti in linea con l’incipit del comma 1, che dispone una disciplina esplicitamente volta all’assegnazione delle concessioni di grande derivazione. Tutti i commi dovrebbero quindi essere rivolti alle nuove assegnazioni, eccetto ovviamente le disposizioni specifiche espressamente individuate per le concessioni scadute.

Per quanto ovvio la presente memoria non limita, ne pregiudica le posizioni, le azioni e/o le iniziative, anche di natura legale, poste in essere dai singoli associati a tutela dei rispettivi interessi.


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