Policy / Transizione energetica e procedure autorizzative
Schema DM incentivi FER -versione MATTM ottobre 2018
Principali novità introdotte (07/11/2018)
Principali modifiche introdotte rispetto alle versioni precedenti:
- Introdotta la classificazione di impianti idroelettrici acqua fluente/bacino-serbatoio (nei “considerata”)
- Introdotta una specifica sul tetto 5,8 miliardi di € anno: comprende anche il FV incentivato ai sensi del decreto stesso (art. 1, comma 2, lettera b));
-Estesa l’esenzione dal vincolo di inizio lavori a tutti gli impianti idonei ma risultati in posizione non utile nei registri ex DM 2016 (art. 3, comma 4, lettera b))
- Esteso il vincolo che prevede l’accesso agli incentivi solo per impianti idroelettrici con determinate caratteristiche costruttive (su canali/condotte esistenti, acque di scarico, su briglie e su DMV) a tutte le categorie di intervento (nuova costruzione, potenziamento e integrale ricostruzione), esclusi rifacimenti senza incremento potenza di concessione [prima il vincolo era per solo nuove costruzioni] (art. 3, comma 5, lettera c))
-Inserita una verifica di restituzione incentivi percepiti quale condizione per opzione recesso (art. 3, comma 9)
- Inserito un nuovo divieto di accesso agli incentivi per progetti e impianti per cui il GSE ha fornito contributi in termini di analisiimpatti ambientali e socio-economici, esclusi impianti PA (art. 3, comma 12)
- Introdotta una proceduraaggiuntiva per registri e aste [si passa da 7 a 8] (art. 4, comma 1, lettera b))
- Introdotta una specifica sui controlli GSE che potranno essere basati sia su una verifica documentale sul possesso di requisiti generali e specifici preventiva alla pubblicazione del bando, oltre che su controlli successivi ai sensi della normativa esistente (art.4, comma 4)
- Aumentata a 12 mesi l’estensione del periodo di incentivazione in caso di sospensione dovuta a eventi calamitosi o cause di forza maggiore (art. 6, comma 3)
-Estesa l’applicazione del Premio eternit e amianto per il FV a tutta l’energia prodotta (art. 7, comma 10)
- Estesa la limitazione relativa ai componenti rigenerati nei registri a tutte le tipologie di impianto (prima solo eolico) ed innalzata la relativa riduzione di tariffe (da -10 a -20%) (art.7 comma 11)
- Eliminata la geotermia dal campo di applicazione del decreto (art. 8, comma 1 e riferimenti successivi)
- Aumentati i contingenti dei registri [Gruppo A +120 MW, Gruppo A2 +100MW, Gruppo B +10MW, Gruppo C +10MW] (art. 8, comma 2)
- Modificati i criteri di priorità per registri ed aste: introdotta la definizione di discariche chiuse e ripristinate e aree con certificazione di avvenuta bonifica, eliminate aree di pertinenza discariche e siti contaminati e le cave e miniere esaurita (art. 8, comma 2, lettera a) e art. 14 comma 4 lettera b))
- Ridotta la soglia di minima potenza complessiva di ricarica delle colonnine per veicoli elettrici: valore non inferiore a 15% della potenza dell’impianto (art.9, comma 1, lettera d))
- Introdotte cauzioni a garanzia impianti a registro di potenza superiore a 100 kW (art. 9, comma 6)
- Innalzati i termini per entrata in esercizio impianti eolici a registro fino a 24 mesi (art. 10, comma 1)
- Aumentati i contingenti per le aste Gruppo A [+800MW] e Gruppo C [+10MW] (art. 11 comma 2)
- Diminuito il contingente per le aste per il Gruppo B [-30MW] (art. 11 comma 2)
- Ridotto il costo di investimento rispetto a quello di riferimento (-10% rispetto a tab 1 all 2 DM2016). Valore utile per calcolo cauzione definitiva.
- Eliminato lo scorrimento graduatorie rifacimenti (art. 17 comma 8)
- Eliminato il riferimento normativo agli aggregatori (art.18 comma 5))
- Inserito il termine di 6 mesi entro il quale andrà emanato il decreto MiSE sulle misure relative all’applicazione di PPA nel green public procurement (art. 18, comma 8)
- Inserito il chiarimento sulla volontarietà della piattaforma PPA, specificando che i contratti potranno essere stipulati anche al di fuori della stessa (art. 18, comma 9)
- Introdotti meccanismi di riallocazione e ridistribuzione della potenza (art.20)
- Assegnata la classificazione di impianto ad acqua fluente per impianti idroelettrici su acquedotto incentivati ex DM 2016 (art. 22 comma 2)
- Aumentato livello delle tariffe d’ingresso per mini eolico [da 140 a 150 €/MWh] e mini idro [da 140 a 155 €/MWh] (allegato 1).