Elettricità Futura, in riferimento all’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e alla successiva Circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate, riscontra la carenza di sufficienti chiarimenti sull’applicazione del criterio di “strumentalità” relativo all’utilizzo, da parte del fornitore del servizio, di beni di proprietà del committente, nello svolgimento della prestazione all’interno di un contratto per l’affidamento a terzi di opere e servizi. In particolare, l’Associazione riterrebbe opportuno che l’Agenzia chiarisse le casistiche che possono considerarsi escluse dall’applicazione della suddetta norma, con particolare riferimento ad interventi nei quali il Committente risulta essere proprietario di beni che non sono “strumentali” al compimento dell’opera, ma si configurano invece come “oggetto del servizio” da effettuare.
Ad esempio, si consideri il caso in cui il committente intende affidare ad un soggetto terzo l’intervento di sostituzione di vecchi moduli fotovoltaici, già installati presso un impianto fotovoltaico in esercizio, con nuovi moduli fotovoltaici acquisitati dal committente stesso. In tal caso, l’Associazione chiede all’Agenzia di confermare che il requisito di “strumentalità” dei beni previsto dalla norma, non deve ritenersi soddisfatto con riferimento né ai vecchi moduli fotovoltaici né ai nuovi moduli fotovoltaici da installare, in quanto tali moduli fotovoltaici (vecchi e nuovi) - ancorché di proprietà del committente ed ancorché beni strumentali del committente ai fini dello svolgimento della sua attività principale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – costituiscono l’oggetto del servizio o dell’opera e non sono lo strumento utilizzato per la fornitura da parte di terzi della prestazione richiesta.
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